CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 14511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4999-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (C.F. 0018210367), in persona del Curatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso e di autorizzazione del G.D. del 31.1.2018, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla LIMA, n. 7; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2032 della [OSCURATO:PERSONA] dell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 27/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Modena, la cartella di pagamento emessa nei propri confronti a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per riprese I.V.A., conseguenti alla avvenuta presentazione, in ritardo, della relativa dichiarazione per l'anno di imposta 2009; che la C.T.P. di Modena, con sentenza 252/2012, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna che, con sentenza n. 2032, depositata il 21.2.2017, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - illegittimo il ricorso, da parte dell'Ufficio, alla procedura ex art. 36 -bis cit., occorrendo "l'emissione di un avviso di accertamento preceduto da un contraddittorio che consentisse alla parte di far valere le proprie ragioni e quindi all'Amministrazione di valutarle adeguatamente" (cfr. motivazione, p. 3, terzo cpv.); che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; che con l'unico motivo l'AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1978, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria l'emissione di un avviso di rettifica nel caso, quale pacificamente quello di specie, di contestazione della detrazione I.V.A. a causa Ric. 2018 n. 4999 sez. ST - ud. 07-04-2022 -2- dell'omessa presentazione, nei termini, della dichiarazione fiscale dell'anno precedente; che il motivo è fondato; che va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità della censura formulata in controricorso, per non essere riportate — si opina - in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. le affermazioni della C.T.R. ritenute in contrasto con le disposizioni sottese al motivo di ricorso: ed infatti, già da una cursoria lettura di quest'ultimo si colgono agevolmente (a) le norme di legge di cui l'AGENZIA lamenta la violazione, (b) il relativo contenuto precettivo, (c) il raffronto operato tra queste, l'interpretazione fornitane da questa Corte a Sezioni Unite e le (distoniche, secondo la tesi di parte ricorrente) affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (puntualmente e chiaramente richiamate, sia pure in forma riassuntiva, alle pp. 5, quartultimo cpv e ss. e 10-11 del ricorso) (cfr. anche Cass., Sez. U, 28.10.2020, n. 23745, Rv. 659448-01); che, passando all'esame del merito della doglianza, osserva il Collegio che — come correttamente osservato, d'altra parte, dalla difesa dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - in Caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54 -bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di LIL Ric. 2018 n. 4999 sez. ST - ud. 07-04-2022 -3- impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, seguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. U, 8.9.2016, n. 17758, Rv. 640942-01); che, affermando la necessità dell'emissione, nel caso di specie, di un avviso di rettifica, in luogo della cartella di pagamento impugnata, la sentenza gravata è univocamente difforme dal principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte ed innanzi esposto (cfr. anche, più di recente, Cass., Sez. 6-5, 3.4.2018, n. 8131, Rv. 647726-01); Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché decida la controversia e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché decida la controversia e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Trib aria, il 7.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] te