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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00168/2026

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gliere ORDINANZA sul ricorso 5207/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -contro ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - i ntimate - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO d i ROMA n. 7701/2022 depositata il 30/11/2022; RG 5027/23Mevi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, definendo con la sentenza riportata in epigrafe il contenzioso corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in merito all'acquisto operato dal primo del 51% delle partecipazioni detenute da [OSCURATO:PERSONA] nella società di diritto lussemburghese Albavis s.a. concluso dal Mevi in proprio quale procuratore speciale del Capacci, ha respinto il gravame del Mevi avverso l'accoglimento in primo grado delle domande della Capacci sull'assunto che, sebbene la legittimità dell'operata cessione non potesse essere messa più in discussione a seguito del giudicato penale che aveva assolto il Mevi dal reato di appropriazione indebita dell'indicata partecipazione, tuttavia andava dichiarata la risoluzione del detto negozio per inadempimento del compratore non essendo stato provato l'avvenuto pagamento del prezzo e ciò con ogni ovvio riflesso risarcitorio essendo stata detta partecipazione trasferita ad una società terza.

Per la cassazione della riportata sentenza si erge ora il Mevi con un ricorso affidato a quattro motivi, illustrati pure con memoria e resistiti avversariamente dalla sola Capacci con controricorso, non avendo svolto attività processuale le altre intimate. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere il decidente considerato che nella procura speciale, a mezzo della quale il Mevi aveva negoziato in proprio l’acquisto della partecipazione, si faceva rinvio ad una pregressa procura generale, che lo legittimava pure all’incasso per conto del disponente di somme a qualunque titolo dovute al medesimo, sicché non vi sarebbe stata ragione alcuna di provare il RG 5027/23Mevi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli pagamento posto che nell’occasione solvens ed accipiens erano la medesima persona – è fondato e va, per l’effetto, accolto dal momento che il giudice d’appello, ragionando nei termini statuiti ovvero respingendo il gravame sul presupposto che non vi fosse prova dell’avvenuto incasso della somma, è pervenuto alla formulazione di un conclusivo assunto che è frutto non di un mero errore di valutazione e, meglio, del travisamento di quanto risultante dal documento, ma di una più sostanziale obliterazione del fatto storico da esso risultante, costituito dal rilascio in precedenza della procura generale abilitante il Mevi anche all’incasso a qualunque titolo delle somme dovute al disponente.

L’elemento determinante, ai fini dell’accoglimento della censura, è che la corte territoriale non ha valutato il contenuto della procura speciale, ciò che costituisce l’oggetto della denuncia di vizio motivazionale.

Ha invece valutato il contenuto della procura generale, richiamando solo la circostanza che una procura speciale era stata emessa, ma ha mancato di esaminare l’esame del contenuto di quest’ultima.

Il giudizio di fatto dovrà essere nuovamente svolto sulla base dell’esame di quanto risultante dalla procura speciale.

La asserita violazione dell’art. 345 c.p.c. denunciata dalla controricorrente avrebbe dovuto costituire l’oggetto di un ricorso incidentale condizionato, nella specie non proposto.

3. I restantimotivi non meritano accoglimento.

Il secondo motivo (si denuncia motivazione apparente circa il rinvio al patrimonio immobiliare per stimare il valore delle azioni, invece di considerare il bilancio ed il rinvio alla consulenza di parte) è inammissibile: l’apparenza della motivazione risiederebbe nel rinvio non spiegato al patrimonio immobiliare per determinare il valore azionario, ma il ricorrente, in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, ha RG 5027/23Mevi-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli omesso di indicare specificatamente se tale rinvio sia stato oggetto di appello (ed invero, l’utilizzabilità di tale criterio non risulta indicata fra i motivi di appello indicati nella sommaria esposizione dei fatti di causa a pag. 9); per il resto la censura costituisce confutazione del giudizio di fatto.

Il terzo motivo ( con cui si denuncia che, avendo affermato che il convenuto-appellante aveva solo genericamente sostenuto l’inferiorità del valore delle azioni rispetto agli immobili, la corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova circa il danno) è inammissibile: il motivo fraintende l’affermazione della corte distrettuale, la quale ha in realtà la portata di valutazione di una mera difesa del convenuto.

Il quarto motivo (la consulenza di parte , si dice, è priva di valore probatorio) è infondato: il giudice del merito può porre a base della decisione una consulenza di parte, purché ricorra la motivazione, come accaduto nella specie.

4. La causa, debitamente cassata la sentenza impugnata in parte qua, va rimessa al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M Accoglie il primo motivo, rigetta per il resto il ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motiv o accolt o e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. ecompensa le spese del giudizio.

Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ORDINANZA sul ricorso 5207/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -contro ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - i ntimate - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO d i ROMA n. 7701/2022 depositata il 30/11/2022; RG 5027/23Mevi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, definendo con la sentenza riportata in epigrafe il contenzioso corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in merito all'acquisto operato dal primo del 51% delle partecipazioni detenute da [OSCURATO:PERSONA] nella società di diritto lussemburghese Albavis s.a. concluso dal Mevi in proprio quale procuratore speciale del Capacci, ha respinto il gravame del Mevi avverso l'accoglimento in primo grado delle domande della Capacci sull'assunto che, sebbene la legittimità dell'operata cessione non potesse essere messa più in discussione a seguito del giudicato penale che aveva assolto il Mevi dal reato di appropriazione indebita dell'indicata partecipazione, tuttavia andava dichiarata la risoluzione del detto negozio per inadempimento del compratore non essendo stato provato l'avvenuto pagamento del prezzo e ciò con ogni ovvio riflesso risarcitorio essendo stata detta partecipazione trasferita ad una società terza. Per la cassazione della riportata sentenza si erge ora il Mevi con un ricorso affidato a quattro motivi, illustrati pure con memoria e resistiti avversariamente dalla sola Capacci con controricorso, non avendo svolto attività processuale le altre intimate. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere il decidente considerato che nella procura speciale, a mezzo della quale il Mevi aveva negoziato in proprio l’acquisto della partecipazione, si faceva rinvio ad una pregressa procura generale, che lo legittimava pure all’incasso per conto del disponente di somme a qualunque titolo dovute al medesimo, sicché non vi sarebbe stata ragione alcuna di provare il RG 5027/23Mevi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli pagamento posto che nell’occasione solvens ed accipiens erano la medesima persona – è fondato e va, per l’effetto, accolto dal momento che il giudice d’appello, ragionando nei termini statuiti ovvero respingendo il gravame sul presupposto che non vi fosse prova dell’avvenuto incasso della somma, è pervenuto alla formulazione di un conclusivo assunto che è frutto non di un mero errore di valutazione e, meglio, del travisamento di quanto risultante dal documento, ma di una più sostanziale obliterazione del fatto storico da esso risultante, costituito dal rilascio in precedenza della procura generale abilitante il Mevi anche all’incasso a qualunque titolo delle somme dovute al disponente. L’elemento determinante, ai fini dell’accoglimento della censura, è che la corte territoriale non ha valutato il contenuto della procura speciale, ciò che costituisce l’oggetto della denuncia di vizio motivazionale. Ha invece valutato il contenuto della procura generale, richiamando solo la circostanza che una procura speciale era stata emessa, ma ha mancato di esaminare l’esame del contenuto di quest’ultima. Il giudizio di fatto dovrà essere nuovamente svolto sulla base dell’esame di quanto risultante dalla procura speciale. La asserita violazione dell’art. 345 c.p.c. denunciata dalla controricorrente avrebbe dovuto costituire l’oggetto di un ricorso incidentale condizionato, nella specie non proposto. 3. I restantimotivi non meritano accoglimento. Il secondo motivo (si denuncia motivazione apparente circa il rinvio al patrimonio immobiliare per stimare il valore delle azioni, invece di considerare il bilancio ed il rinvio alla consulenza di parte) è inammissibile: l’apparenza della motivazione risiederebbe nel rinvio non spiegato al patrimonio immobiliare per determinare il valore azionario, ma il ricorrente, in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, ha RG 5027/23Mevi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli omesso di indicare specificatamente se tale rinvio sia stato oggetto di appello (ed invero, l’utilizzabilità di tale criterio non risulta indicata fra i motivi di appello indicati nella sommaria esposizione dei fatti di causa a pag. 9); per il resto la censura costituisce confutazione del giudizio di fatto. Il terzo motivo ( con cui si denuncia che, avendo affermato che il convenuto-appellante aveva solo genericamente sostenuto l’inferiorità del valore delle azioni rispetto agli immobili, la corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova circa il danno) è inammissibile: il motivo fraintende l’affermazione della corte distrettuale, la quale ha in realtà la portata di valutazione di una mera difesa del convenuto. Il quarto motivo (la consulenza di parte , si dice, è priva di valore probatorio) è infondato: il giudice del merito può porre a base della decisione una consulenza di parte, purché ricorra la motivazione, come accaduto nella specie. 4. La causa, debitamente cassata la sentenza impugnata in parte qua, va rimessa al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio. P.Q.M Accoglie il primo motivo, rigetta per il resto il ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motiv o accolt o e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. ecompensa le spese del giudizio. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I
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