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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04882/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 19/07/2022 che ha respinto l'eccezione difensiva con la quale si eccepiva l'omessa notifica al co-difensore per l'udienza e la conseguenziale perdita di efficacia della misura in atto non essendovi i termini di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per la fissazione di ulteriore udienza.

1. Con un unico motivo deduce l'inosservanza degli artt. 127 e 309, commi 8 e 10, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Si lamenta l'omessa notifica dell'avviso di udienza dinanzi al Tribunale del riesame al co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che era stato nominato dal carcere il 7/07/2022, essendo la richiesta di riesame stata presentata dall'altro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data successiva (1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Né al riguardo poteva ritenersi confacente la motivazione adottata dall'ordinanza impugnata la quale aveva erroneamente ritenuto che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riferisse ad altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Avellino.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria in data 18/10/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza del motivo dedotto, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

Anche dopo la riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dovuta alla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta di quello di legittimità e la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto quando la prova non considerata o travisata appare destinata a incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, Sentenza n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235732 - 01).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha escluso che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata conferita anche in relazione al presente procedimento, richiamando elementi descrittivi del documento del tutto coerenti con tale conclusione, quali il numero e lo stato del procedimento pendente dinanzi ad altra autorità giudiziaria, specificamente indicata, ed i titoli di reato per cui si procede dinanzi all'altro giudice ed in relazione ai quali l'imputato ha riportato condanna.

Nessun riferimento la nomina contiene, poi, al numero del procedimento n. 11791/22 [OSCURATO:PERSONA] per cui si procede e all'autorità giudiziaria procedente (GIP Tribunale di Napoli), dato in possesso del ricorrente al quale era stata notificata personalmente l'ordinanza di custodia cautelare.

Di conseguenza, resta del tutto irrilevante in questa sede la diversa volontà del ricorrente, essendo limitato il controllo di questa Corte alla logicità e congruità della motivazione del provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione difensiva.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza a motivaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ex art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 19/07/2022 che ha respinto l'eccezione difensiva con la quale si eccepiva l'omessa notifica al co-difensore per l'udienza e la conseguenziale perdita di efficacia della misura in atto non essendovi i termini di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per la fissazione di ulteriore udienza. 1. Con un unico motivo deduce l'inosservanza degli artt. 127 e 309, commi 8 e 10, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Si lamenta l'omessa notifica dell'avviso di udienza dinanzi al Tribunale del riesame al co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che era stato nominato dal carcere il 7/07/2022, essendo la richiesta di riesame stata presentata dall'altro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data successiva (1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Né al riguardo poteva ritenersi confacente la motivazione adottata dall'ordinanza impugnata la quale aveva erroneamente ritenuto che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riferisse ad altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Avellino. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria in data 18/10/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza del motivo dedotto, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Anche dopo la riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dovuta alla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta di quello di legittimità e la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto quando la prova non considerata o travisata appare destinata a incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, Sentenza n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235732 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha escluso che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata conferita anche in relazione al presente procedimento, richiamando elementi descrittivi del documento del tutto coerenti con tale conclusione, quali il numero e lo stato del procedimento pendente dinanzi ad altra autorità giudiziaria, specificamente indicata, ed i titoli di reato per cui si procede dinanzi all'altro giudice ed in relazione ai quali l'imputato ha riportato condanna. Nessun riferimento la nomina contiene, poi, al numero del procedimento n. 11791/22 [OSCURATO:PERSONA] per cui si procede e all'autorità giudiziaria procedente (GIP Tribunale di Napoli), dato in possesso del ricorrente al quale era stata notificata personalmente l'ordinanza di custodia cautelare. Di conseguenza, resta del tutto irrilevante in questa sede la diversa volontà del ricorrente, essendo limitato il controllo di questa Corte alla logicità e congruità della motivazione del provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione difensiva. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivaz
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