CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 35874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9895/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIAn. 4306/2018 depositata i l 17/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, indicata in epigrafe , che aveva rigettato il gravame erariale contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per il 2006, con il quale, per ciò che interessa in questa sede, si erano recuperat i a tassazione costi ritenuti indeducibili perché «non sufficientemente documentati» e si era accertata maggiore IVA dovuta. 2.La CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto che la fattura fosse documento idoneo a comprovare i costi e che nel caso specifico l’Agenzia non aveva contestato la falsità del documento, cosicché non erano necessari altri mezzi di prova dei costi deducibili. 3. Il gravame era stato rigettato dalla CTR con analoga motivazione: l’Ufficio non aveva contestato la falsità delle fatture sicché le stesse dovevano ritenersi «vere ed effettive» e prova sufficiente della spesa ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n.633/1972, in quanto riportavano, sia pure in maniera sommaria, le indicazioni necessarie a identificare i servizi ricevuti. 4.Il ricorso si fonda su un motivo. 5.Resta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, osservando l’erroneità della decisione della CTR in quanto le fatture non rispettavano le prescrizioni di cui all’art. 21 cit., contenendo una descrizione insufficiente delle prestazioni,e l’avviso di accertamento non aveva contestato operazioni inesistenti bensì aveva afferma to , in mancanza di ulteriore documentazione comprovante le prestazioni indicate nelle fatture, la non deducibilità del costo per mancanza di certezza e inerenza. 2.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 3. Il motivo è inammissibile laddove presuppone un apprezzamento in fatto - cioè l’insufficienza delle indicazioni contenute in fattura - in contrasto con l’accertamento svolto del giudice di merito, che ha ritenuto, invece, che le fatture riportassero le «indicazioni necessarie a identificare i servizi ricevuti». 4. E’ infondato perché s oltanto l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art.21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, cosicché in questo caso l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicate (Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 9912 del 2020); invece, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione di regolari fatture, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni e , in tale evenienza, il giudice di merito dovrà prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Cass. n. 26802 del 2020). 5. Non vi è da provvedere sulle spese atteso che la contribuente è rimasta inti