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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 01387/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 8627/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore p.t. , elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dallaquale è rappres. e difesa,per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- avverso l’ordinanza d’incompetenza de l Tribunale di Bologna del 9.3.23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 9.3.23 il Tribunale di Bologna ha accolto un’eccezione d’incompetenza della UnipolSai s.p.a., indicando quale giudice competente il Tribunale di Torino, osservando che: la Unipol aveva proposto domanda di risarcimentodei danni nei confronti della Banca del Piemonte s.p.a. per inadempimento della stessa in relazione alla negoziazione di vari assegni bancari non trasferibili, trasmessi ai rispettivi beneficiari a cura delle banche emittenti su richiesta delle compagnie assicuratrici delle quali l’attrice si era resa avente causa in virtù di successive modifiche statutarie- assegni che sarebbero stati tutti negoziati tramite filiali di Banca del Piemonte a favore di persone diverse dai legittimi aventi diritto, previa alterazione del nominativo del beneficiario indicato sul titolo, in violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933-; non sarebbe, pertanto, applicabile, per radicare la competenza del Tribunale di Bologna, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione trattandosi di risarcimento dei danni e non di obbligazione liquida ex art. 1182, c.3, c.c., essendo dunque applicabile il comma 4 della suddetta norma (coincidendo il luogo dell’adempimento con il domicilio del debitore); pertanto, non si verterebbe in tema di obbligazioni pecuniarie por tabili, ex art. 1182, c.3, c.c.

Avverso tale ordinanza la UnipolSai s.p.a. propone ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte s.p.a. resiste con memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per regolamento di competenza denunziaviolazione dell’art. 1182, c.3, c.c., per aver il Tribunale di Bologna ritenuto che la domanda risarcitoria, ex art. 43 r.d. n. 1736/33, non aveva ad oggetto un’obbligazione liquida laddove , considerata anche la natura contrattuale della responsabilità in questione, la relativa obbligazione era da ritenere liquida, sebbene di carattere risarcitorio, in ragione della determinabilità del danno sulla base dell’importo della provvista degli assegni illegittimamente negoziati.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Bologna ha declinato la propria competenza, affermando che ‒ trattandosi di risarcimento deldanno ‒ il credito sarebbe illiquido, e pertanto si applicherebbe il quarto comma dell’art. 1182 c.c. (foro del debitore), con la conseguenza che la competenza sarebbe del Tribunale di Torino, dove ha sede la debitrice Banca del Piemonte.

L’assunto del giudice bolognese non è condivisibile.Il principio secondo il quale l’obbligazione deveessere adempiuta al domicilio del creditore, ex art. 1182, c.3, c.p.c.,si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza(Cass.7021/2002; Cass. 22326/2007; Cass. 9273/2011).

Nella specie, il credito era determinabile mediante la somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati a soggetti diversi dal legittimo prenditore.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato e dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna.Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 8627/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore p.t. , elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dallaquale è rappres. e difesa,per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- avverso l’ordinanza d’incompetenza de l Tribunale di Bologna del 9.3.23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 9.3.23 il Tribunale di Bologna ha accolto un’eccezione d’incompetenza della UnipolSai s.p.a., indicando quale giudice competente il Tribunale di Torino, osservando che: la Unipol aveva proposto domanda di risarcimentodei danni nei confronti della Banca del Piemonte s.p.a. per inadempimento della stessa in relazione alla negoziazione di vari assegni bancari non trasferibili, trasmessi ai rispettivi beneficiari a cura delle banche emittenti su richiesta delle compagnie assicuratrici delle quali l’attrice si era resa avente causa in virtù di successive modifiche statutarie- assegni che sarebbero stati tutti negoziati tramite filiali di Banca del Piemonte a favore di persone diverse dai legittimi aventi diritto, previa alterazione del nominativo del beneficiario indicato sul titolo, in violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933-; non sarebbe, pertanto, applicabile, per radicare la competenza del Tribunale di Bologna, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione trattandosi di risarcimento dei danni e non di obbligazione liquida ex art. 1182, c.3, c.c., essendo dunque applicabile il comma 4 della suddetta norma (coincidendo il luogo dell’adempimento con il domicilio del debitore); pertanto, non si verterebbe in tema di obbligazioni pecuniarie por tabili, ex art. 1182, c.3, c.c. Avverso tale ordinanza la UnipolSai s.p.a. propone ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte s.p.a. resiste con memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per regolamento di competenza denunziaviolazione dell’art. 1182, c.3, c.c., per aver il Tribunale di Bologna ritenuto che la domanda risarcitoria, ex art. 43 r.d. n. 1736/33, non aveva ad oggetto un’obbligazione liquida laddove , considerata anche la natura contrattuale della responsabilità in questione, la relativa obbligazione era da ritenere liquida, sebbene di carattere risarcitorio, in ragione della determinabilità del danno sulla base dell’importo della provvista degli assegni illegittimamente negoziati. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Bologna ha declinato la propria competenza, affermando che ‒ trattandosi di risarcimento deldanno ‒ il credito sarebbe illiquido, e pertanto si applicherebbe il quarto comma dell’art. 1182 c.c. (foro del debitore), con la conseguenza che la competenza sarebbe del Tribunale di Torino, dove ha sede la debitrice Banca del Piemonte. L’assunto del giudice bolognese non è condivisibile.Il principio secondo il quale l’obbligazione deveessere adempiuta al domicilio del creditore, ex art. 1182, c.3, c.p.c.,si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza(Cass.7021/2002; Cass. 22326/2007; Cass. 9273/2011). Nella specie, il credito era determinabile mediante la somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati a soggetti diversi dal legittimo prenditore. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato e dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna.Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiar
Sentenza Cassazione n. 01387/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris