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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18106/2026

Testo disponibile della fonte

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eneraledello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via deiPortoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 401(k) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura notarile allegata alcontroricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, edelettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, alla viadella Scrofa n. 57 in Roma;- controricorrente -avversoNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026la sentenza n. 660, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo, sez. staccata di Pescara, il 24.1.2017, e pubblicata il3.7.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1.

La IBM 401(k) [OSCURATO:PERSONA], fondo pensionistico statunitense,presentava all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso delladifferenza tra le imposte effettivamente versate sui dividendi corrispostida alcune società italiane, e l’importo che riteneva invece essere dovuto,con riferimento al tributo dell’Ires e con riferimento all’anno 2009.

L’Enteimpositore non rispondeva e, formatosi il silenzio-rifiuto, l’IBM 401(k) PlusPlan Trust impugnava il diniego tacito innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Pescara.

Segnalava la società statunitense di aver pagato leimposte sui dividendi percepiti nella misura del 15%, in ottemperanza alleprevisioni di cui all’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]USA, stipulata percontrastare il fenomeno della doppia imposizione, ma ciò comportavaun’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’imposizione suidividendi prevista per i fondi pensione nazionali, che sono tenuti a versareil tributo nella misura dell’11%.2.

La CTP riteneva fondate le argomentazioni proposte dalla società edaccoglieva il suo ricorso, statuendo che il rimborso risultava dovuto.3.

Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado,l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara.

La CTRconfermava la pronuncia del giudice di primo grado.4.

Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattrostrumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso la IBM 401(k)[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/20264.1.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], cheha domandato il rigetto dell’impugnativa.Giudizi intercorsi tra le stesse parti, ed aventi analogo oggetto, sonogià stati definiti da questa Corte regolatrice all’esito di pubblica udienzacon sentenze nn. 25691 e 25692 del 2022.Ragioni della decisione1.

Mediante il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600del 1973, e dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Usa sulle doppieimposizioni, in riferimento al principio generale comunitario di liberacircolazione dei capitali, di cui agli artt. 63 e 65 del Trattato sultrattamento tra l’imposizione applicata alle società di gestione di fondipensione nazionali o comunitari, e quella applicabile a società residenti inStati terzi, come gli USA, risulta giustificata.2.

Con il suo secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura laviolazione o falsa applicazione dell’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600del 1973, e dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Usa sulle doppieimposizioni, in conseguenza delle “differenti e non omologabili situazionidei fondi pensione italiani ed americani” (ric., p. 8).3.

Mediante il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., l’Ente impositore critica la violazione o falsaapplicazione dell’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art.10 della [OSCURATO:PERSONA]Usa sulle doppie imposizioni, in conseguenzadella “diversa disciplina dei fondi pensione europei, soggetti ai Comitati diVigilanza per il rispetto delle normative comunitarie, diversamente daiNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/20264.

Con il quarto strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziariadenuncia sempre la violazione o falsa applicazione dell’art. 27, commaterzo, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Usasulle doppie imposizioni, in considerazione delle pronunce della “Corte diGiustizia Europea sulle legittime restrizioni alla libertà di stabilimento sefunzionali a preservare la coerenza del sistema fiscale dello Stato” (ric., p.12).5.

Preliminarmente deve rilevarsi che non si ritiene fondata lacontestazione di inammissibilità del ricorso dell’Amministrazionefinanziaria, proposta dalla società statunitense, secondo cui pur “avendocontroparte formulato quattro distinti motivi di ricorso per cassazione …non viene sviluppata alcuna compiuta censura della sentenza” (controric.,p. 10 s.) pronunciata dalla CTR.

Il ricorso proposto dall’Agenzia, anche senon manca di ripetizioni, così come di richiami non sempre agevolmentecomprensibili, propone una pluralità di contestazioni delle valutazioniespresse dai giudici dell’appello, esposte con sufficiente chiarezza, el’impugnativa risulta quindi ammissibile.6.

Mediante il suo primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entratecritica la sentenza impugnata perché la differenza di trattamento tral’imposizione applicata in Italia alle società di gestione di fondi pensionenazionali o comunitarie, e quella applicabile a società residenti in Statiterzi, appare giustificata.

Con i suoi successivi strumenti di impugnazionel’Amministrazione finanziaria segnala quali sono le ragioni che inducono aritenere legittima la diversa disciplina, pertanto: la differente, e nonomologabile, situazione della tassazione dei fondi pensione italiani edamericani; la diversa disciplina prevista per i controlli in relazione ai fondipensione europei, soggetti ai Comitati di vigilanza per il rispetto dellenormative comunitarie, ed i fondi pensione statunitensi; le indicazionidesumibili dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione EuropeaNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026(CGUE) in materia di legittime restrizioni alla libertà di stabilimento ed inconseguenza se funzionali a preservare la coerenza del sistema fiscaledello Stato; non mancando di segnalare che i fondi pensione statunitensinon scontano alcuna imposizione nel Paese di residenza.

I motivi di ricorsopresentano evidenti ragioni di connessione, e possono essere trattaticongiuntamente, per contenere le ripetizioni e rispettare le esigenze dichiarezza espositiva.6.1.

Le censure oggetto di esame in questa sede sono state nella granparte già sottoposte dall’Agenzia delle Entrate alla CTR dell’Abruzzo.Quest’ultima ha condivisibilmente osservato che di questione analoga si ègià occupata la CGUE con la sentenza 10.4.2014, in causa C-190/12, inrelazione all’interpretazione degli artt. 63 e 65 del Trattato sulfinanziaria anche in questa sede, risultando prospettata unadiscriminazione tra la tassazione dei dividendi distribuiti da societàpolacche, ed incamerati da fondi pensione statunitensi, e la tassazioneapplicata sui dividendi alle società residenti.

Ha osservato la Corteeuropea che le misure vietate dall’art. 63 del Trattato sono quelle cheriguardano le restrizioni al movimento dei capitali, qualora siano idonee adissuadere i soggetti non residenti dall’effettuare investimenti in uno Statomembro.Naturalmente, la prospettiva di essere assoggettato ad una maggioretassazione dei dividendi è una misura idonea a dissuaderedall’investimento un fondo pensione straniero.

A fronte del principiogenerale che prevede l’applicazione delle medesime regole per i soggettiresidenti e no, al fine di assicurare la libera circolazione dei capitali, ilTFUE indica all’art. 65 le condizioni ricorrendo le quali una differenza ditrattamento risulta ammissibile.

Trattasi pertanto, osserva la CTRrifacendosi alla Corte europea, di norma che “ha carattere eccezionalerispetto al principio generale della libera circolazione dei capitali e quindiNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026deve essere interpretata in modo restrittivo, e sostanzialmente, secondola giurisprudenza, è necessario che la differenza di trattamento riguardisituazioni che non siano obiettivamente paragonabili o sia giustificato damotivi imperativi di interesse generale” (sent.

CTR, p.

III).6.2.

In relazione al primo profilo, la CTR ha osservato chel’Amministrazione non ha illustrato “differenze significative sotto il profilotributario né strutturale tra i fondi di investimento statunitensi e quellicomunitari (e quindi italiani nel caso di specie), tali da giustificare ladifferente imposizione su basi diverse da quella discriminatoria dellaresidenza … il sistema di tassazione ETT” (ibidem) utilizzato solo da treStati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, non ha impeditol’apertura della procedura di infrazione n. 4096 del 2006 nei confronti delnostro Paese, mediante la quale la Commissione Europea ha rilevato unapossibile violazione del Trattato fondativo, in conseguenza della diversaaliquota applicata in Italia alla tassazione dei dividendi percepiti dallesocietà italiane o straniere.

La procedura è stata archiviata quando l’Italia,con la legge comunitaria 2008, ha modificato il comma terzo dell’art. 27del Dpr n. 600 del 1973, eliminando la discriminazione.

La CTR ne hadedotto che l’adozione di un diverso modello di tassazione (ETT o EET)non è stato ritenuto neppure dal legislatore italiano un motivo sufficienteper discriminare la tassazione dei dividendi in base alla residenza delpercettore.6.3.

In ordine alla possibilità di giustificare la tassazione dei dividendipercepiti dai fondi pensione sul fondamento di altri motivi di interessegenerale, il giudice dell’appello ha evidenziato come la Corte di Giustiziaabbia segnalato che essa può risultare fondata, qualora dipenda dallanecessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali interni, “ma èammissibile unicamente qualora la normativa di uno Stato membrosubordini il beneficio di un vantaggio fiscale al rispetto dei requisiti la cuiosservanza possa essere verificata o ottenendo informazioni direttamenteNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026dalle competenti autorità di uno Stato terzo oppure, in assenza di unobbligo convenzionale in tal senso, quantomeno dando la possibilità a talicontribuenti di dimostrare di rispondere a requisiti equivalenti a quellidettati dalla legge relativa ai fondi in esame … Orbene tali aspetti nonsono stati illustrati a giustificazione del proprio diniego dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha invece evidenziato solo un differente regime deicontrolli sui fondi pensione americani, rispetto a quelli europei, peraltroriguardante aspetti non strettamente tributari e quindi non rilevanti allaluce del principio appena ricordato (cfr. par. 76 della sentenza C190/12della Corte di Giustizia UE)”.

In ogni caso “la riduzione del gettito fiscalenon può essere considerata come un motivo imperativo di interessegenerale che possa essere fatto valere per giustificare una misura in lineadi principio incompatibile con una libertà fondamentale (cfr.

Corte digiustizia sentenza C190/12)” (sent.

CTR, p.

IV).6.4.

La valutazione operata dalla CTR risulta espressa con chiarezza edappare condivisibile; le argomentazioni esposte dall’Agenzia mediante ilsuo ricorso per cassazione, che riproducono per larga parte lecontestazioni proposte nei gradi di merito del giudizio, non inducono adoperare diverse valutazioni.Sembra opportuno premettere che l’art. 27, comma terzo, del Dpr n.600 del 1973 disciplina, in generale, la ritenuta da operare a titolo diimposta sugli utili corrisposti ai soggetti non residenti nel territorio delloStato, applicandosi l’aliquota del 27%.6.4.1.

Questa disciplina risultava applicabile anche ai soggetti nonresidenti in Italia, ma pur sempre nella Unione Europea e comunque nelloSpazio [OSCURATO:PERSONA] (SEE), e tanto aveva sollecitato la reazionedella Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), fin quando questaCorte di legittimità si era risolta a statuire che in tema d'imposta suidividendi, il giudice italiano deve disapplicare, anche d'ufficio, ledisposizioni contrastanti o incompatibili con l'interpretazione fornita dallaNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026Corte di Giustizia UE la quale, con sentenza del 19 novembre 2009, incausa C-540/07, ha affermato che lo Stato italiano ha violato l'art. 56 delTrattato e l'art. 40 dell'Accordo SEE, in materia di libera circolazione deicapitali tra gli stati membri e fra quelli aderenti all'Accordo SEE,mantenendo in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendidistribuiti a società residenti negli altri Stati membri e negli Stati aderentiall'Accordo SEE, rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti allesocietà residenti, esentando dall'imposizione, fino al 95%, i dividendidistribuiti a queste ultime società, ed assoggettando, invece, a ritenutaalla fonte, nella misura del 27%, i dividendi distribuiti a società stabilitenegli altri Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenzadella CTR che, richiamando la sopra menzionata sentenza della Corte diGiustizia UE, d'ufficio aveva accertato il diritto al rimborso della ritenuta atitolo d'imposta, operata sui dividendi percepiti da società residenti nelRegno Unito, evidenziando che l'illegittimità dell'imposizione non erasuperata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tral'Italia e il [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 1988, ratificata per l'Italia con l. n.329 del 1990, che prevedeva la possibilità di detrarre l'imposta trattenutaalla fonte in Italia da quella dovuta nell'altro Stato membro), Cass. sez.

V,29.11.2017, n. 28573.6.4.2.

Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA]USA del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ratificata con legge n. 20 del 2009, all’art. 10, comma 1, lett. b), haprevisto la reciproca applicazione di un’imposta sugli utili nella misura del15%.Il citato art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del 1973, comesostituito dall’art. 24, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha quindidisposto che se gli utili da sottoporre a tributo sono conseguiti da fondipensione istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea, e comunquenegli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE),l’aliquota di imposizione da applicare risulta ridotta all’11%.Numero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/20266.5.

Nel caso in esame la società statunitense lamenta di aver ricevutoun ingiustificato trattamento discriminatorio, in materia di tassazione deidividendi corrisposti da società italiane.Viene in rilievo il disposto del Trattato sul Funzionamento dell’UnioneEuropea (TFUE) che, in materia di libera circolazione dei capitali, all’art. 63detta:“1.

Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri,nonché tra Stati membri e paesi terzi.2.

Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Statimembri e paesi terzi” (evidenza aggiunta).6.5.1.

Merita allora di essere osservato che la libera circolazione deicapitali è un principio invero fondante del diritto unionale, tanto che èl’unica delle quattro libertà fondamentali ad estendersi anche agli Statiterzi.La libera circolazione dei capitali è indubbiamente ostacolata qualorasia applicata in uno Stato aderente all’Unione Europea un trattamentofiscale differente, e deteriore, in materia di tassazione dei dividendi, ad unfondo pensione collocato in uno Stato terzo, rispetto ad un fondo pensioniresidente.

Questo perché la maggiore tassazione dei dividendi puòdissuadere il fondo pensione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nell’Unione.6.5.2.

Le eccezioni al principio di libertà di circolazione dei capitali, chepossono essere legittimamente applicate dagli Stati membri, sonodisciplinate all’art. 65 del TFUE.La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che le diversità ditrattamento, per potersi considerare legittime, devono essere giustificate:1) da ragioni di interesse generale, oppure 2) devono riguardare situazioniNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026che non siano comparabili (cfr. sentt. 10.2.2011, [OSCURATO:PERSONA] HansRiegel e [OSCURATO:PERSONA], C-436/08 e C-437/08, punto 50).L’Amministrazione finanziaria ritiene che i “motivi imperativi diinteresse generale”, che nel caso di specie giustificherebbero la disparitàdi trattamento nella tassazione dei dividendi, dipenderebbero dalla“coerenza del sistema fiscale interno” (in part. cfr. ric., p. 12 s.), dal“contenimento dell’elusione e dell’evasione fiscale”, nonché dalla“ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri” (ric., p.4), ma non illustra nel dettaglio queste contestazioni, di per sé generiche,su che cosa siano fondate.L’Agenzia delle Entrate chiarisce in parte la propria prospettazioneaffermando che “punto nodale per stabilire se vi sia stata o meno unaviolazione del principio di non discriminazione nell’applicazione di unadiversa aliquota al [OSCURATO:PERSONA], consiste nel porre attenzione allacircostanza che il Trattato, nella giurisprudenza della CGE, soprattuttodopo il caso Schumacker, considera discriminatorio il trattamento traresidenti e non residenti solo quando il non residente consegue nello Statodella fonte la totalità o quasi dei propri redditi, tanto da essere fiscalmenteequiparabile ad un residente” (ric., p. 5).

Invero, in proposito deve solorilevarsi che un simile orientamento della CGUE non appare riscontrabile,del resto il ricorso introdotto in questa sede dall’Amministrazionefinanziaria difetta ancora di specificità, perché non indica analiticamente ilfondamento del proprio argomento.6.5.3.

L’Agenzia delle Entrate afferma ancora l’esistenza di ragioni diinteresse generale per diversificare la tassazione dei fondi pensionisticiUSA in quanto sussistono ragioni di controllo, che in Italia è stringente,grazie all’opera svolta dalla COVIP (Commissione di VIgilanza sui fondiPensione) (ric., p. 10 s.).

Invero, la CGUE ha effettivamente ritenuto chepossano ricorrere “ragioni imperative di interesse generale”, idonee agiustificare una diversità di trattamento, quando sia necessario garantireNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’efficacia dei controlli fiscali (sentenza 6.10.2011,Commissione/Portogallo, causa C-493/09, punto 42), ma sempreché “lanormativa di uno Stato membro subordini il beneficio di un vantaggiofiscale al rispetto di requisiti la cui osservanza possa essere verificataunicamente ottenendo informazioni dalle competenti autorità di uno Statoterzo e qualora, in considerazione dell’assenza di un obbligoconvenzionale, a carico di detto Stato terzo, di fornire informazioni, risultiimpossibile ottenere chiarimenti dal medesimo” (cfr. ancora sentt.10.2.2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-436/08 e C-437/08, punto 67).

Nel caso di specie, però, nei rapporti tral’Italia e gli USA, la previsione convenzionale dell’obbligo di fornireinformazioni sussiste, in conseguenza degli impegni di cooperazioneprevisti dall’art. 26 della ricordata Convenzione bilaterale, volta acontrastare il fenomeno delle doppie imposizioni.6.6.

In relazione al secondo profilo, l’invocata sussistenza di una noncomparabilità delle situazioni oggettive, tra i fondi residenti e quellistatunitensi, non se ne rinviene la ricorrenza.

Invero l’Agenzia delleEntrate rinnova la sua contestazione in proposito evidenziando (ric., p. 8s.) che (invero, la maggioranza degli Stati membri dell’Unione Europea e)gli Usa provvedono alla tassazione secondo il modello EET (Esenzionedalla tassazione al momento del versamento da parte del cliente,Esenzione al momento dell’investimento da parte dei fondi pensione,Tassazione dell’erogazione delle prestazioni), mentre l’Italia adottato ilmodello ETT, e pertanto applica il tributo anche nel momento in cui ilfondo pensione investe i capitali raccolti.

Occorre quindi valutare se taledifferenza importi la ricorrenza di una “non comparabilità di situazionioggettive”, e la risposta deve essere negativa.6.6.1.

Occorre peraltro premettere che le situazione dei fondi pensionestatunitensi ed interni è ritenuta non comparabile dall’Agenzia delleEntrate perché ricorrono “regimi fiscali del tutto dissimili … i fondiNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026pensione americani sono totalmente esenti da imposte … la presenza dielementi oggettivi pertinenti giustifica la disciplina vigente”, sebbenediscriminatoria, “nella necessità di salvaguardare la coerenza fiscale delsistema tributario nazionale” (ric., p. 5 e s.), ma, in disparte quanto pocooltre si osserverà a proposito della diversa modalità di tassazione,applicandosi il metodo ETT oppure il metodo EET, la contestazioneproposta dall’Amministrazione finanziaria difetta, anche in questo caso, dispecificità, perché neppure chiarisce la ragione in conseguenza della qualele invocate disparità di regime dovrebbero comportare un’ipotesi disituazioni che non sono oggettivamente comparabili.6.6.2.

Sembra quindi opportuno segnalare che, a seguito dellaricordata procedura d’infrazione n. 2006/4094, iniziata dalla CommissioneEuropea, l’Italia ha modificato l’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del1973, applicando l’aliquota d’imposta generalizzata sugli utili conseguitidai fondi pensione nella misura dell’11% agli Stati dell’Unione ed a quelliaderenti allo [OSCURATO:PERSONA] (SEE), in cui pure risultamaggiormente diffusa la modalità di imposizione EET.

Lo stesso legislatoreitaliano, pertanto, ha ritenuto la diversa modalità di imposizione, medianteapplicazione del metodo ETT oppure EET, non essere di ostacolo allatrattazione fiscale uniforme degli utili conseguiti dai fondi pensione.6.6.3.

Appare irrilevante, in proposito, l’osservazione della ricorrentesecondo cui la riduzione dell’aliquota all’11%, disposta mediante lamodifica dell’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del 1973 ha escluso“ogni riferimento ai fondi pensione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] fuori delloSEE” (ric., p. 7), perché il divieto di discriminazione nella tassazione deidividendi applicabile ai fondi pensione statunitensi non dipende da dettanorma, bensì dalle previsioni di cui all’art. 63 TFUE, non rinvenendosiun’ipotesi in cui possano operarsi eccezioni al principio generale di liberacircolazione dei capitali ai sensi dell’art. 65 TFUE.Numero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/20266.7.

Neppure appare rilevante il richiamo operato dalla ricorrente, inparticolare mediante il quarto motivo di ricorso, all’argomento secondo cuila differenza di imposizione tra fondi pensione gestiti da società nazionali,e fondi gestiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], troverebbe giustificazionein ragione della “libertà di stabilimento” di cui all’art. 49 del TFUE.

Infatti,la CGUE ha in proposito statuito che in caso di rapporti partecipativiintrattenuti con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la violazione del TFUE daparte di una norma domestica non potrebbe comunque essere sostenutainvocando la libertà di stabilimento, in quanto la sfera applicativa dell’art.49 del TFUE non comprende i rapporti con Paesi terzi.

In presenza disiffatti rapporti partecipativi, l’incompatibilità con il TFUE di una normadomestica potrebbe essere sostenuta solo invocando la disciplina dettatain materia di libertà di movimento dei capitali (CGUE, Grande sezione,13.12.2012, causa C-35/11, punto 97).6.8.

In definitiva la diversità di trattamento applicata in Italia sullatassazione dei fondi pensione gestiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],risulta in contrasto con la previsione della libera circolazione dei capitali dicui all’art. 63 del TFUE, perché appare in grado di dissuadere le societàresidenti in Stati terzi dall’investimento in società residenti, e non trovagiustificazione in ragioni di interesse generale o in significative differenzeoggettive che, ai sensi dell’art. 65 TFUE, potrebbero indurre a riteneregiustificata un’eccezione alla regola generale.Può pertanto confermarsi il principio di diritto secondo cui: “Al fine diescludere la legittimità dell’applicazione di una differente aliquota nellatassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi,non assume rilevanza l’applicazione della [OSCURATO:PERSONA]Usa contro ledoppie imposizioni né, tanto meno, la previsione di cui all’art. 27, commaterzo, del Dpr n. 600 del 1973, risultando invece decisiva la correttaapplicazione del principio generale di libera circolazione dei capitali di cuiall’art. 63 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendoNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026un’ipotesi in cui possano operarsi eccezioni al principio ai sensi dell’art. 65TFUE”.Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate appare quindi nonfondato, e deve perciò essere respinto.7.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate, del valore della causa e dello sviluppo del giudizio.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e la condannaal pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, cheliquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spesegenerali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 24.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eneraledello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via deiPortoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 401(k) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura notarile allegata alcontroricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, edelettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, alla viadella Scrofa n. 57 in Roma;- controricorrente -avversoNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026la sentenza n. 660, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo, sez. staccata di Pescara, il 24.1.2017, e pubblicata il3.7.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. La IBM 401(k) [OSCURATO:PERSONA], fondo pensionistico statunitense,presentava all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso delladifferenza tra le imposte effettivamente versate sui dividendi corrispostida alcune società italiane, e l’importo che riteneva invece essere dovuto,con riferimento al tributo dell’Ires e con riferimento all’anno 2009. L’Enteimpositore non rispondeva e, formatosi il silenzio-rifiuto, l’IBM 401(k) PlusPlan Trust impugnava il diniego tacito innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Pescara. Segnalava la società statunitense di aver pagato leimposte sui dividendi percepiti nella misura del 15%, in ottemperanza alleprevisioni di cui all’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]USA, stipulata percontrastare il fenomeno della doppia imposizione, ma ciò comportavaun’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’imposizione suidividendi prevista per i fondi pensione nazionali, che sono tenuti a versareil tributo nella misura dell’11%.2. La CTP riteneva fondate le argomentazioni proposte dalla società edaccoglieva il suo ricorso, statuendo che il rimborso risultava dovuto.3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado,l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara. La CTRconfermava la pronuncia del giudice di primo grado.4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattrostrumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso la IBM 401(k)[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/20264.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], cheha domandato il rigetto dell’impugnativa.Giudizi intercorsi tra le stesse parti, ed aventi analogo oggetto, sonogià stati definiti da questa Corte regolatrice all’esito di pubblica udienzacon sentenze nn. 25691 e 25692 del 2022.Ragioni della decisione1. Mediante il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600del 1973, e dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Usa sulle doppieimposizioni, in riferimento al principio generale comunitario di liberacircolazione dei capitali, di cui agli artt. 63 e 65 del Trattato sultrattamento tra l’imposizione applicata alle società di gestione di fondipensione nazionali o comunitari, e quella applicabile a società residenti inStati terzi, come gli USA, risulta giustificata.2. Con il suo secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura laviolazione o falsa applicazione dell’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600del 1973, e dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Usa sulle doppieimposizioni, in conseguenza delle “differenti e non omologabili situazionidei fondi pensione italiani ed americani” (ric., p. 8).3. Mediante il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., l’Ente impositore critica la violazione o falsaapplicazione dell’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art.10 della [OSCURATO:PERSONA]Usa sulle doppie imposizioni, in conseguenzadella “diversa disciplina dei fondi pensione europei, soggetti ai Comitati diVigilanza per il rispetto delle normative comunitarie, diversamente daiNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/20264. Con il quarto strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziariadenuncia sempre la violazione o falsa applicazione dell’art. 27, commaterzo, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Usasulle doppie imposizioni, in considerazione delle pronunce della “Corte diGiustizia Europea sulle legittime restrizioni alla libertà di stabilimento sefunzionali a preservare la coerenza del sistema fiscale dello Stato” (ric., p.12).5. Preliminarmente deve rilevarsi che non si ritiene fondata lacontestazione di inammissibilità del ricorso dell’Amministrazionefinanziaria, proposta dalla società statunitense, secondo cui pur “avendocontroparte formulato quattro distinti motivi di ricorso per cassazione …non viene sviluppata alcuna compiuta censura della sentenza” (controric.,p. 10 s.) pronunciata dalla CTR. Il ricorso proposto dall’Agenzia, anche senon manca di ripetizioni, così come di richiami non sempre agevolmentecomprensibili, propone una pluralità di contestazioni delle valutazioniespresse dai giudici dell’appello, esposte con sufficiente chiarezza, el’impugnativa risulta quindi ammissibile.6. Mediante il suo primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entratecritica la sentenza impugnata perché la differenza di trattamento tral’imposizione applicata in Italia alle società di gestione di fondi pensionenazionali o comunitarie, e quella applicabile a società residenti in Statiterzi, appare giustificata. Con i suoi successivi strumenti di impugnazionel’Amministrazione finanziaria segnala quali sono le ragioni che inducono aritenere legittima la diversa disciplina, pertanto: la differente, e nonomologabile, situazione della tassazione dei fondi pensione italiani edamericani; la diversa disciplina prevista per i controlli in relazione ai fondipensione europei, soggetti ai Comitati di vigilanza per il rispetto dellenormative comunitarie, ed i fondi pensione statunitensi; le indicazionidesumibili dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione EuropeaNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026(CGUE) in materia di legittime restrizioni alla libertà di stabilimento ed inconseguenza se funzionali a preservare la coerenza del sistema fiscaledello Stato; non mancando di segnalare che i fondi pensione statunitensinon scontano alcuna imposizione nel Paese di residenza. I motivi di ricorsopresentano evidenti ragioni di connessione, e possono essere trattaticongiuntamente, per contenere le ripetizioni e rispettare le esigenze dichiarezza espositiva.6.1. Le censure oggetto di esame in questa sede sono state nella granparte già sottoposte dall’Agenzia delle Entrate alla CTR dell’Abruzzo.Quest’ultima ha condivisibilmente osservato che di questione analoga si ègià occupata la CGUE con la sentenza 10.4.2014, in causa C-190/12, inrelazione all’interpretazione degli artt. 63 e 65 del Trattato sulfinanziaria anche in questa sede, risultando prospettata unadiscriminazione tra la tassazione dei dividendi distribuiti da societàpolacche, ed incamerati da fondi pensione statunitensi, e la tassazioneapplicata sui dividendi alle società residenti. Ha osservato la Corteeuropea che le misure vietate dall’art. 63 del Trattato sono quelle cheriguardano le restrizioni al movimento dei capitali, qualora siano idonee adissuadere i soggetti non residenti dall’effettuare investimenti in uno Statomembro.Naturalmente, la prospettiva di essere assoggettato ad una maggioretassazione dei dividendi è una misura idonea a dissuaderedall’investimento un fondo pensione straniero. A fronte del principiogenerale che prevede l’applicazione delle medesime regole per i soggettiresidenti e no, al fine di assicurare la libera circolazione dei capitali, ilTFUE indica all’art. 65 le condizioni ricorrendo le quali una differenza ditrattamento risulta ammissibile. Trattasi pertanto, osserva la CTRrifacendosi alla Corte europea, di norma che “ha carattere eccezionalerispetto al principio generale della libera circolazione dei capitali e quindiNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026deve essere interpretata in modo restrittivo, e sostanzialmente, secondola giurisprudenza, è necessario che la differenza di trattamento riguardisituazioni che non siano obiettivamente paragonabili o sia giustificato damotivi imperativi di interesse generale” (sent. CTR, p. III).6.2. In relazione al primo profilo, la CTR ha osservato chel’Amministrazione non ha illustrato “differenze significative sotto il profilotributario né strutturale tra i fondi di investimento statunitensi e quellicomunitari (e quindi italiani nel caso di specie), tali da giustificare ladifferente imposizione su basi diverse da quella discriminatoria dellaresidenza … il sistema di tassazione ETT” (ibidem) utilizzato solo da treStati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, non ha impeditol’apertura della procedura di infrazione n. 4096 del 2006 nei confronti delnostro Paese, mediante la quale la Commissione Europea ha rilevato unapossibile violazione del Trattato fondativo, in conseguenza della diversaaliquota applicata in Italia alla tassazione dei dividendi percepiti dallesocietà italiane o straniere. La procedura è stata archiviata quando l’Italia,con la legge comunitaria 2008, ha modificato il comma terzo dell’art. 27del Dpr n. 600 del 1973, eliminando la discriminazione. La CTR ne hadedotto che l’adozione di un diverso modello di tassazione (ETT o EET)non è stato ritenuto neppure dal legislatore italiano un motivo sufficienteper discriminare la tassazione dei dividendi in base alla residenza delpercettore.6.3. In ordine alla possibilità di giustificare la tassazione dei dividendipercepiti dai fondi pensione sul fondamento di altri motivi di interessegenerale, il giudice dell’appello ha evidenziato come la Corte di Giustiziaabbia segnalato che essa può risultare fondata, qualora dipenda dallanecessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali interni, “ma èammissibile unicamente qualora la normativa di uno Stato membrosubordini il beneficio di un vantaggio fiscale al rispetto dei requisiti la cuiosservanza possa essere verificata o ottenendo informazioni direttamenteNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026dalle competenti autorità di uno Stato terzo oppure, in assenza di unobbligo convenzionale in tal senso, quantomeno dando la possibilità a talicontribuenti di dimostrare di rispondere a requisiti equivalenti a quellidettati dalla legge relativa ai fondi in esame … Orbene tali aspetti nonsono stati illustrati a giustificazione del proprio diniego dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha invece evidenziato solo un differente regime deicontrolli sui fondi pensione americani, rispetto a quelli europei, peraltroriguardante aspetti non strettamente tributari e quindi non rilevanti allaluce del principio appena ricordato (cfr. par. 76 della sentenza C190/12della Corte di Giustizia UE)”. In ogni caso “la riduzione del gettito fiscalenon può essere considerata come un motivo imperativo di interessegenerale che possa essere fatto valere per giustificare una misura in lineadi principio incompatibile con una libertà fondamentale (cfr. Corte digiustizia sentenza C190/12)” (sent. CTR, p. IV).6.4. La valutazione operata dalla CTR risulta espressa con chiarezza edappare condivisibile; le argomentazioni esposte dall’Agenzia mediante ilsuo ricorso per cassazione, che riproducono per larga parte lecontestazioni proposte nei gradi di merito del giudizio, non inducono adoperare diverse valutazioni.Sembra opportuno premettere che l’art. 27, comma terzo, del Dpr n.600 del 1973 disciplina, in generale, la ritenuta da operare a titolo diimposta sugli utili corrisposti ai soggetti non residenti nel territorio delloStato, applicandosi l’aliquota del 27%.6.4.1. Questa disciplina risultava applicabile anche ai soggetti nonresidenti in Italia, ma pur sempre nella Unione Europea e comunque nelloSpazio [OSCURATO:PERSONA] (SEE), e tanto aveva sollecitato la reazionedella Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), fin quando questaCorte di legittimità si era risolta a statuire che in tema d'imposta suidividendi, il giudice italiano deve disapplicare, anche d'ufficio, ledisposizioni contrastanti o incompatibili con l'interpretazione fornita dallaNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026Corte di Giustizia UE la quale, con sentenza del 19 novembre 2009, incausa C-540/07, ha affermato che lo Stato italiano ha violato l'art. 56 delTrattato e l'art. 40 dell'Accordo SEE, in materia di libera circolazione deicapitali tra gli stati membri e fra quelli aderenti all'Accordo SEE,mantenendo in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendidistribuiti a società residenti negli altri Stati membri e negli Stati aderentiall'Accordo SEE, rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti allesocietà residenti, esentando dall'imposizione, fino al 95%, i dividendidistribuiti a queste ultime società, ed assoggettando, invece, a ritenutaalla fonte, nella misura del 27%, i dividendi distribuiti a società stabilitenegli altri Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenzadella CTR che, richiamando la sopra menzionata sentenza della Corte diGiustizia UE, d'ufficio aveva accertato il diritto al rimborso della ritenuta atitolo d'imposta, operata sui dividendi percepiti da società residenti nelRegno Unito, evidenziando che l'illegittimità dell'imposizione non erasuperata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tral'Italia e il [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 1988, ratificata per l'Italia con l. n.329 del 1990, che prevedeva la possibilità di detrarre l'imposta trattenutaalla fonte in Italia da quella dovuta nell'altro Stato membro), Cass. sez. V,29.11.2017, n. 28573.6.4.2. Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA]USA del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ratificata con legge n. 20 del 2009, all’art. 10, comma 1, lett. b), haprevisto la reciproca applicazione di un’imposta sugli utili nella misura del15%.Il citato art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del 1973, comesostituito dall’art. 24, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha quindidisposto che se gli utili da sottoporre a tributo sono conseguiti da fondipensione istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea, e comunquenegli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE),l’aliquota di imposizione da applicare risulta ridotta all’11%.Numero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/20266.5. Nel caso in esame la società statunitense lamenta di aver ricevutoun ingiustificato trattamento discriminatorio, in materia di tassazione deidividendi corrisposti da società italiane.Viene in rilievo il disposto del Trattato sul Funzionamento dell’UnioneEuropea (TFUE) che, in materia di libera circolazione dei capitali, all’art. 63detta:“1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri,nonché tra Stati membri e paesi terzi.2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Statimembri e paesi terzi” (evidenza aggiunta).6.5.1. Merita allora di essere osservato che la libera circolazione deicapitali è un principio invero fondante del diritto unionale, tanto che èl’unica delle quattro libertà fondamentali ad estendersi anche agli Statiterzi.La libera circolazione dei capitali è indubbiamente ostacolata qualorasia applicata in uno Stato aderente all’Unione Europea un trattamentofiscale differente, e deteriore, in materia di tassazione dei dividendi, ad unfondo pensione collocato in uno Stato terzo, rispetto ad un fondo pensioniresidente. Questo perché la maggiore tassazione dei dividendi puòdissuadere il fondo pensione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nell’Unione.6.5.2. Le eccezioni al principio di libertà di circolazione dei capitali, chepossono essere legittimamente applicate dagli Stati membri, sonodisciplinate all’art. 65 del TFUE.La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che le diversità ditrattamento, per potersi considerare legittime, devono essere giustificate:1) da ragioni di interesse generale, oppure 2) devono riguardare situazioniNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026che non siano comparabili (cfr. sentt. 10.2.2011, [OSCURATO:PERSONA] HansRiegel e [OSCURATO:PERSONA], C-436/08 e C-437/08, punto 50).L’Amministrazione finanziaria ritiene che i “motivi imperativi diinteresse generale”, che nel caso di specie giustificherebbero la disparitàdi trattamento nella tassazione dei dividendi, dipenderebbero dalla“coerenza del sistema fiscale interno” (in part. cfr. ric., p. 12 s.), dal“contenimento dell’elusione e dell’evasione fiscale”, nonché dalla“ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri” (ric., p.4), ma non illustra nel dettaglio queste contestazioni, di per sé generiche,su che cosa siano fondate.L’Agenzia delle Entrate chiarisce in parte la propria prospettazioneaffermando che “punto nodale per stabilire se vi sia stata o meno unaviolazione del principio di non discriminazione nell’applicazione di unadiversa aliquota al [OSCURATO:PERSONA], consiste nel porre attenzione allacircostanza che il Trattato, nella giurisprudenza della CGE, soprattuttodopo il caso Schumacker, considera discriminatorio il trattamento traresidenti e non residenti solo quando il non residente consegue nello Statodella fonte la totalità o quasi dei propri redditi, tanto da essere fiscalmenteequiparabile ad un residente” (ric., p. 5). Invero, in proposito deve solorilevarsi che un simile orientamento della CGUE non appare riscontrabile,del resto il ricorso introdotto in questa sede dall’Amministrazionefinanziaria difetta ancora di specificità, perché non indica analiticamente ilfondamento del proprio argomento.6.5.3. L’Agenzia delle Entrate afferma ancora l’esistenza di ragioni diinteresse generale per diversificare la tassazione dei fondi pensionisticiUSA in quanto sussistono ragioni di controllo, che in Italia è stringente,grazie all’opera svolta dalla COVIP (Commissione di VIgilanza sui fondiPensione) (ric., p. 10 s.). Invero, la CGUE ha effettivamente ritenuto chepossano ricorrere “ragioni imperative di interesse generale”, idonee agiustificare una diversità di trattamento, quando sia necessario garantireNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’efficacia dei controlli fiscali (sentenza 6.10.2011,Commissione/Portogallo, causa C-493/09, punto 42), ma sempreché “lanormativa di uno Stato membro subordini il beneficio di un vantaggiofiscale al rispetto di requisiti la cui osservanza possa essere verificataunicamente ottenendo informazioni dalle competenti autorità di uno Statoterzo e qualora, in considerazione dell’assenza di un obbligoconvenzionale, a carico di detto Stato terzo, di fornire informazioni, risultiimpossibile ottenere chiarimenti dal medesimo” (cfr. ancora sentt.10.2.2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-436/08 e C-437/08, punto 67). Nel caso di specie, però, nei rapporti tral’Italia e gli USA, la previsione convenzionale dell’obbligo di fornireinformazioni sussiste, in conseguenza degli impegni di cooperazioneprevisti dall’art. 26 della ricordata Convenzione bilaterale, volta acontrastare il fenomeno delle doppie imposizioni.6.6. In relazione al secondo profilo, l’invocata sussistenza di una noncomparabilità delle situazioni oggettive, tra i fondi residenti e quellistatunitensi, non se ne rinviene la ricorrenza. Invero l’Agenzia delleEntrate rinnova la sua contestazione in proposito evidenziando (ric., p. 8s.) che (invero, la maggioranza degli Stati membri dell’Unione Europea e)gli Usa provvedono alla tassazione secondo il modello EET (Esenzionedalla tassazione al momento del versamento da parte del cliente,Esenzione al momento dell’investimento da parte dei fondi pensione,Tassazione dell’erogazione delle prestazioni), mentre l’Italia adottato ilmodello ETT, e pertanto applica il tributo anche nel momento in cui ilfondo pensione investe i capitali raccolti. Occorre quindi valutare se taledifferenza importi la ricorrenza di una “non comparabilità di situazionioggettive”, e la risposta deve essere negativa.6.6.1. Occorre peraltro premettere che le situazione dei fondi pensionestatunitensi ed interni è ritenuta non comparabile dall’Agenzia delleEntrate perché ricorrono “regimi fiscali del tutto dissimili … i fondiNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026pensione americani sono totalmente esenti da imposte … la presenza dielementi oggettivi pertinenti giustifica la disciplina vigente”, sebbenediscriminatoria, “nella necessità di salvaguardare la coerenza fiscale delsistema tributario nazionale” (ric., p. 5 e s.), ma, in disparte quanto pocooltre si osserverà a proposito della diversa modalità di tassazione,applicandosi il metodo ETT oppure il metodo EET, la contestazioneproposta dall’Amministrazione finanziaria difetta, anche in questo caso, dispecificità, perché neppure chiarisce la ragione in conseguenza della qualele invocate disparità di regime dovrebbero comportare un’ipotesi disituazioni che non sono oggettivamente comparabili.6.6.2. Sembra quindi opportuno segnalare che, a seguito dellaricordata procedura d’infrazione n. 2006/4094, iniziata dalla CommissioneEuropea, l’Italia ha modificato l’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del1973, applicando l’aliquota d’imposta generalizzata sugli utili conseguitidai fondi pensione nella misura dell’11% agli Stati dell’Unione ed a quelliaderenti allo [OSCURATO:PERSONA] (SEE), in cui pure risultamaggiormente diffusa la modalità di imposizione EET. Lo stesso legislatoreitaliano, pertanto, ha ritenuto la diversa modalità di imposizione, medianteapplicazione del metodo ETT oppure EET, non essere di ostacolo allatrattazione fiscale uniforme degli utili conseguiti dai fondi pensione.6.6.3. Appare irrilevante, in proposito, l’osservazione della ricorrentesecondo cui la riduzione dell’aliquota all’11%, disposta mediante lamodifica dell’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del 1973 ha escluso“ogni riferimento ai fondi pensione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] fuori delloSEE” (ric., p. 7), perché il divieto di discriminazione nella tassazione deidividendi applicabile ai fondi pensione statunitensi non dipende da dettanorma, bensì dalle previsioni di cui all’art. 63 TFUE, non rinvenendosiun’ipotesi in cui possano operarsi eccezioni al principio generale di liberacircolazione dei capitali ai sensi dell’art. 65 TFUE.Numero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/20266.7. Neppure appare rilevante il richiamo operato dalla ricorrente, inparticolare mediante il quarto motivo di ricorso, all’argomento secondo cuila differenza di imposizione tra fondi pensione gestiti da società nazionali,e fondi gestiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], troverebbe giustificazionein ragione della “libertà di stabilimento” di cui all’art. 49 del TFUE. Infatti,la CGUE ha in proposito statuito che in caso di rapporti partecipativiintrattenuti con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la violazione del TFUE daparte di una norma domestica non potrebbe comunque essere sostenutainvocando la libertà di stabilimento, in quanto la sfera applicativa dell’art.49 del TFUE non comprende i rapporti con Paesi terzi. In presenza disiffatti rapporti partecipativi, l’incompatibilità con il TFUE di una normadomestica potrebbe essere sostenuta solo invocando la disciplina dettatain materia di libertà di movimento dei capitali (CGUE, Grande sezione,13.12.2012, causa C-35/11, punto 97).6.8. In definitiva la diversità di trattamento applicata in Italia sullatassazione dei fondi pensione gestiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],risulta in contrasto con la previsione della libera circolazione dei capitali dicui all’art. 63 del TFUE, perché appare in grado di dissuadere le societàresidenti in Stati terzi dall’investimento in società residenti, e non trovagiustificazione in ragioni di interesse generale o in significative differenzeoggettive che, ai sensi dell’art. 65 TFUE, potrebbero indurre a riteneregiustificata un’eccezione alla regola generale.Può pertanto confermarsi il principio di diritto secondo cui: “Al fine diescludere la legittimità dell’applicazione di una differente aliquota nellatassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi,non assume rilevanza l’applicazione della [OSCURATO:PERSONA]Usa contro ledoppie imposizioni né, tanto meno, la previsione di cui all’art. 27, commaterzo, del Dpr n. 600 del 1973, risultando invece decisiva la correttaapplicazione del principio generale di libera circolazione dei capitali di cuiall’art. 63 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendoNumero registro generale 2616/2018Numero sezionale 3498/2026Numero di raccolta generale 18106/2026Data pubblicazione 05/06/2026un’ipotesi in cui possano operarsi eccezioni al principio ai sensi dell’art. 65TFUE”.Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate appare quindi nonfondato, e deve perciò essere respinto.7. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate, del valore della causa e dello sviluppo del giudizio.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e la condannaal pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, cheliquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spesegenerali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 24.4.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18106/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris