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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20064/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69 bis, comma 3, ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine, in data 17/11/20, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la maggiore detrazione di pena a titolo di liberazione anticipata speciale, ai sensi del d.

I. del 23 dicembre 2013, n. 146 sui mesi di espiazione, già positivamente valutati, dall' 11.7.10 al

10.1.14. Rileva il Collegio a quo che Amato, diversamente da quanto rappresentato al Magistrato di sorveglianza, in realtà aveva chiesto all'epoca la liberazione anticipata speciale e che la richiesta era stata respinta dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con ordinanza del 10/12/2015, nella quale si rilevava l'inapplicabilità della maggiore detrazione di pena per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, prima parte del summenzionato decreto, risultando Amato condannato per delitti previsti dall'art. 4-bis ord. pen.

Aggiunge che in relazione a tale ordinanza si era formato il giudicato esecutivo, e che, per tale motivo, correttamente il primo Giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta.

Osserva che, secondo il principio assolutamente condivisibile stabilito dalla Corte Suprema, sebbene in sede di esecuzione non possa ritenersi assoluta la preclusione derivante da un precedente giudicato, solo il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di un'interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo.

Rileva che nel caso indicato non è intervenuto alcun mutamento di giurisprudenza di tal tipo e che inconferente alla fattispecie risulta il richiamo operato in reclamo (rectius nel ricorso per cassazione riqualificato come reclamo e pertanto trasmesso al Collegio a quo) alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, nonché il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2021, richiamata dalla difesa in sede di conclusioni.

Al riguardo osserva che entrambe le pronunce non consentono l'ultrattività della norma non più esistente del dl. 23 dicembre 2013, n. 146, eliminata in sede di conversione dalla legge n. 10 del 2014, ai fini di travolgere il giudicato esecutivo formatosi rispetto all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 10/12/2015 che ha respinto la richiesta di liberazione anticipata speciale avanzata da Amato; e che nella fattispecie non può, infine, rinvenirsi alcuna legittima aspettativa maturata dal detenuto ai fini dell'accesso alla liberazione anticipata, in quanto l'istanza da egli a suo tempo presentata è stata rigettata e si è formato il giudicato esecutivo con riferimento all'ordinanza di rigetto.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 54 ord. pen. e 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, anche in relazione all'art. 25 Cost. e all'art. 2 cod. pen. e vizio di motivazione.

Il ricorrente rileva che non è condivisibile l'argomento su cui fanno leva i Giudici della sorveglianza, secondo cui non vi sarebbe stato alcun elemento nuovo di diritto idoneo a travolgere il giudicato esecutivo di rigetto formatosi sull'istanza di liberazione anticipata speciale, presentata in passato dal detenuto.

Osserva la difesa che la Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020 ha, invero, riconosciuto la natura sostanziale di alcune norme dell'ordinamento penitenziario, in particolare quelle relative agli istituti che incidono sulla qualità e sulla quantità della pena, e dunque l'applicazione in ordine alle stesse del principio del divieto di retroattività della legge meno favorevole, e che sulla stessa scia si è posta la sentenza n. 17 dello stesso anno, conformandosi entrambe le pronunce all'orientamento consolidato della Corte Edu sulla nozione di norma "sostanzialmente penale".

Rileva che non vi è dubbio che il principio sancito dalla Consulta costituisca un novum idoneo in astratto a travolgere il c.d. giudicato esecutivo formatosi nel caso in esame.

Con la conseguenza che tale orientamento consentiva di esaminare nel merito la nuova istanza del ricorrente e di valutare la concreta incidenza sul caso del detenuto già ristretto nel periodo di vigenza del dl. n. 146 del 2013 che consentiva anche ai soggetti condannati per reati ostativi di accedere al beneficio della liberazione anticipata speciale.

Osserva al riguardo il difensore che : - tale decreto legge, seppure emendato rispetto al testo originario, ha trovato comunque recezione in una relativa legge di conversione, a differenza dell'ipotesi di un decreto legge non confermato da una legge di conversione e quindi decaduto; - pertanto, i suoi effetti non sono stati resi inefficaci ex tunc, configurandosi tra le norme prima della conversione e quelle successive alla conversione un fenomeno di successione di leggi nel tempo proprio alla luce delle recenti pronunce della Consulta.

Aggiunge che: - quindi, era legittima la richiesta di Amato relativa alla liberazione anticipata speciale in quanto, quando lo stesso era già in stato di detenzione, era vigente il decreto legge che, introducendo il nuovo istituto della liberazione anticipata speciale aveva previsto, al comma 4 dell'art. 1, l'accesso a tale beneficio per tutti i detenuti, compresi quelli condannati per reati ostativi, che, invece, per la modifica in sede di conversione ne sarebbero stati privati; - tale modifica proprio perché sfavorevole, alla luce delle sentenze summenzionate, non può retroagire; - diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, deve parlarsi di legittima aspettativa maturata per Amato nel periodo di vigenza di detto decreto.

La difesa, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Lo stesso, invero, non si confronta iné con il rilievo contenuto in ordinanza secondo cui non vi sarebbe stato un revirement giurisprudenziale con l'introduzione di un "nuovo elemento" (di diritto) in grado di incidere sul giudicato esecutivo, né con quello, sempre ivi contenuto, secondo cui entrambe le pronunce, pur affermando la natura sostanziale di alcuni istituti dell'ordinamento penitenziario, «non consentono l'ultrattività della norma non più esistente del decreto legge n. 146/2013, eliminata in sede di conversione dalla legge n. 10/2014, ai fini di travolgere il giudicato esecutivo formatosi[...]».

Ed evoca l'applicazione della disciplina speciale di particolare favore recata dal dl. 23 dicembre 2013, n. 146, che all'art. 4, estende a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata la liberazione anticipata prevista dalla

I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 e che al comma 4, eliminato dalla legge di conversione, prevedeva che "ai condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità" (mentre ora, per effetto delle modifiche al comma 1, apportate dalla medesima legge, consente il riconoscimento della maggiore detrazione di pena "ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis").

Orbene, le questioni relative alla dedotta applicabilità della disciplina di cui al d.

I. n. 146 del 2013 per effetto della prospettata "irretroattività" della legge di conversione, sono già state affrontate, e ritenute infondate, da varie pronunce della giurisprudenza di legittimità, tra cui spicca Sez.1, n. 34073 del 37/06/2014, Panno, Rv. 260849 (alla quale si sono, poi, uniformate Sez. 1 n. 3130 del 19/12/14, dep. 2015, Moretti, Rv. 262062, e Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879), della quale si riportano di seguito alcuni passaggi motivazionali.

«Ora, però, la tesi della natura sostanziale della disciplina evocata e dell'applicabilità della normativa in vigore al momento della domanda è anzitutto, come sembra evidente, intimamente contraddittoria: se fosse vero difatti che la disciplina della liberazione anticipata soggiace alle regole dell'art. 2 c.p., e art. 25 Cost., sarebbe da applicare la legge più favorevole vigente al momento del fatto, e sarebbe solo da valutare se per momento del "fatto" possa intendersi quello in cui è stato commesso il reato, ovvero - come sembra più corretto trattandosi di fattispecie che non riguarda la fattispecie sostanziale e non incide sulla sanzione da infliggere e in concreto inflitta, ma attiene alla meritevolezza di sconti della pena collegati alla condotta serbata durante la espiazione - il tempo in cui si è tenuto il comportamento di cui si chiede la valutazione al fine del beneficio.

Mentre l'applicazione della regola che fa riferimento alla disciplina vigente al momento della domanda (in base al principio generale di cui costituisce espressione l'art. 5 c.p.c.) postulerebbe che si verta al contrario in materia attinente alla giurisdizione o alla competenza, ovverosia in materia squisitamente processuale.

Per sola completezza va comunque sottolineato che sia la giurisprudenza costituzionale (basterà ricordare C. cost. ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 del 1997) sia la giurisprudenza della Corte EDU costantemente escludono che in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata in particolare sia applicabile il principio della irretroattività della legge più sfavorevole.

Ed espressamente anche Corte EDU, sent.

Grande Camera del 21.10.2013, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], ric. n. 42750/09 (citata dal ricorrente) evidenzia che "Sia la Commissione sia la Corte hanno delineato nella loro giurisprudenza una distinzione tra una misura che costituisce in sostanza una pena e una misura che riguarda l'esecuzione o l'applicazione della pena.

Conseguentemente, se la natura e il fine della misura riguarda la detrazione di pena o una modifica del regime di liberazione anticipata, essa non fa parte della pena ai sensi dell'art. 7 (si vedano, tra altri precedenti, Hogben...; Hosein...; L. G. R. c.

Svezia, n. 27032/95, decisione della Commissione del 15 gennaio 1997; Grava..., 51; Uttley...; Kafkaris...; 142; Monne c.

Francia, (dee), n. 39420/06, 1 aprile 2008; NI. c.

Germania..., 121; e Giza c.

Polonia, (dee), n. 1997/11, 31, 23 ottobre 2012).

Nella causa Uttley, per esempio, la Corte ha ritenuto che le modifiche apportate alle norme sulla liberazione anticipata successivamente alla condanna del ricorrente non gli fossero state inflitte ma che facessero parte del regime generale applicabile ai detenuti, e lungi dall'essere punitivi, la natura e il fine della misura erano di consentire la liberazione anticipata, pertanto non potevano essere considerati intrinsecamente severe.

La Corte ha conseguentemente ritenuto che l'applicazione al ricorrente del nuovo regime di liberazione anticipata non facesse parte della pena che gli era stata inflitta".

E se è vero che la Corte Edu in detta sentenza riconosce che "in pratica la distinzione tra una misura che costituisce una pena e una misura che riguarda l'esecuzione e l'applicazione della pena può non essere sempre chiara (si vedano Kafkaris,(...) p.142; Gurguchiani, (...) p.31; e M. c.

Germania, (...) p.121)", e che è possibile perciò "che le misure adottate dal legislatore, dalle autorità amministrative o dai tribunali successivamente all'inflizione della pena definitiva, o nel corso dell'espiazione della pena, possano comportare la ridefinizione o la modifica della portata della pena inflitta dal tribunale del merito", chiaramente rimarca, tuttavia, che "per determinare se una misura adottata nel corso dell'esecuzione di una pena riguarda solo la modalità di esecuzione della pena o, al contrario, incide sulla sua portata", occorre "esaminare in ciascun caso che cosa comportava effettivamente la pena inflitta in base al diritto interno in vigore al momento pertinente, o in altre parole, quale era la sua natura intrinseca", considerando "il diritto interno nel suo complesso e la modalità con cui esso era applicato al momento pertinente".

Sicché nel caso al suo esame giungeva alla conclusione che la disciplina della redencion de penas, prima prevista dall'ordinamento spagnolo e abrogata nel 1995, poteva essere considerata parte integrante del droit penai materie!, vuoi per gli importanti riflessi ad essa accordati dalla giurisprudenza con riguardo al problema del cumulo materiale delle pene, vuoi, soprattutto, per il fatto che, in occasione della riforma del 1995, il legislatore si era curato di formulare disposizioni transitorie volte a garantire l'applicazione del beneficio ai soggetti giudicati sulla base del codice penale del 1973, e che violava dunque l'art. 7 della Convenzione il revirement giurisprudenziale adottato in proposito dalla Corte suprema.

Con riguardo alla liberazione anticipata speciale ora in esame nessuno degli aspetti (incidenza sul limite delle pene cumulate da eseguire e revirement della giurisprudenza al proposito) evidenziati dalla Corte Edu per giungere alla sostanziale assimilazione del mutamento giurisprudenziale ad un mutamento del (o incidente sul) diritto penale sostanziale può invece, all'evidenza, ravvisarsi, e dunque il riferimento fatto in ricorso a detta sentenza della Corte Edu risulta - in disparte quanto si dirà appresso - in radice impertinente.

Soprattutto, però, è da osservare che le deduzioni del ricorrente che evocano principi in vario modo regolanti il fenomeno della successione di leggi nel tempo, non s'attagliano al differente fenomeno in esame, che concerne la sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione e che trae regola direttamente dall'art. 77 Cost.

Questo, al comma 3, dispone difatti che "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. [OSCURATO:PERSONA] possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".

Non deroga, ne' potrebbe, a tale norma di rango superiore la

I. n. 400 del 1988, art. 15, comma 5, laddove dispone che "Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente....", giacché la disposizione sta solo a prevedere che, diversamente da quanto in precedenza doveva ritenersi, tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge, e non più dopo il decorso dell'ordinaria vacatio legis se nulla espressamente era disposto al riguardo (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 4781 del 02/05/1991, Rv. 471926; Sez. 3, sent. n. 6368 del 07/06/1995, Rv. 492709).

In altri termini, l'efficacia" del decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che può farsi salva è da ritenere per principio circoscritta ai soli atti o "rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" e non può in alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti quando la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto.

Come osserva, difatti, C. cost. n. 51 del 1985, "art. 77 Cost., comma 3, e u.c., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la norma dettata con decreto-legge non convertito come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il decreto - legge non convertito, di ogni effetto fin dall'inizio), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (inspirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla tale".

Dunque, "indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un decreto-legge non convertito non ha... attitudine, alla stregua dell'art. 77 Cost., comma 3, e u.c., ad inserirsi in un fenomeno "successorio", quale quello descritto e regolato dall'art. 2 c.p., commi 2 e 3", ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di sfavore, "limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 3, al caso del decreto-legge non convertito, e quindi alla sancita operatività della norma penale favorevole, se in esso contenuta, relativamente ai fatti pregressi".

A maggior ragione, perciò, nella materia in esame (a cui come detto non s'applicano le disposizioni dell'art. 2 c.p., e dell'art. 25 Cost., e neppure quelle dell'art. 7 CEDU), non può ritenersi suscettibile di avere vigore ultrattivo, per i comportamenti pregressi, la disposizione del decreto-legge, non recepita dalla legge di conversione, che a detti comportamenti pregressi collegava un effetto favorevole.

Manifestamente infondata è da ritenere infine la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4 bis ord. pen. dalla disciplina di favore in tema di liberazione anticipata.

Al proposito è da chiarire: in primo luogo, che, riferendosi il ricorso a un condannato per il reato di associazione di stampo mafioso, la questione sarebbe rilevante nel caso in esame solo con riferimento ai condannati per i reati di cui all'art. 416 bis c.p.; in secondo luogo, che la disciplina di cui si discute rappresenta, per definizione espressa del legislatore, una disciplina "speciale", che estende con alcune eccezioni i vantaggi conseguenti a un beneficio penitenziario già previsto e applicabile indiscriminatamente a tutti i condannati.

Non si è in presenza perciò di una situazione in cui l'accesso al beneficio è in radice precluso per il condannato per il delitto di associazione di stampo mafioso.

Si assiste invece al fenomeno di una disposizione speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo però i condannati per detto reato.

È agevole quindi l'osservazione che, trattandosi di disposizione speciale di favore, in tanto sarebbe possibile porre un problema di irragionevole diversità di trattamento in quanto fossero individuabili situazioni assolutamente omologhe differentemente e meglio trattate, da porre quali tertia comparationis appropriati.

Ma, come è da ritenere acquisito, il delitto di associazione di stampo mafioso ha natura e connotazioni di immanente pericolosità di tale peculiarità che nessun termine di paragone con i delitti non compresi nella fascia di eccezione risulta utilmente istituibile.

La particolare presunzione di pericolosità che accede alla condanna per il delitto in esame, già reiteratamente ritenuta giustificata nella giurisprudenza costituzionale (ed Europea) in considerazione delle affatto peculiari connotazioni del delitto, "di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo di appartenenza totalizzante ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di diffusività nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi" (così tra molte C. cost. n. 146 del 2011), consente d'altro canto di escludere che l'eccezione ? prevista dalla disposizione speciale di favore possa essere ritenuta intrinsecamente irragionevole e di per sé in contrasto con l'art. 27 Cost.».

Ne consegue l'infondatezza delle doglianze difensive, non potendosi, invero, parlare, pure a fronte dell'orientamento della Consulta, su cui fa leva il ricorso, nel senso di riconoscere natura sostanziale a istituti dell'ordinamento penitenziario, nel caso della conversione con modifiche di un decreto legge, di successione di leggi nel tempo, per quanto sopra analiticamente argomentato sull'equiparabilità della conversione con eliminazione di parti del decreto legge all'ipotesi, di cui all'art. 77, ultimo comma, Cost., dell'inefficacia ex tunc del decreto legge non convertito.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69 bis, comma 3, ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine, in data 17/11/20, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la maggiore detrazione di pena a titolo di liberazione anticipata speciale, ai sensi del d. I. del 23 dicembre 2013, n. 146 sui mesi di espiazione, già positivamente valutati, dall' 11.7.10 al 10.1.14. Rileva il Collegio a quo che Amato, diversamente da quanto rappresentato al Magistrato di sorveglianza, in realtà aveva chiesto all'epoca la liberazione anticipata speciale e che la richiesta era stata respinta dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con ordinanza del 10/12/2015, nella quale si rilevava l'inapplicabilità della maggiore detrazione di pena per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, prima parte del summenzionato decreto, risultando Amato condannato per delitti previsti dall'art. 4-bis ord. pen. Aggiunge che in relazione a tale ordinanza si era formato il giudicato esecutivo, e che, per tale motivo, correttamente il primo Giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta. Osserva che, secondo il principio assolutamente condivisibile stabilito dalla Corte Suprema, sebbene in sede di esecuzione non possa ritenersi assoluta la preclusione derivante da un precedente giudicato, solo il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di un'interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo. Rileva che nel caso indicato non è intervenuto alcun mutamento di giurisprudenza di tal tipo e che inconferente alla fattispecie risulta il richiamo operato in reclamo (rectius nel ricorso per cassazione riqualificato come reclamo e pertanto trasmesso al Collegio a quo) alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, nonché il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2021, richiamata dalla difesa in sede di conclusioni. Al riguardo osserva che entrambe le pronunce non consentono l'ultrattività della norma non più esistente del dl. 23 dicembre 2013, n. 146, eliminata in sede di conversione dalla legge n. 10 del 2014, ai fini di travolgere il giudicato esecutivo formatosi rispetto all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo del 10/12/2015 che ha respinto la richiesta di liberazione anticipata speciale avanzata da Amato; e che nella fattispecie non può, infine, rinvenirsi alcuna legittima aspettativa maturata dal detenuto ai fini dell'accesso alla liberazione anticipata, in quanto l'istanza da egli a suo tempo presentata è stata rigettata e si è formato il giudicato esecutivo con riferimento all'ordinanza di rigetto. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 54 ord. pen. e 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, anche in relazione all'art. 25 Cost. e all'art. 2 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente rileva che non è condivisibile l'argomento su cui fanno leva i Giudici della sorveglianza, secondo cui non vi sarebbe stato alcun elemento nuovo di diritto idoneo a travolgere il giudicato esecutivo di rigetto formatosi sull'istanza di liberazione anticipata speciale, presentata in passato dal detenuto. Osserva la difesa che la Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020 ha, invero, riconosciuto la natura sostanziale di alcune norme dell'ordinamento penitenziario, in particolare quelle relative agli istituti che incidono sulla qualità e sulla quantità della pena, e dunque l'applicazione in ordine alle stesse del principio del divieto di retroattività della legge meno favorevole, e che sulla stessa scia si è posta la sentenza n. 17 dello stesso anno, conformandosi entrambe le pronunce all'orientamento consolidato della Corte Edu sulla nozione di norma "sostanzialmente penale". Rileva che non vi è dubbio che il principio sancito dalla Consulta costituisca un novum idoneo in astratto a travolgere il c.d. giudicato esecutivo formatosi nel caso in esame. Con la conseguenza che tale orientamento consentiva di esaminare nel merito la nuova istanza del ricorrente e di valutare la concreta incidenza sul caso del detenuto già ristretto nel periodo di vigenza del dl. n. 146 del 2013 che consentiva anche ai soggetti condannati per reati ostativi di accedere al beneficio della liberazione anticipata speciale. Osserva al riguardo il difensore che : - tale decreto legge, seppure emendato rispetto al testo originario, ha trovato comunque recezione in una relativa legge di conversione, a differenza dell'ipotesi di un decreto legge non confermato da una legge di conversione e quindi decaduto; - pertanto, i suoi effetti non sono stati resi inefficaci ex tunc, configurandosi tra le norme prima della conversione e quelle successive alla conversione un fenomeno di successione di leggi nel tempo proprio alla luce delle recenti pronunce della Consulta. Aggiunge che: - quindi, era legittima la richiesta di Amato relativa alla liberazione anticipata speciale in quanto, quando lo stesso era già in stato di detenzione, era vigente il decreto legge che, introducendo il nuovo istituto della liberazione anticipata speciale aveva previsto, al comma 4 dell'art. 1, l'accesso a tale beneficio per tutti i detenuti, compresi quelli condannati per reati ostativi, che, invece, per la modifica in sede di conversione ne sarebbero stati privati; - tale modifica proprio perché sfavorevole, alla luce delle sentenze summenzionate, non può retroagire; - diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, deve parlarsi di legittima aspettativa maturata per Amato nel periodo di vigenza di detto decreto. La difesa, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Lo stesso, invero, non si confronta iné con il rilievo contenuto in ordinanza secondo cui non vi sarebbe stato un revirement giurisprudenziale con l'introduzione di un "nuovo elemento" (di diritto) in grado di incidere sul giudicato esecutivo, né con quello, sempre ivi contenuto, secondo cui entrambe le pronunce, pur affermando la natura sostanziale di alcuni istituti dell'ordinamento penitenziario, «non consentono l'ultrattività della norma non più esistente del decreto legge n. 146/2013, eliminata in sede di conversione dalla legge n. 10/2014, ai fini di travolgere il giudicato esecutivo formatosi[...]». Ed evoca l'applicazione della disciplina speciale di particolare favore recata dal dl. 23 dicembre 2013, n. 146, che all'art. 4, estende a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata la liberazione anticipata prevista dalla I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 e che al comma 4, eliminato dalla legge di conversione, prevedeva che "ai condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità" (mentre ora, per effetto delle modifiche al comma 1, apportate dalla medesima legge, consente il riconoscimento della maggiore detrazione di pena "ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis"). Orbene, le questioni relative alla dedotta applicabilità della disciplina di cui al d. I. n. 146 del 2013 per effetto della prospettata "irretroattività" della legge di conversione, sono già state affrontate, e ritenute infondate, da varie pronunce della giurisprudenza di legittimità, tra cui spicca Sez.1, n. 34073 del 37/06/2014, Panno, Rv. 260849 (alla quale si sono, poi, uniformate Sez. 1 n. 3130 del 19/12/14, dep. 2015, Moretti, Rv. 262062, e Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879), della quale si riportano di seguito alcuni passaggi motivazionali. «Ora, però, la tesi della natura sostanziale della disciplina evocata e dell'applicabilità della normativa in vigore al momento della domanda è anzitutto, come sembra evidente, intimamente contraddittoria: se fosse vero difatti che la disciplina della liberazione anticipata soggiace alle regole dell'art. 2 c.p., e art. 25 Cost., sarebbe da applicare la legge più favorevole vigente al momento del fatto, e sarebbe solo da valutare se per momento del "fatto" possa intendersi quello in cui è stato commesso il reato, ovvero - come sembra più corretto trattandosi di fattispecie che non riguarda la fattispecie sostanziale e non incide sulla sanzione da infliggere e in concreto inflitta, ma attiene alla meritevolezza di sconti della pena collegati alla condotta serbata durante la espiazione - il tempo in cui si è tenuto il comportamento di cui si chiede la valutazione al fine del beneficio. Mentre l'applicazione della regola che fa riferimento alla disciplina vigente al momento della domanda (in base al principio generale di cui costituisce espressione l'art. 5 c.p.c.) postulerebbe che si verta al contrario in materia attinente alla giurisdizione o alla competenza, ovverosia in materia squisitamente processuale. Per sola completezza va comunque sottolineato che sia la giurisprudenza costituzionale (basterà ricordare C. cost. ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 del 1997) sia la giurisprudenza della Corte EDU costantemente escludono che in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata in particolare sia applicabile il principio della irretroattività della legge più sfavorevole. Ed espressamente anche Corte EDU, sent. Grande Camera del 21.10.2013, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], ric. n. 42750/09 (citata dal ricorrente) evidenzia che "Sia la Commissione sia la Corte hanno delineato nella loro giurisprudenza una distinzione tra una misura che costituisce in sostanza una pena e una misura che riguarda l'esecuzione o l'applicazione della pena. Conseguentemente, se la natura e il fine della misura riguarda la detrazione di pena o una modifica del regime di liberazione anticipata, essa non fa parte della pena ai sensi dell'art. 7 (si vedano, tra altri precedenti, Hogben...; Hosein...; L. G. R. c. Svezia, n. 27032/95, decisione della Commissione del 15 gennaio 1997; Grava..., 51; Uttley...; Kafkaris...; 142; Monne c. Francia, (dee), n. 39420/06, 1 aprile 2008; NI. c. Germania..., 121; e Giza c. Polonia, (dee), n. 1997/11, 31, 23 ottobre 2012). Nella causa Uttley, per esempio, la Corte ha ritenuto che le modifiche apportate alle norme sulla liberazione anticipata successivamente alla condanna del ricorrente non gli fossero state inflitte ma che facessero parte del regime generale applicabile ai detenuti, e lungi dall'essere punitivi, la natura e il fine della misura erano di consentire la liberazione anticipata, pertanto non potevano essere considerati intrinsecamente severe. La Corte ha conseguentemente ritenuto che l'applicazione al ricorrente del nuovo regime di liberazione anticipata non facesse parte della pena che gli era stata inflitta". E se è vero che la Corte Edu in detta sentenza riconosce che "in pratica la distinzione tra una misura che costituisce una pena e una misura che riguarda l'esecuzione e l'applicazione della pena può non essere sempre chiara (si vedano Kafkaris,(...) p.142; Gurguchiani, (...) p.31; e M. c. Germania, (...) p.121)", e che è possibile perciò "che le misure adottate dal legislatore, dalle autorità amministrative o dai tribunali successivamente all'inflizione della pena definitiva, o nel corso dell'espiazione della pena, possano comportare la ridefinizione o la modifica della portata della pena inflitta dal tribunale del merito", chiaramente rimarca, tuttavia, che "per determinare se una misura adottata nel corso dell'esecuzione di una pena riguarda solo la modalità di esecuzione della pena o, al contrario, incide sulla sua portata", occorre "esaminare in ciascun caso che cosa comportava effettivamente la pena inflitta in base al diritto interno in vigore al momento pertinente, o in altre parole, quale era la sua natura intrinseca", considerando "il diritto interno nel suo complesso e la modalità con cui esso era applicato al momento pertinente". Sicché nel caso al suo esame giungeva alla conclusione che la disciplina della redencion de penas, prima prevista dall'ordinamento spagnolo e abrogata nel 1995, poteva essere considerata parte integrante del droit penai materie!, vuoi per gli importanti riflessi ad essa accordati dalla giurisprudenza con riguardo al problema del cumulo materiale delle pene, vuoi, soprattutto, per il fatto che, in occasione della riforma del 1995, il legislatore si era curato di formulare disposizioni transitorie volte a garantire l'applicazione del beneficio ai soggetti giudicati sulla base del codice penale del 1973, e che violava dunque l'art. 7 della Convenzione il revirement giurisprudenziale adottato in proposito dalla Corte suprema. Con riguardo alla liberazione anticipata speciale ora in esame nessuno degli aspetti (incidenza sul limite delle pene cumulate da eseguire e revirement della giurisprudenza al proposito) evidenziati dalla Corte Edu per giungere alla sostanziale assimilazione del mutamento giurisprudenziale ad un mutamento del (o incidente sul) diritto penale sostanziale può invece, all'evidenza, ravvisarsi, e dunque il riferimento fatto in ricorso a detta sentenza della Corte Edu risulta - in disparte quanto si dirà appresso - in radice impertinente. Soprattutto, però, è da osservare che le deduzioni del ricorrente che evocano principi in vario modo regolanti il fenomeno della successione di leggi nel tempo, non s'attagliano al differente fenomeno in esame, che concerne la sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione e che trae regola direttamente dall'art. 77 Cost. Questo, al comma 3, dispone difatti che "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. [OSCURATO:PERSONA] possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". Non deroga, ne' potrebbe, a tale norma di rango superiore la I. n. 400 del 1988, art. 15, comma 5, laddove dispone che "Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente....", giacché la disposizione sta solo a prevedere che, diversamente da quanto in precedenza doveva ritenersi, tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge, e non più dopo il decorso dell'ordinaria vacatio legis se nulla espressamente era disposto al riguardo (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 4781 del 02/05/1991, Rv. 471926; Sez. 3, sent. n. 6368 del 07/06/1995, Rv. 492709). In altri termini, l'efficacia" del decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che può farsi salva è da ritenere per principio circoscritta ai soli atti o "rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" e non può in alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti quando la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto. Come osserva, difatti, C. cost. n. 51 del 1985, "art. 77 Cost., comma 3, e u.c., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la norma dettata con decreto-legge non convertito come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il decreto - legge non convertito, di ogni effetto fin dall'inizio), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (inspirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla tale". Dunque, "indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un decreto-legge non convertito non ha... attitudine, alla stregua dell'art. 77 Cost., comma 3, e u.c., ad inserirsi in un fenomeno "successorio", quale quello descritto e regolato dall'art. 2 c.p., commi 2 e 3", ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di sfavore, "limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 3, al caso del decreto-legge non convertito, e quindi alla sancita operatività della norma penale favorevole, se in esso contenuta, relativamente ai fatti pregressi". A maggior ragione, perciò, nella materia in esame (a cui come detto non s'applicano le disposizioni dell'art. 2 c.p., e dell'art. 25 Cost., e neppure quelle dell'art. 7 CEDU), non può ritenersi suscettibile di avere vigore ultrattivo, per i comportamenti pregressi, la disposizione del decreto-legge, non recepita dalla legge di conversione, che a detti comportamenti pregressi collegava un effetto favorevole. Manifestamente infondata è da ritenere infine la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4 bis ord. pen. dalla disciplina di favore in tema di liberazione anticipata. Al proposito è da chiarire: in primo luogo, che, riferendosi il ricorso a un condannato per il reato di associazione di stampo mafioso, la questione sarebbe rilevante nel caso in esame solo con riferimento ai condannati per i reati di cui all'art. 416 bis c.p.; in secondo luogo, che la disciplina di cui si discute rappresenta, per definizione espressa del legislatore, una disciplina "speciale", che estende con alcune eccezioni i vantaggi conseguenti a un beneficio penitenziario già previsto e applicabile indiscriminatamente a tutti i condannati. Non si è in presenza perciò di una situazione in cui l'accesso al beneficio è in radice precluso per il condannato per il delitto di associazione di stampo mafioso. Si assiste invece al fenomeno di una disposizione speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo però i condannati per detto reato. È agevole quindi l'osservazione che, trattandosi di disposizione speciale di favore, in tanto sarebbe possibile porre un problema di irragionevole diversità di trattamento in quanto fossero individuabili situazioni assolutamente omologhe differentemente e meglio trattate, da porre quali tertia comparationis appropriati. Ma, come è da ritenere acquisito, il delitto di associazione di stampo mafioso ha natura e connotazioni di immanente pericolosità di tale peculiarità che nessun termine di paragone con i delitti non compresi nella fascia di eccezione risulta utilmente istituibile. La particolare presunzione di pericolosità che accede alla condanna per il delitto in esame, già reiteratamente ritenuta giustificata nella giurisprudenza costituzionale (ed Europea) in considerazione delle affatto peculiari connotazioni del delitto, "di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo di appartenenza totalizzante ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di diffusività nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi" (così tra molte C. cost. n. 146 del 2011), consente d'altro canto di escludere che l'eccezione ? prevista dalla disposizione speciale di favore possa essere ritenuta intrinsecamente irragionevole e di per sé in contrasto con l'art. 27 Cost.». Ne consegue l'infondatezza delle doglianze difensive, non potendosi, invero, parlare, pure a fronte dell'orientamento della Consulta, su cui fa leva il ricorso, nel senso di riconoscere natura sostanziale a istituti dell'ordinamento penitenziario, nel caso della conversione con modifiche di un decreto legge, di successione di leggi nel tempo, per quanto sopra analiticamente argomentato sull'equiparabilità della conversione con eliminazione di parti del decreto legge all'ipotesi, di cui all'art. 77, ultimo comma, Cost., dell'inefficacia ex tunc del decreto legge non convertito. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art
Decreto Cassazione n. 20064/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris