CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 28/07/1967 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33901/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano, quanto al primo motivo, con cui si contesta l'omessa esclusione della recidiva, pag. 9 della sentenza impugnata e pag. 10, quanto al secondo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione di pene sostitutive); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M