CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha posto in evidenza l'estrema gravità del fatto di reato consistita nel sottrarre al controllo una persona pericolosa in quanto armata (aiutata a fuggire), in ragione delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali e dei precedenti penali; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata rinnovazione istruttoria ritenuta non necessaria alla luce delle chiare indicazioni provenienti dai testi qualificati di polizia giudiziaria che riconoscevano con certezza il [OSCURATO:PERSONA], già noto per attività istituzionali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1