CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 21510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 19766-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 2713/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] sanitaria Locale di Frosinone propose innanzi al Tribunale di Frosinone opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di Euro 130.439,30 a titolo di compensi professionali. Al giudizio furono riuniti i giudizi introdotti da atti di citazione notificati dal Sonnino per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 28.992,42 e al pagamento della somma di Euro 28.164,53. Il Tribunale adito rigettò l'opposizione a decreto ingiuntivo e accolse le domande di cui ai giudizi riuniti. Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 19 aprile 2019 la Corte d'appello di Roma accolse l'appello, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda di indennità per ingiustificato arricchimento. Osservò la corte territoriale che con delibera del 3 febbraio 2004 l'appellante aveva annullato il conferimento degli incarichi per cui era causa in quanto attribuiti senza il previo assolvimento degli adempimenti di legge. Aggiunse che le parti avevano «sorvolato sulla circostanza, pur documentata in atti, che sul punto la controversia fosse stata transatta con scrittura del 28 ottobre 2004». Osservò ancora che la domanda di ingiustificato arricchimento era stata proposta oltre l'udienza di trattazione e prima comparizione, con la memoria di cui all'art.183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ., e dunque tardivamente e che comunque l'opposto, avente posizione sostanziale di attore, non poteva proporre domande diverse da quella fatta valere con il ricorso monitorio, salva l'ipotesi della domanda Ric. 2020 n. 19766 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- riconvenzionale proposta dall'opponente, rispetto alla quale l'opposto avrebbe rivestito il ruolo di convenuto. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 183 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in base a Cass. Sez. U. n. 12310 del 2015 e a Cass. Sez. U. n. 22404 del 2018, la domanda di arricchimento senza causa, proposta con la memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. non può essere considerata tardiva. Il motivo è inammissibile. Come eccepito nel controricorso, nella decisione impugnata vi è autonoma ratio decidendi costituita dal rilievo che la controversia è stata transatta con scrittura del 28 ottobre 2004. Tale statuizione non è stata impugnata dal ricorrente, per cui la censura risulta priva di decisività. Ed invero, alla stregua della citata ratio decidendi, la vicenda sostanziale per la quale è stata proposta l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa risulta disciplinata dalla transazione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. Ric. 2020 n. 19766 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello st