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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 38862/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )2)/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Macerata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in [OSCURATO:PERSONA], dal 2016 al mese di giugno 2018).

Ritenuto che il motivo sollevato (errata applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per la mancata configurabilità del comma 5 medesimo articolo) non è consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno d_e_"-. za pe.veguW(pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore nresi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )2)/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Macerata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in [OSCURATO:PERSONA], dal 2016 al mese di giugno 2018). Ritenuto che il motivo sollevato (errata applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per la mancata configurabilità del comma 5 medesimo articolo) non è consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno d_e_"-. za pe.veguW(pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore nresi
Sentenza Cassazione n. 38862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris