CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 luglio 2024
Cassazione n. 06734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data 19/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina ha respinto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Messina il 30 maggio 2024, applicativa nei suoi confronti dalla custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è ritenuto gravemente indiziato del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver preso parte ad un'associazione dedita al narcotraffico, retta dal clan [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di stabile acquirente di sostanze, che rivendeva in Tortorici e aree limitrofe, nonché della commissione di una pluralità di reati fine. 2. Ha proposto ricorso l'indagato con atto a firma del difensore di fiducia, che, con un unico motivo - di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla gravità indiziaria del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. il Tribunale ha ritenuto, anche stregua delle ammissioni del ricorrente, che lo stesso abbia acquistato sostanza stupefacente dal medesimo sodalizio in dieci occasioni, tra il 4 aprile 2022 e il 18 luglio 2022, dunque per un ridottissimo periodo di tempo, e ha omesso di motivare in ordine all'incidenza della condotta di lui sulla stabilità dell'associazione e sulla sua permanenza in vita. Egli non avrebbe espresso in un contributo finalisticannente «proiettato a far parte. dell'associazione, connotato da affectio societatis; laddove, per giurisprudenza costante, affinché la fornitura abbia connotazioni di rilevanza, è necessario che essa sia essenziale, così da potersi ipotizzare, attraverso un giudizio di tipo controfattuale, che, in mancanza, l'associazione vedrebbe compromessa o destabilizzata la sua stessa esistenza. Sarebbe stato necessario ricostruire un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto di somministrazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. L'ordinanza impugnata ha ricostruito il profilo della gravità indiziaria a partire dagli elementi strutturali e dalle modalità operative del sodalizio dedito al narcotraffico facente capo a Castorina, diffusamente illustrati nella premessa; ha di seguito tratteggiato la sistematica attività di approvvigionamento di cocaina e hashish dal sodalizio, da parte del ricorrente, il quale acquistava a fini sia di consumo personale che di successiva commercializzazione a terzi nella zona di Tortorici. Ne danno conto i numerosi reati fine, dei quali Galati non ha contestato la gravità indiziaria. Proprio la serialità delle transazioni - emergente dalle risultanze delle intercettazioni ed anche alla luce delle ammissioni operate dal ricorrente - evocano un rapporto con il sodalizio avente carattere di tendenziale stabilità. Sulla base di tale sostrato fattuale, è stata fatta corretta applicazione di consolidati principi in tema di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico. Sul piano dell'elemento psicologico, è principio costante che il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti richiede coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, del programma delittuoso, in modo stabile e permanente (cfr. Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351-04; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012-01; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306-01). Non è dubbio che l'esistenza di interessi conflittuali - o comunque non convergenti - tra i singoli componenti del sodalizio non assuma necessariamente valenza ostativa al riguardo: nell'ambito della struttura organizzata non assumono difatti rilievo gli scopi soggettivi e personali perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 20/05/2019, Morabito, Rv. 276068 - 02). Ne consegue che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che rivestono posizioni contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione al consumo); e così pure tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Oidih, Rv. 239643). Nella specie, opportunamente il Tribunale ha valorizzato durata, frequenza, quantità compravendute e contenuto economico delle transazioni ed il dato che il sodalizio - riguardato dalla prospettiva dei venditori - facesse affidamento sul rapporto di fornitura con il ricorrente, il quale assicurava introiti (migliaia di euro settimanalmente) definiti "importanti" per l'operatività del gruppo e per la realizzazione del programma criminoso, cui apportava un contributo causalmente rilevante.Un dato estremamente significativo, da cui evincere che la reiterazione degli acquisti da parte dell'acquirente si colloca nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01) e, dunque, costituisce attuazione di un vincolo che trascende il rapporto sinallagmatico delle singole operazioni - è costituito dal fatto che il ricorrente acquistava a credito dal gruppo criminale ed i suoi pagamenti venivano regolati periodicamente. In ogni caso, si tratta di un contributo causalmente rilevante ai fini della permanenza della struttura, mentre non è necessario - come dedotto dal ricorrente - che esso sia anche essenziale, ossia che debba procedersi ad un giudizio di tipo controfattuale, al fine di verificare la capacità della stessa struttura di continuare ad operare, anche in mancanza di tale apporto. Quanto alla estensione temporale delle condotte, deve osservarsi che viene in rilievo un periodo di pochi mesi di operatività, ma comunque congruo per ritenere integrata una condotta di partecipazione. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (v., tra le molte, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01). 3. Il rigetto del ricorso, che ne consegue, comporta la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Sono demandati alla Cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe