Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 luglio 2021

Cassazione n. 33314/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 30029-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 105; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 933/2020 della CORTE2021 D'APPELLO di ANCONA pubblicata il 21.09.2020;Il Presidente titolare della sesta sezione civile Visto il ricorso R.G. 30029/2020 proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di ottenere la cassazione della sentenza n. 933/2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona in data 21 settembre 2020; letto il controricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all'impugnazione; considerato che in data 19 luglio 2021 la ricorrente ha dichiarato, con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, espressamente instando per la compensazione delle spese; che la controparte, con nota del 6 agosto 2021, nel dichiarare di non accettare la rinuncia, ha chiesto la condanna della rinunciante al pagamento delle spese in suo favore; rilevato che la rinunzia al ricorso per cassazione non ha, pacificamente, carattere c.d. accettizio (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali); che in casi siffatti resta tuttavia la necessità di pronunciare sulle spese, essendo esclusa la condanna del rinunciante al loro pagamento ex art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. solo ove alla rinuncia abbiano aderito "le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale"; che, in ragione della complessità dei rapporti tra le parti e dell'alterno esito delle fasi di merito, appare opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 10 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 30029-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 105; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 933/2020 della CORTE2021 D'APPELLO di ANCONA pubblicata il 21.09.2020;Il Presidente titolare della sesta sezione civile Visto il ricorso R.G. 30029/2020 proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di ottenere la cassazione della sentenza n. 933/2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona in data 21 settembre 2020; letto il controricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all'impugnazione; considerato che in data 19 luglio 2021 la ricorrente ha dichiarato, con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, espressamente instando per la compensazione delle spese; che la controparte, con nota del 6 agosto 2021, nel dichiarare di non accettare la rinuncia, ha chiesto la condanna della rinunciante al pagamento delle spese in suo favore; rilevato che la rinunzia al ricorso per cassazione non ha, pacificamente, carattere c.d. accettizio (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali); che in casi siffatti resta tuttavia la necessità di pronunciare sulle spese, essendo esclusa la condanna del rinunciante al loro pagamento ex art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. solo ove alla rinuncia abbiano aderito "le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale"; che, in ragione della complessità dei rapporti tra le parti e dell'alterno esito delle fasi di merito, appare opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 10 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 33314/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris