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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 46591/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] cZccf avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 19.04.2021, la Corte di appello di Lecce-sez.dist. di Taranto confermava la sentenza del 25.11.2020 del Gip del Tribunale di Taranto, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni venti di reclusione ed euro 333,34 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; Sez. 2, 11 ottobre Y 2004, n. 2285, Rv. 230691).

Nella specie, la Corte territoriale ha confermato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valutando quale elemento preponderante ostativo la personalità negativa dell'imputato, come emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).

La motivazione è congrua e logica nonché corretta in diritto e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso,03/12/2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] cZccf avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 19.04.2021, la Corte di appello di Lecce-sez.dist. di Taranto confermava la sentenza del 25.11.2020 del Gip del Tribunale di Taranto, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni venti di reclusione ed euro 333,34 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; Sez. 2, 11 ottobre Y 2004, n. 2285, Rv. 230691). Nella specie, la Corte territoriale ha confermato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valutando quale elemento preponderante ostativo la personalità negativa dell'imputato, come emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). La motivazione è congrua e logica nonché corretta in diritto e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso,03/12/2021 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 46591/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris