CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 33649/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30325/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresent a e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio del prof. a vvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1223/2018pubblicata i l 12/04/2018 R.G. n. 1849/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha respinto, confermando sentenza del Tribunale di Latina, le domande di [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con [OSCURATO:SOCIETA]. e di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, sul presupposto delrichiesto accertamento di ipotesi di illecita interposizione di manodopera, in relazione a contratti di appalto per attività di pulizia e manutenzione svolte quale formale dipendente di società appaltatrici; 2.la Corte di merito ha ritenuto non violata la normativa in materia, in base all’istruttoria svolta in primo grado, in particolare testimoniale, essendo emerso: che l'appellante non veniva impegnato nella guida di mezzi con persone, ma unicamente per la movimentazione dei mezzi a fini di revisione o manutenzione, attività pure prevista dai contratti di appalto; che la lamentata interposizione fittizia di manodopera non poteva inferirsi dalla proprietà dei mezzi in capo alla società committente, proprio perché l'oggetto degli appalti era la pulizia e manutenzione dei medesimi; che l'utilizzo, peraltro marginale, in attività esulanti dal contratto di appalto era stato disposto da soggetti che non avevano il potere di impegnare la società; che eventuali direttive e rimproveri da parte di personale della committente erano connessi all'effettivo adempimento degli obblighi contrattuali della ditta appaltatrice nei confronti della committente; 3.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore, con cinque motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo parte ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 1369/1970 e del d. lgs. n. 276/2003, anche in relazione all’art. 1655 c.c.(art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene l'erroneità dell'interpretazione della Corte circa il carattere non assoluto della presunzione di illiceità dell'appalto in caso di utilizzo dei mezzi dell'appaltante, anche nella vigenza del d. lgs. n. 276/2003; 2.il motivo non è fondato: secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi nella vigenza della leggen. 1369 del 1960, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 15963/2009, n. 12664/2003, n. 8643/2001); 3.il legislatore del d.lgs. n. 276 del 2003 all'art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla legge n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell'appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto; dall'applicazione dell'indicato criterio di relatività deriva, dunque, che ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità (ex lege) dell'appalto la titolarità da parte dell'appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid plurische fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto; così l'art. 29, primo comma, del d.lgs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa (v., in termini, Cass.n. 31128/2021); 4.con il secondo motivo si deduce falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 1369/1970, 20, 29, 30 d. lgs. n. 276/2003, anche in relazione agli artt. 1398, 1939, 2126, 2099, 2034 c.c., CCNL Autoferrotranvieri, art. 2, capo B sulle mansioni (art. 360, n. 3, c.p.c.): afferma che, sulla base degli ordini conferiti dal Capotecnico del deposito al ricorrente, questi era inserito nel ciclo produttivo aziendale, in assenza delle formali datrici di lavoro, con mansioni diverse da quello di addetto alle pulizie, conseguendo la società committente specifiche utilità; 5.il motivo non può trovare accoglimento, non configurandosi il vizio di violazione di legge in casi, come quello in esame, di applicazione di legge mediata da accertamento in fatto; infatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 3340/2019, n. 22796/2020); 6.la doglianza in esame contesta chiaramente l'apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, ed è ben lontana dal palesare un error in iudicando, che viene solo formalmente prospettato, in corrispondenza ad una diversa sostanza del vizio denunciato; 7.invero, con riferimento agli appalti endoaziendali cd. labour intensive, va esclusa l’illiceità di appalti di opere e servizi ove sia accertato in fatto che, pur trattandosi di attività espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto; in questa prospettiva, indice dell'assoggettamento dei lavoratori dipendenti dell'appaltatrice alle direttive e dei poteri gerarchici disciplinari dell’impresa appaltante non può considerarsi la semplice indicazione delle modalità minime indispensabili per rendere, di volta in volta, utile e ricevibile dall'appaltante la prestazione finale tra quelle pattuite con l’appalto di servizi, per la necessaria coordinazione tra i servizi appaltati e le attività proprie dell'impresa appaltante, in un contesto in cui il controllo sull'attività non attiene alla persona ma piuttosto all'esecuzione del servizio appaltato; in altri termini, non è sufficiente, ai fini della configurabilità dell'appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni all'ausiliare dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto; 8.con il terzo motivo, parte ricorrente deduce error in procedendo in relazione agli artt. 24 Cost., 101, 112, 421 c.p.c., 2697 c.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte sollevato di ufficio un'eccezione di parte e per il mancato contraddittorio intervenuto in merito; 9.il motivo è inammissibile perché aspecifico, non essendo chiarito a quale punto della sentenza o delle difese avversarie si riferisca; risulta comunque attenere ad una valutazione delle prove acquisite in fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità; 10.con il quarto motivo si deduce violazione de gli artt. 112, 132 c.p.c. per motivazione apparente(art. 360, n. 4, c.p.c.), in relazione alla ritenuta marginalità dello svolgimento di mansioni non rientranti nell’oggetto dell’appalto; 11.il motivo non è meritevole di accoglimento, posto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sind acato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso in esame, la Corte ha esplicitato il percorso di valutazione delle risultanze istruttorie seguito, e la censura si risolve in un dissenso rispetto a detta valutazione, che non integra profili di nullità procedimentale; 12.con il quinto, omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancata contestualizzazione temporale del lavoro di “manovre tecniche” da parte del ricorrente, con conseguente mancata valutazione delle stesse come attività prevalenti extra-appalto e conseguente mancata applicazione della legge n. 1369/1960, artt. 1 e 3 (art. 360, n. 5, c.p.c.); 13.il motivo non è ammissibile: l a Corte d'Appello di Roma ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione, dunque, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. n. 20994/2019 , n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022); 14.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo