CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato è stata disposta nel pieno rispetto dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 5, T.U. imm., tra cui l'attualità di pena detentiva in espiazione, alla data di adozione del provvedimento giudiziale, e l'incontestata mancanza del permesso di soggiorno; che l'avvenuta presentazione di domanda di protezione internazionale non è documentata; Considerato che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/