CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 02118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Termoli avverso la sentenza del 24/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , t>1 ET,[OSCURATO:PERSONA] (4 é-7 + lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto in data 24 giugno 2021, con la quale alla predetta è stata applicata la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, per i reati di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen., nonché 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di oltre 68 grammi di cocaina presso l'abitazione. Con la medesima sentenza, è stata disposta la confisca di quanto in giudiziale sequestro, tra cui una somma di denaro rinvenuta e sequestrata all'atto della perquisizione domiciliare e del rinvenimento dello stupefacente (900,00 euro). 2.Con l'unico motivo di ricorso, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., adducendo l'illegittimità della confisca del denaro, stante l'assenza di specifica motivazione circa il nesso pertinenziale con l'illecito. 3.11 motivo è fondato. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata: dunque, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 - ora 240-bis cod. pen. - (fra le molte, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto che la somma sequestrata fosse il provento, oltrechè del reato di spaccio di 0,8 grammi di cocaina, anche del reato di detenzione ai fini di spaccio senza fornire alcuna motivazione. 4.La sentenza deve, dunque, essere annullata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Vasto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vasto, Ufficio G.i.p. Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]