CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1973
Cassazione n. 43957/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1973 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,-- ) tr\IN,• [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia dell'11/12/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Patania era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un modulo di tagliando assicurativo. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che il giudice di appello aveva affermato che il dolo era rinvenibile nel comportamento del ricorrente in quanto era intestatario del tagliando contraffatto e non aveva fornito alcuna altra spiegazione; sul punto, il difensore osserva che non si comprendeva quale vantaggio avesse avuto Patania, visto non era stato trovato alla guida dell'autovettura sulla quale era stato rinvenuto il tagliando assicurativo. 1.2 II difensore rileva inoltre che era stato confermato il giudizio di colpevolezza di Patania in quanto, non essendo stato identificato il conducente dell'autovettura e non avendo l'imputato fornito giustificazioni, lo stesso doveva essere necessariamente a conoscenza dei fatti; vi era una evidente contraddizione in quanto sia un lato si indicava Patania come utilizzatore del tagliando, dall'altra si affermava che aveva consegnato l'autovettura ad altro soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio; non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte di appello ha evidenziato come, a fronte della non contestata intestazione del tagliando assicurativo falso a Patania ed al fatto che lo stesso era intestatario di un gran numero di veicoli, doveva ritenersi dimostrato che egli fosse inserito in attività illecite, con la consapevolezza di agevolare la ricezione e la fruizione del tagliando da parte degli utilizzatori del veicolo; i giudici di merito hanno quindi coerentemente ritenuto che ciò integrasse la sussistenza del dolo nel comportamento del ricorrente (vedi motivazione alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), vista anche la mancanza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]