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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 29340/2022

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0/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/2020, la seguente la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 16590/2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimato Oggetto: revocazione sentenza cassazioneex art.395, n. 4, c.p.c. per la revocazione ordinanzadella Corte di Cassazione n . 28280/20 , depositata in data 11/12/2020, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020,di ammissibilità del ricorso perrevocazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 28280 /20, de positata in data 11 dicembre 2020, con cui è stato rigettato il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 458 del 7 marzo 201 6 della CTR della Toscana, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 0807/2013/90/05 138724/000 afferente la cartella di pagamento relativa a tributi erariali, nonché l'intimazione di pagamento n. 087/2013/90/05138825/000 afferente alla cartella di pagamento relativa a contributi Inps.

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, nonostante l a notifica del ricorso per revocazione sia avvenuta, ex art.327 cod. proc. civ., entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza revocanda (sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricorso notificato,a mezzo pec , il 9/06/2021). [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate prospetta quale errore revocatorio, ex art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28280/20, depositata in data 11 dicembre 2020, l’aver ritenuto che il ricorso vertesse esclusivamente sul capo relativo alla prescrizione dei crediti di natura previdenziale e non anche su quello relativo alla prescrizione dei tributi erariali.

Deduce che l’oggetto del giudizio, come definito nei gradi di merito e dal ricorso in cassazione, riguardava due intimazioni di pagamento, afferenti a precedenti cartelle, di cui,una, riguardante i tributi erariali (intimazione n. 087/2013/90/5138724/000) e , l’altra,quelli previdenziali (n. 087/2013/90/05138825/000) e che la la Cortedi cassazione, statuendo solo relativamente a questi ultimi, sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio , decisivo, là dove ha considerato prescritti crediti che non lo erano in quanto soggetti ad untermine di prescrizione diverso da quello previsto per i crediti di natura previdenziale.

Evidenzia sul punto che «l’art. 2946 cod. civ. prevede che la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge non disponga diversamente e, nel caso dei tributi previdenziali, è la legge che dispone diversamente– n . 335 del 1995 cit. art. 3,comma 9». 2.Mette conto, in primo luogo, di riprodurre la motivazione resa dall'impugnata sentenza.

Alla pagina 1, nella parte narrativa, èesposto che «la CTR della Toscana n. 458 del 2016,(…) in riforma della sentenza della CTP di Pisa n. 213.02.2015, accoglieva, integralmente, l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritto il credito previdenziale ed assistenziale oggetto della controversia».

Alla stessa pagina, dopo aver dato atto che «con l'unico motivo la ricorrente, in relazione articolo 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 25 del D.P.R. n. 602/73 e degli artt.2946 e 2953 c.c., a causa dell’errata interpretazione dei tre suddetti articoli, sostenendo che la sentenza gravata andrà cassata nella parte in cui ritiene applicabile alla fattispecie in esame il termine di prescrizione quinquennale ex art 25 del D.P.R. 602/73 anziché il termine di prescrizione decennale ex artt. 2946 e 2953 cod. civ. dovendosi ritenere che la mancata impugnazione nei termini diritto della cartella di pagamento produca effetti in tutto analoghi a quelli del giudicato», haritenuto la manifesta infondatezza di tale mezzo sulla base del primo principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, di cui ha riportato il seguente passo motivazionale: « la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, ̀ priva dell'attitudine ad acquistare effic acia di giudicato.

Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.122 del 2010)».

3. Il ricorso per revocazione è ammissibile. 4.In tema di impugnazione per revocazione delle pronunce rese dalla Corte di cassazione, è principio consolidato ( v.

S.U. 27/11/2019, n. 31032) che l ’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ̀ ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa.In altri termini, l 'errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (v.

Cass., 11/01/2018, n. 442; Cass., 29/10/2010, n. 22171).4.1.E’ stato chiarito che il tema della sussistenza o meno di tale vizio con riguardo all’omissione di pronuncia, su uni o più motivi di ricorso, oggetto della controversia, deve essere risolto con riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchéin tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (v.

S.U. n. 31039 del 2019 cit., che, sullo stesso principio, riporta , tra le tante, Cass. 0 3/02/2006 n. 2425 ; Cass. n. 21/07/2011 n.16003,Cass.22/02/2013 n. 4605, Cass. 13/12/2016 n. 25560,Cass. 15/02/2018 n. 3760, Cass. 27/04/2018 n. 10184).

5. Nella specie, le doglianze di parte ricorrente sulla sentenza di cui è chiesta la revocazione colgono nel segno, là dove denunciano il fatto omissivo della sentenza rispetto al capo del ricorso vertente sulla prescrizione dei crediti erariali.

5.1. Ed è, invero, indubitabile la svista percettiva in cui sono incorsi i giudici dell’impugnata sentenza non essendovi in essa alcuna parte – neppure in quella narrativa, ove pure si perimetra l’oggetto dell’impugnazione ai soli crediti previdenziali – che faccia cenno al capo della domanda originaria riguardante l’intimazione di pagamento per i crediti erariali.

Anzi, nella parte narrativa, l’impugnata ordinanza dà conto che la sentenza della CTR della Toscana n. 458/16, in riforma della sentenza della CTP di Pisa n. 213/02/2015, « accoglieva integralmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritto il credito previdenziale ed assistenziale oggetto della controversia», limitandosi, così, l’oggetto della controversia ad una parte sola della res effettivamente controversa riguardante non solo i crediti previdenziali ma anche l’intimazione di pagamento per crediti erariali.5.2.

L’errore di fatto revocatorio ha riguardato, dunque, l’oggetto della domanda, essendo stato statuito solo sul capo di domanda relativo ai crediti previdenziali,omettendo del tutto quello relativo ai crediti fiscali, con la conseguenza che si sono ritenutiprescritti crediti che non lo erano.

6. Oltre che ammissibile, il ricorso per revocazione è fondato.

6.1. Lasentenza delle S ezioni U nite n. 23397 del 17 novembre 2016ha affermato un principio di più larga portata rispetto a quello riportato nell’impugnata ordinanza, chiarendo si che il termine di prescrizione della cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che , pertanto, è divenuta definitiva, resta proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui, la prescrizione della cartella di pagamento non impugnata segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa.

6.2. Ed invero, con la sentenza n. 23397 del 2016 si sono consolidati i seguenti principi: (a) in base all'articolo 2946cod. civ. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennal e a meno che non sia la legge a disporre diversamente [come nel caso, appunto, dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge dell’8 agosto 1995 n. 335, hanno una prescrizione quinquennale]; (b) la norma dell'articolo 2953 cod.civ., che e stende la prescrizione decennale anche i diritti per i quali la legge dispone la prescrizione breve, nel caso intervenga una sentenza di condanna passata in giudicato, non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti ( v. , altresì, in termini, Cass., 10/06/1999 n. 5710); (c) la prescrizione decennale da “actio giudicati ” prevista dall'articolo 2953 cod.civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione,ma dal momento del suo passaggio in giudicato ; (d) poiché la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale sicché la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art 2953 cod. civ . non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna( Cass., 10/06/1999 n. 5710 cit.;Cass., 20/03/2013, n. 6967) .

7. Pertanto, poiché la prescrizione segue lanatura del credito e l’espressa previsione legislativa[in quanto, si ripete, in base al l’art.2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge non disponga diversamente e, nel caso dei tributi previdenziali, è appunto la legge che dispone diversamente (l. 335 del 1995, cot. art. 3, comma 9)] -l’ordinanza impugnata deve essere revocata, con accoglimento , in via rescissoria, del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( n.

RG 23734/16 ) e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Toscana.

I l giudice di rinvio, tenuto conto che l’ogget t o della controversia riguarda due intimazio ni di pagamento inerenti , l’una , acrediti di natura previdenziale e, l’altra , a crediti di natura erariale, sarà tenutoad accertare i termini di prescrizione in base alla natura del credito ed alle prescrizioni legislativeeventualmente previste per esso,nonché a provved er e in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per revocazione e per l’effetto, revoca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28280/20 depositata in data 11 dicembre 2020 e, in via rescissoria, accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (n.

RG 23734/16) con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Toscana, cui demanda di provvedere anche in ordine

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/2020, la seguente la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16590/2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] intimato Oggetto: revocazione sentenza cassazioneex art.395, n. 4, c.p.c. per la revocazione ordinanzadella Corte di Cassazione n . 28280/20 , depositata in data 11/12/2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020,di ammissibilità del ricorso perrevocazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 28280 /20, de positata in data 11 dicembre 2020, con cui è stato rigettato il ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 458 del 7 marzo 201 6 della CTR della Toscana, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 0807/2013/90/05 138724/000 afferente la cartella di pagamento relativa a tributi erariali, nonché l'intimazione di pagamento n. 087/2013/90/05138825/000 afferente alla cartella di pagamento relativa a contributi Inps. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, nonostante l a notifica del ricorso per revocazione sia avvenuta, ex art.327 cod. proc. civ., entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza revocanda (sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricorso notificato,a mezzo pec , il 9/06/2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate prospetta quale errore revocatorio, ex art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28280/20, depositata in data 11 dicembre 2020, l’aver ritenuto che il ricorso vertesse esclusivamente sul capo relativo alla prescrizione dei crediti di natura previdenziale e non anche su quello relativo alla prescrizione dei tributi erariali. Deduce che l’oggetto del giudizio, come definito nei gradi di merito e dal ricorso in cassazione, riguardava due intimazioni di pagamento, afferenti a precedenti cartelle, di cui,una, riguardante i tributi erariali (intimazione n. 087/2013/90/5138724/000) e , l’altra,quelli previdenziali (n. 087/2013/90/05138825/000) e che la la Cortedi cassazione, statuendo solo relativamente a questi ultimi, sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio , decisivo, là dove ha considerato prescritti crediti che non lo erano in quanto soggetti ad untermine di prescrizione diverso da quello previsto per i crediti di natura previdenziale. Evidenzia sul punto che «l’art. 2946 cod. civ. prevede che la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge non disponga diversamente e, nel caso dei tributi previdenziali, è la legge che dispone diversamente– n . 335 del 1995 cit. art. 3,comma 9». 2.Mette conto, in primo luogo, di riprodurre la motivazione resa dall'impugnata sentenza. Alla pagina 1, nella parte narrativa, èesposto che «la CTR della Toscana n. 458 del 2016,(…) in riforma della sentenza della CTP di Pisa n. 213.02.2015, accoglieva, integralmente, l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritto il credito previdenziale ed assistenziale oggetto della controversia». Alla stessa pagina, dopo aver dato atto che «con l'unico motivo la ricorrente, in relazione articolo 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 25 del D.P.R. n. 602/73 e degli artt.2946 e 2953 c.c., a causa dell’errata interpretazione dei tre suddetti articoli, sostenendo che la sentenza gravata andrà cassata nella parte in cui ritiene applicabile alla fattispecie in esame il termine di prescrizione quinquennale ex art 25 del D.P.R. 602/73 anziché il termine di prescrizione decennale ex artt. 2946 e 2953 cod. civ. dovendosi ritenere che la mancata impugnazione nei termini diritto della cartella di pagamento produca effetti in tutto analoghi a quelli del giudicato», haritenuto la manifesta infondatezza di tale mezzo sulla base del primo principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, di cui ha riportato il seguente passo motivazionale: « la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, ̀ priva dell'attitudine ad acquistare effic acia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.122 del 2010)». 3. Il ricorso per revocazione è ammissibile. 4.In tema di impugnazione per revocazione delle pronunce rese dalla Corte di cassazione, è principio consolidato ( v. S.U. 27/11/2019, n. 31032) che l ’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ̀ ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa.In altri termini, l 'errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (v. Cass., 11/01/2018, n. 442; Cass., 29/10/2010, n. 22171).4.1.E’ stato chiarito che il tema della sussistenza o meno di tale vizio con riguardo all’omissione di pronuncia, su uni o più motivi di ricorso, oggetto della controversia, deve essere risolto con riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchéin tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (v. S.U. n. 31039 del 2019 cit., che, sullo stesso principio, riporta , tra le tante, Cass. 0 3/02/2006 n. 2425 ; Cass. n. 21/07/2011 n.16003,Cass.22/02/2013 n. 4605, Cass. 13/12/2016 n. 25560,Cass. 15/02/2018 n. 3760, Cass. 27/04/2018 n. 10184). 5. Nella specie, le doglianze di parte ricorrente sulla sentenza di cui è chiesta la revocazione colgono nel segno, là dove denunciano il fatto omissivo della sentenza rispetto al capo del ricorso vertente sulla prescrizione dei crediti erariali. 5.1. Ed è, invero, indubitabile la svista percettiva in cui sono incorsi i giudici dell’impugnata sentenza non essendovi in essa alcuna parte – neppure in quella narrativa, ove pure si perimetra l’oggetto dell’impugnazione ai soli crediti previdenziali – che faccia cenno al capo della domanda originaria riguardante l’intimazione di pagamento per i crediti erariali. Anzi, nella parte narrativa, l’impugnata ordinanza dà conto che la sentenza della CTR della Toscana n. 458/16, in riforma della sentenza della CTP di Pisa n. 213/02/2015, « accoglieva integralmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritto il credito previdenziale ed assistenziale oggetto della controversia», limitandosi, così, l’oggetto della controversia ad una parte sola della res effettivamente controversa riguardante non solo i crediti previdenziali ma anche l’intimazione di pagamento per crediti erariali.5.2. L’errore di fatto revocatorio ha riguardato, dunque, l’oggetto della domanda, essendo stato statuito solo sul capo di domanda relativo ai crediti previdenziali,omettendo del tutto quello relativo ai crediti fiscali, con la conseguenza che si sono ritenutiprescritti crediti che non lo erano. 6. Oltre che ammissibile, il ricorso per revocazione è fondato. 6.1. Lasentenza delle S ezioni U nite n. 23397 del 17 novembre 2016ha affermato un principio di più larga portata rispetto a quello riportato nell’impugnata ordinanza, chiarendo si che il termine di prescrizione della cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che , pertanto, è divenuta definitiva, resta proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui, la prescrizione della cartella di pagamento non impugnata segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa. 6.2. Ed invero, con la sentenza n. 23397 del 2016 si sono consolidati i seguenti principi: (a) in base all'articolo 2946cod. civ. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennal e a meno che non sia la legge a disporre diversamente [come nel caso, appunto, dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge dell’8 agosto 1995 n. 335, hanno una prescrizione quinquennale]; (b) la norma dell'articolo 2953 cod.civ., che e stende la prescrizione decennale anche i diritti per i quali la legge dispone la prescrizione breve, nel caso intervenga una sentenza di condanna passata in giudicato, non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti ( v. , altresì, in termini, Cass., 10/06/1999 n. 5710); (c) la prescrizione decennale da “actio giudicati ” prevista dall'articolo 2953 cod.civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione,ma dal momento del suo passaggio in giudicato ; (d) poiché la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale sicché la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art 2953 cod. civ . non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna( Cass., 10/06/1999 n. 5710 cit.;Cass., 20/03/2013, n. 6967) . 7. Pertanto, poiché la prescrizione segue lanatura del credito e l’espressa previsione legislativa[in quanto, si ripete, in base al l’art.2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge non disponga diversamente e, nel caso dei tributi previdenziali, è appunto la legge che dispone diversamente (l. 335 del 1995, cot. art. 3, comma 9)] -l’ordinanza impugnata deve essere revocata, con accoglimento , in via rescissoria, del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( n. RG 23734/16 ) e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Toscana. I l giudice di rinvio, tenuto conto che l’ogget t o della controversia riguarda due intimazio ni di pagamento inerenti , l’una , acrediti di natura previdenziale e, l’altra , a crediti di natura erariale, sarà tenutoad accertare i termini di prescrizione in base alla natura del credito ed alle prescrizioni legislativeeventualmente previste per esso,nonché a provved er e in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso per revocazione e per l’effetto, revoca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28280/20 depositata in data 11 dicembre 2020 e, in via rescissoria, accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (n. RG 23734/16) con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Toscana, cui demanda di provvedere anche in ordine