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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 46169/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 11/11/2020, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dagli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa in pari data, convalidata dal tribunale del riesame e poi revocata dal tribunale, nelle more della trattazione del procedimento, per il reato di furto in concorso di due ciclomo- tori.

I ricorrenti venivano poi prosciolti dall'accusa con sentenza divenuta irrevo- cabile il 15/11/2018.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. si duole dell'errata interpretazione delle prove raccolte nelle indagini preliminari, acquisite al fascicolo del GUP, che ne avrebbe determinato il travisamento.

Si rileva che la Corte salernitana, entrando nel merito della vicenda, nono- stante fosse stata definita con sentenza irrevocabile, avrebbe focalizzato l'atten- zione su tre punti:

1. il rinvenimento delle impronte del dito medio di entrambi gli imputati sul bauletto di uno dei due ciclomotori rubati, rinvenuto smontato e ripo- sto in un angolo della baracca;

2. l'ubicazione del cascinale a poca distanza dall'abitazione di uno dei due indagati;

3. la dichiarazione sull'aver toccato o meno i ciclomotori.

L'esame di tali circostanze sarebbe avvenuto, secondo la tesi difensiva, in maniera superficiale, al punto da travisarle.

Gli indagati, in sede di interrogatorio, fornivano una versione dei fatti chiara, che non viene fedelmente riportata dalla corte di appello, la quale ha, invece, ritenuto che gli odierni ricorrenti avessero tratto in inganno l'autorità procedente.

Tuttavia, si obietta che la versione dei fatti fornita non è mai stata messa in di- scussione o smentita dalle indagini.

L'eventuale inganno - è la tesi proposta- non scaturisce certamente dal comportamento degli indagati, ma piuttosto dagli indizi, a carico dei fratelli Sirica, fragili, superficiali e non convincenti.

In relazione alla questione delle impronte, i Sirica - prosegue il ricorso- ren- devano una dettagliata versione dei fatti, dichiarando di non ricordare se li aves- sero toccati, ma di essersi avvicinati ai ciclomotori e di essersene subito allonta- nati, resisi conto della indubbia provenienza.

Del resto, anche il GUP manifestava perplessità sulla presenza di un'unica impronta sul bauletto di uno dei due ciclo- motori, che metteva in dubbio la credibilità degli accertamenti svolti dalla P.G., che non era in grado di fornire alcun altro indizio a completamento del quadro accusatorio.

In relazione alla distanza tra il casolare, di proprietà aliena, dove vennero rinvenuti i ciclomotori e l'abitazione di uno dei Sirica, si evidenzia che si trattava di una distanza calcolata in linea d'aria senza alcuna stradina di collegamento tra i due posti.

Pertanto, se le dichiarazioni rese dai Sirica non sono state smentite dalle indagini, non si comprende come possa ritenersi doloso o gravemente col- poso il comportamento dei ricorrenti.

Viene ritenuta illogica ed illegittima la decisione di ritenere non credibili gli indagati, soltanto per la presenza di una loro impronta del dito medio sul bauletto di uno dei due ciclomotori, tanto da trarre in inganno il primo giudice, senza espri- mere alcuna valutazione sulle risultanze di P.G e sulla possibilità di lasciare l'im- pronta di un solo dito su un accessorio di un veicolo manomesso e oggetto di furto.

I ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, adottando i provvedimenti consequenziali.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 28/9/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei proposti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] L I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che, nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita.

Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen.(al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).

3. Le doglianze proposte nell'interesse dei ricorrenti sono manifestamente infondate.

Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso conflìggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta degli odierni ricorrenti gli elementi di colpa grave ostativi al diritto alla riparazione.

Diversamente da quanto si ritiene in ricorso, va rilevato che se è vero che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ben può, però, rivalutare - non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione - i fatti; anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici del merito (cfr. Sez. 4 n. 27397/2010).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente ed esaustivamente applicato tali principi, valorizzando gli elementi dai quali emerge l'idoneità delle condotte tenute dai ricorrenti, gravemente colpose ed eziologicamente rilevanti nell'adozione della misura cautelare, ad indurre in errore l'autorità giudiziaria.

Il ricorso, sul punto, appare del tutto generico e aspecifico, non contenendo alcuna argomentazione che si confronti compiutamente con il tenore della moti- vazione e finendo per chiedere l'ennesima valutazione dei fatti.

L'assunto secondo il quale il giudice del rimedio azionato avrebbe travisato le risultanze probatorie è privo di fondamento, in quanto la ricostruzione del fatto proposta dalla difesa coincide perfettamente con quanto è riportato nella motiva- zione, avendo la Corte territoriale evidenziato in modo logico e completo come la circostanza del ritrovamento delle impronte digitali dei due fratelli su uno dei due motocicli smentisca quanto da loro dichiarato in sede di interrogatorio, e , quindi, abbia contribuito ad alimentare , nel giudice della cautela, il convincimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza , essendo palese il mendacio sul punto.

5. Alla luce di quanto esposto, con motivazione logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto- e che, pertanto, si sottrae ai denunciati vizi di legittimità il giudice della riparazione valorizza negativamente, ai fini del richiesto indennizzo, il comportamento che i due odierni ricorrenti tenuto in occasione dei fatti dei quali sono stati chiamati a rispondere, allorquando hanno negato, in sede di interroga- torio, di avere toccato i ciclomotori di cui all'incolpazione.

Si tratta di comportamenti certi e non smentiti da successive acquisizioni né dalle motivazioni della sentenza di assoluzione, addebitabili agli istanti, che sono stati logicamente ritenuti concretamente idonei a far ritenere che il predetto si sia sottratto all'osservanza di elementari regole di cautela, con la conseguente crea- zione di una situazione di partecipazione ad una attività illecita che ha dato ragio- nevolmente luogo alla privazione della libertà personale.

Logico appare il rilievo del giudice della riparazione che se i fratelli odierni ricorrenti avessero da subito dichiarato la verità, ovvero che avevano toccato i ciclomotori, il giudice della cautela avrebbe avuto qualche elemento in più per valutare positivamente la loro buona fede.

La conclusione della Corte salernitana che i due odierni ricorrenti abbiano dunque colposamente omesso di fornire adeguati chiarimenti tali da consentire di attribuire un diverso significato alla portata del compendio indiziario utilizzato a fini cautelari, diversamente da quanto opina il ricorrente, è perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia (si confronti Sez. 4, n. 42014 del 28/6/2017, Sollecito, non mass.).

Con specifico riferimento alla reticenza, al mendacio o al silenzio serbati, costituisce principi consolidato che trattasi di scelte difensive del tutto legittime, che tuttavia ben possono essere valutate dal giudice della riparazione in termini dolosi o gravemente colposi in relazione al fatto di aver causalmente inciso sul piano cautelare, qualora si siano tradotti nella mancata allegazione di fatti favore- voli al dichiarante, che in tal modo ha omesso di fornire un congruo chiarimento in grado di attribuire un diverso significato alla portata del compendio indiziario utilizzato a fini cautelari (cfr. ex multis, Sez.4, n.29917 del 9/7/2014, Rv.259941; conf.

Sez. 4, n. 27533 del 27/5/2008, Rv. 240891; Sez. 4, n. 24374 del 27/04/2006, Ranno, Rv. 234574).

Il giudice infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comporta- mento silenzioso - pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato ido- nea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n. 40291 del 29/10/2008, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, n.40902 del 31/10/2008, Rv.242756).

6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 11/11/2020, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dagli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa in pari data, convalidata dal tribunale del riesame e poi revocata dal tribunale, nelle more della trattazione del procedimento, per il reato di furto in concorso di due ciclomo- tori. I ricorrenti venivano poi prosciolti dall'accusa con sentenza divenuta irrevo- cabile il 15/11/2018. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. si duole dell'errata interpretazione delle prove raccolte nelle indagini preliminari, acquisite al fascicolo del GUP, che ne avrebbe determinato il travisamento. Si rileva che la Corte salernitana, entrando nel merito della vicenda, nono- stante fosse stata definita con sentenza irrevocabile, avrebbe focalizzato l'atten- zione su tre punti: 1. il rinvenimento delle impronte del dito medio di entrambi gli imputati sul bauletto di uno dei due ciclomotori rubati, rinvenuto smontato e ripo- sto in un angolo della baracca; 2. l'ubicazione del cascinale a poca distanza dall'abitazione di uno dei due indagati; 3. la dichiarazione sull'aver toccato o meno i ciclomotori. L'esame di tali circostanze sarebbe avvenuto, secondo la tesi difensiva, in maniera superficiale, al punto da travisarle. Gli indagati, in sede di interrogatorio, fornivano una versione dei fatti chiara, che non viene fedelmente riportata dalla corte di appello, la quale ha, invece, ritenuto che gli odierni ricorrenti avessero tratto in inganno l'autorità procedente. Tuttavia, si obietta che la versione dei fatti fornita non è mai stata messa in di- scussione o smentita dalle indagini. L'eventuale inganno - è la tesi proposta- non scaturisce certamente dal comportamento degli indagati, ma piuttosto dagli indizi, a carico dei fratelli Sirica, fragili, superficiali e non convincenti. In relazione alla questione delle impronte, i Sirica - prosegue il ricorso- ren- devano una dettagliata versione dei fatti, dichiarando di non ricordare se li aves- sero toccati, ma di essersi avvicinati ai ciclomotori e di essersene subito allonta- nati, resisi conto della indubbia provenienza. Del resto, anche il GUP manifestava perplessità sulla presenza di un'unica impronta sul bauletto di uno dei due ciclo- motori, che metteva in dubbio la credibilità degli accertamenti svolti dalla P.G., che non era in grado di fornire alcun altro indizio a completamento del quadro accusatorio. In relazione alla distanza tra il casolare, di proprietà aliena, dove vennero rinvenuti i ciclomotori e l'abitazione di uno dei Sirica, si evidenzia che si trattava di una distanza calcolata in linea d'aria senza alcuna stradina di collegamento tra i due posti. Pertanto, se le dichiarazioni rese dai Sirica non sono state smentite dalle indagini, non si comprende come possa ritenersi doloso o gravemente col- poso il comportamento dei ricorrenti. Viene ritenuta illogica ed illegittima la decisione di ritenere non credibili gli indagati, soltanto per la presenza di una loro impronta del dito medio sul bauletto di uno dei due ciclomotori, tanto da trarre in inganno il primo giudice, senza espri- mere alcuna valutazione sulle risultanze di P.G e sulla possibilità di lasciare l'im- pronta di un solo dito su un accessorio di un veicolo manomesso e oggetto di furto. I ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, adottando i provvedimenti consequenziali. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 28/9/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei proposti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] L I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che, nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen.(al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Le doglianze proposte nell'interesse dei ricorrenti sono manifestamente infondate. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso conflìggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta degli odierni ricorrenti gli elementi di colpa grave ostativi al diritto alla riparazione. Diversamente da quanto si ritiene in ricorso, va rilevato che se è vero che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ben può, però, rivalutare - non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione - i fatti; anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici del merito (cfr. Sez. 4 n. 27397/2010). Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente ed esaustivamente applicato tali principi, valorizzando gli elementi dai quali emerge l'idoneità delle condotte tenute dai ricorrenti, gravemente colpose ed eziologicamente rilevanti nell'adozione della misura cautelare, ad indurre in errore l'autorità giudiziaria. Il ricorso, sul punto, appare del tutto generico e aspecifico, non contenendo alcuna argomentazione che si confronti compiutamente con il tenore della moti- vazione e finendo per chiedere l'ennesima valutazione dei fatti. L'assunto secondo il quale il giudice del rimedio azionato avrebbe travisato le risultanze probatorie è privo di fondamento, in quanto la ricostruzione del fatto proposta dalla difesa coincide perfettamente con quanto è riportato nella motiva- zione, avendo la Corte territoriale evidenziato in modo logico e completo come la circostanza del ritrovamento delle impronte digitali dei due fratelli su uno dei due motocicli smentisca quanto da loro dichiarato in sede di interrogatorio, e , quindi, abbia contribuito ad alimentare , nel giudice della cautela, il convincimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza , essendo palese il mendacio sul punto. 5. Alla luce di quanto esposto, con motivazione logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto- e che, pertanto, si sottrae ai denunciati vizi di legittimità il giudice della riparazione valorizza negativamente, ai fini del richiesto indennizzo, il comportamento che i due odierni ricorrenti tenuto in occasione dei fatti dei quali sono stati chiamati a rispondere, allorquando hanno negato, in sede di interroga- torio, di avere toccato i ciclomotori di cui all'incolpazione. Si tratta di comportamenti certi e non smentiti da successive acquisizioni né dalle motivazioni della sentenza di assoluzione, addebitabili agli istanti, che sono stati logicamente ritenuti concretamente idonei a far ritenere che il predetto si sia sottratto all'osservanza di elementari regole di cautela, con la conseguente crea- zione di una situazione di partecipazione ad una attività illecita che ha dato ragio- nevolmente luogo alla privazione della libertà personale. Logico appare il rilievo del giudice della riparazione che se i fratelli odierni ricorrenti avessero da subito dichiarato la verità, ovvero che avevano toccato i ciclomotori, il giudice della cautela avrebbe avuto qualche elemento in più per valutare positivamente la loro buona fede. La conclusione della Corte salernitana che i due odierni ricorrenti abbiano dunque colposamente omesso di fornire adeguati chiarimenti tali da consentire di attribuire un diverso significato alla portata del compendio indiziario utilizzato a fini cautelari, diversamente da quanto opina il ricorrente, è perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia (si confronti Sez. 4, n. 42014 del 28/6/2017, Sollecito, non mass.). Con specifico riferimento alla reticenza, al mendacio o al silenzio serbati, costituisce principi consolidato che trattasi di scelte difensive del tutto legittime, che tuttavia ben possono essere valutate dal giudice della riparazione in termini dolosi o gravemente colposi in relazione al fatto di aver causalmente inciso sul piano cautelare, qualora si siano tradotti nella mancata allegazione di fatti favore- voli al dichiarante, che in tal modo ha omesso di fornire un congruo chiarimento in grado di attribuire un diverso significato alla portata del compendio indiziario utilizzato a fini cautelari (cfr. ex multis, Sez.4, n.29917 del 9/7/2014, Rv.259941; conf. Sez. 4, n. 27533 del 27/5/2008, Rv. 240891; Sez. 4, n. 24374 del 27/04/2006, Ranno, Rv. 234574). Il giudice infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comporta- mento silenzioso - pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato ido- nea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n. 40291 del 29/10/2008, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, n.40902 del 31/10/2008, Rv.242756). 6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 46169/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris