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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18117/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 24504/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24504/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 18117/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ministero Dell'interno , Questura di Potenza , - intimati – avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi, con provvedimento depositato il 23/8/2021, notificato in pari data, ha convalidato per un periodo di 25 giorni la proroga del trattenimento presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal Questore di Potenza il 20/8/21 per la necessità di provvedere ad accertamenti in ordine all’identità dello straniero, che risultava avere precedenti penali, ritenuti sussistenti i presupposti per la convalida .

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 29/3/2021, affidato unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 e 14 d.lgs. 286/1998, 19, comma 2, lett.c), T,U.I., della l.161/2017, in relazione all’art.101 c.p.c. ed agli artt.178 e 179 c.p.c., per carenza di motivazione del provvedimento.

Invero, a fronte della richiesta del Questore di proroga del trattenimento per ulteriori venticinque giorni al fine di provvedere ad ulteriori accertamenti sull’identità del cittadino («che annovera precedenti penali per spaccio e di polizia») e malgrado opposizione del difensore dello straniero, per ragioni familiari, essendo lo stesso coniugato con una cittadina italiana, il Giudice di Pace si limitava ad accogliere la richiesta di proroga, barrando la casella con la scritta «sussistenti i motivi».

F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24504/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 18117/2022

2. La censura è fondata Data pubblicazione 06/06/2022 Questa Corte (Cass. 610/2022) ha da ultimo ribadito che « in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente» (conf. a Cass. 6064/2019).

L'impugnato provvedimento, non illustrando le ragioni della propria pronuncia, cui non reca correttivo l'ammissibilità di una motivazione per relationem ove essa risulti totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente, risulta assistito da una motivazione apparente e si espone percì al denunciato vizio di nullità.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato e, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, va annullato il provvedimento di proroga del trattenimento.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento; condanna l’intimato al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 1.100,00, a titolo di F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24504/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 18117/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 compensi ed esborsi, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.000,00, a titolo di compensi, oltre € 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24504/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24504/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 18117/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ministero Dell'interno , Questura di Potenza , - intimati – avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi, con provvedimento depositato il 23/8/2021, notificato in pari data, ha convalidato per un periodo di 25 giorni la proroga del trattenimento presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal Questore di Potenza il 20/8/21 per la necessità di provvedere ad accertamenti in ordine all’identità dello straniero, che risultava avere precedenti penali, ritenuti sussistenti i presupposti per la convalida . Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 29/3/2021, affidato unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 e 14 d.lgs. 286/1998, 19, comma 2, lett.c), T,U.I., della l.161/2017, in relazione all’art.101 c.p.c. ed agli artt.178 e 179 c.p.c., per carenza di motivazione del provvedimento. Invero, a fronte della richiesta del Questore di proroga del trattenimento per ulteriori venticinque giorni al fine di provvedere ad ulteriori accertamenti sull’identità del cittadino («che annovera precedenti penali per spaccio e di polizia») e malgrado opposizione del difensore dello straniero, per ragioni familiari, essendo lo stesso coniugato con una cittadina italiana, il Giudice di Pace si limitava ad accogliere la richiesta di proroga, barrando la casella con la scritta «sussistenti i motivi». F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24504/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 18117/2022 2. La censura è fondata Data pubblicazione 06/06/2022 Questa Corte (Cass. 610/2022) ha da ultimo ribadito che « in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente» (conf. a Cass. 6064/2019). L'impugnato provvedimento, non illustrando le ragioni della propria pronuncia, cui non reca correttivo l'ammissibilità di una motivazione per relationem ove essa risulti totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente, risulta assistito da una motivazione apparente e si espone percì al denunciato vizio di nullità. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato e, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, va annullato il provvedimento di proroga del trattenimento. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento; condanna l’intimato al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 1.100,00, a titolo di F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24504/2021 Numero sezionale 1810/2022 Numero di raccolta generale 18117/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 compensi ed esborsi, nonché di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.000,00, a titolo di compensi, oltre € 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S
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