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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29743/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12023-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 684/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/10/2020e notificata il 28/10/2020; Ric. 2021 n. 12023 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 22 (notificata il 28) ottobre 2020, la Corte d’appello di Catania ha annullato l’iscrizione a ruolo dell’avviso di addebito notificato il 12 maggio 2015 a [OSCURATO:PERSONA] dall’Inps, sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto dall’Istituto dal Tribunale di Siracusa (n. 1515/1996) notificatole il 20 ottobre 1996 per compiuta giacenza: cosìriformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato l’opposizione della prima al suddetto avviso di addebito;

2. essa riteneva, infatti, l’estinzione del credito previdenziale oggetto dell’avviso di addebito per prescrizione quinquennale al momento di conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell’ingiunta (quanto meno alla data del 9 settembre 2006, di notificazione a lei dell’atto di diffida), in assenza di dichiarazione di esecutività, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., del decreto ingiuntivo, peraltro non opposto dalla predetta e quindi della conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, a norma dell’art. 2953 c.c.;

3. con atto notificato il 22 (28) aprile 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo; la contribuente, ritualmente intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. in via di premessa, deve essere rilevata la tempestività di notifica del ricorso (il 22 – 28 aprile 2021), nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza (22 ottobre 2020), per la sua notificazione presso la sede dell’Inps in [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12023 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -3- in via Gelone 90, anziché presso il domicilio eletto in Catania, piazza della Repubblica 26 (documentato dalla prodotta comparsa di costituzione in appello): pertanto inidonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. (Cass. 25 giugno 2018, n 16663);

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2953 c.c. in relazione all’art. 647 c.p.c. c.p.c., per l’interruzione della prescrizione con la notificazione in data 20 ottobre 1996 del decreto ingiuntivo, a ciò idoneo ancorché privo della dichiarazione di esecutività e con effetti permanenti fino a che non sia più impugnabile ed avendo comunque notificato successivamente i due atti di diffida (l’8 settembre 2006) e di avviso di addebito (il 12 maggio 2006) (unico motivo);

2. esso è fondato; 3.l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (Cass. 20 giugno 2017, n. 15157, con ampio richiamo di precedenti in motivazione);

3.1. in tema di crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, a norma dell’art. 2953 c.c., non si verifica a seguito diun decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ai sensi dell’art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione deldecreto, lo dichiari esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art. 647 c.p.c. non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale di regolarità del Ric. 2021 n. 12023 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -4- contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso dimancata opposizione (Cass. 24 ottobre 2017, n 25191).

L'effetto stabilito dall'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e tale qualità non può che essere attribuita aldecreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperibilità dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1774);

4. nel caso di specie, la Corte territoriale non ha accertato la notificazione del decreto ingiuntivo (nonostante la riportata deduzione dall’appellante di “prova certa dell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in questione, in quanto effettuata in luogo ove la Martinico non era più residente da circa cinque anni”: così agli ultimi tre alinea di pg. 2 della sentenza), ai fini della sua idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione, quale domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, secondo comma c.c., ancorché privo della dichiarazione di esecutività e con effetti permanenti fino alla constatazione giudiziale, in assenza di opposizione ad esso, della sua non impugnabilità, così acquistando autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale;

5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12023 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -5- accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12023-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 684/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/10/2020e notificata il 28/10/2020; Ric. 2021 n. 12023 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 22 (notificata il 28) ottobre 2020, la Corte d’appello di Catania ha annullato l’iscrizione a ruolo dell’avviso di addebito notificato il 12 maggio 2015 a [OSCURATO:PERSONA] dall’Inps, sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto dall’Istituto dal Tribunale di Siracusa (n. 1515/1996) notificatole il 20 ottobre 1996 per compiuta giacenza: cosìriformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato l’opposizione della prima al suddetto avviso di addebito; 2. essa riteneva, infatti, l’estinzione del credito previdenziale oggetto dell’avviso di addebito per prescrizione quinquennale al momento di conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell’ingiunta (quanto meno alla data del 9 settembre 2006, di notificazione a lei dell’atto di diffida), in assenza di dichiarazione di esecutività, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., del decreto ingiuntivo, peraltro non opposto dalla predetta e quindi della conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, a norma dell’art. 2953 c.c.; 3. con atto notificato il 22 (28) aprile 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo; la contribuente, ritualmente intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via di premessa, deve essere rilevata la tempestività di notifica del ricorso (il 22 – 28 aprile 2021), nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza (22 ottobre 2020), per la sua notificazione presso la sede dell’Inps in [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12023 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- in via Gelone 90, anziché presso il domicilio eletto in Catania, piazza della Repubblica 26 (documentato dalla prodotta comparsa di costituzione in appello): pertanto inidonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. (Cass. 25 giugno 2018, n 16663); 2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2953 c.c. in relazione all’art. 647 c.p.c. c.p.c., per l’interruzione della prescrizione con la notificazione in data 20 ottobre 1996 del decreto ingiuntivo, a ciò idoneo ancorché privo della dichiarazione di esecutività e con effetti permanenti fino a che non sia più impugnabile ed avendo comunque notificato successivamente i due atti di diffida (l’8 settembre 2006) e di avviso di addebito (il 12 maggio 2006) (unico motivo); 2. esso è fondato; 3.l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna (Cass. 20 giugno 2017, n. 15157, con ampio richiamo di precedenti in motivazione); 3.1. in tema di crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, a norma dell’art. 2953 c.c., non si verifica a seguito diun decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ai sensi dell’art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione deldecreto, lo dichiari esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art. 647 c.p.c. non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale di regolarità del Ric. 2021 n. 12023 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso dimancata opposizione (Cass. 24 ottobre 2017, n 25191). L'effetto stabilito dall'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e tale qualità non può che essere attribuita aldecreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperibilità dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1774); 4. nel caso di specie, la Corte territoriale non ha accertato la notificazione del decreto ingiuntivo (nonostante la riportata deduzione dall’appellante di “prova certa dell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in questione, in quanto effettuata in luogo ove la Martinico non era più residente da circa cinque anni”: così agli ultimi tre alinea di pg. 2 della sentenza), ai fini della sua idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione, quale domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, secondo comma c.c., ancorché privo della dichiarazione di esecutività e con effetti permanenti fino alla constatazione giudiziale, in assenza di opposizione ad esso, della sua non impugnabilità, così acquistando autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale; 5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12023 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legi
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