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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30835/2026

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io, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale; lette le note depositate dal difensore del ricorrente. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte d'appelto di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, o in subordine la sua sostituzione con gli arresti domiciliari.

A fondamento della decisione, il Collegio ha osservato che l'imputato si trova sottoposto alla misura custodiale nell'ambito del procedimento denominato "Faust", all'esito del quale ha riportato in primo grado condanna alla pena di anni tredici di reclusione tper il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo all'acquisto di centocinquanta grammi di cocaina.

Ha rimarcato che la condanna intervenuta in primo grado ha confermato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a fatti di oggettiva gravità, e che, in relazione al delitto associativo contestato al capo 29, opera la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., a mente della quale è applicata la custodia in carcere salvo che risultino elementi dai quali emerga l'insussistenza delle esigenze cautelari ovvero la possibilità di soddisfarle con misure diverse.

Ha quindi affermato che la vicenda cautelare non ha registrato alcuna novità sostanziale, posto che l'intervento della condanna di primo grado, lungi dal poter operare in chiave attenuativa, vale semmai a rafforzare la presunzione di legge.

Entro tale prospettiva, ha ritenuto che la collocazione domiciliare invocata dalla difesa possa comunque consentire all'imputato di sottrarsi con la fuga al concreto rischio di una lunga carcerazione; e, in tal senso, il dispositivo elettronico di controllo a distanza non è idoneo a scongiurare un simile esito, anche per la sua rimovibilità senza particolare difficoltà.

Quanto al decorso del tempo, il Tribunale ha richiamato l'indirizzo di legittimità secondo cui il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo, ex se, quale fattore di attenuazione, esaurendo la propria valenza nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.

Ha aggiunto che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., prevale, in quanto speciale, sulla disciplina generale dettata dall'art. 274 cod.proc.pen., con la conseguenza che, per i reati ivi contemplati, l'attualità e la concretezza del pericolo non possono ritenersi escluse dalla sola circostanza del decorso del tempo, il quale possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

2.1. Denuncia la violazione dell'art. 34 cod.proc.pen. e l'inosservanza dell'obbligo di astensione gravante sul Presidente relatore, il quale aveva già presieduto il collegio del Tribunale di Palmi che ha emesso la sentenza di condanna di primo grado, oggi appellata e pendente innanzi alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che la disciplina sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la propria ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e dell'imparzialità, mirando ad escludere che il giudicante possa pronunciarsi condizionato dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto in ordine alla medesima res iudicanda.

Rileva che la cosiddetta incompatibilità orizzontale, contemplata dal comma 2 dell'art. 34 cod.proc.pen., presuppone una relazione tra una fonte di pregiudizio e una sede pregiudicata, da individuarsi nella partecipazione al giudizio di merito, nozione comprensiva di ogni processo che pervenga a una decisione sulle prove.

Sottolinea che il magistrato, firmatario della sentenza di primo grado, nel corpo dell'ordinanza cautelare aveva richiamato la pena inflitta, gli anni di presofferto in regime di massima detenzione e il pericolo di fuga, così rivelando una conoscenza diretta dei fatti di causa e un convincimento maturato in chiave di pregiudizio.

2.2. Lamenta altresì la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura e all'obbligatorietà della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

Deduce che, a fronte di un'applicazione della misura risalente al 18 gennaio 2021 e di una contestazione associativa "chiusa" all'ottobre del 2017, il rilevante arco temporale trascorso senza ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità avrebbe dovuto formare oggetto di espressa valutazione.

Osserva che il provvedimento impugnato, al fine di attualizzare le esigenze cautelari, si è limitato a ribadire il giudizio di gravità dei fatti, trascurando le circostanze che attestavano il regolare regime di vita osservato dall'imputato - pur in vinculis - dal 2021, la mancata commissione di reati della stessa indole e l'assenza di ulteriori procedimenti collegati alla presunta partecipazione associativa.

Il ricorrente, in ordine alla rilevanza del cosiddetto tempo silente, richiama l'opzione ermeneutica secondo cui il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente 3orientata della presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861).

Argomenta che la soluzione da ultimo prospettata risulta coerente con la struttura del reato associativo e con le connotazioni dinamiche proprie della condotta di partecipazione, la quale non può risolversi in una mera adesione ideologica, ma deve concretarsi in un contributo funzionale alla realizzazione degli scopi del sodalizio, espressivo dell'attuale messa a disposizione dell'agente in favore della compagine.

Ne discende, secondo il ricorrente, che il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura, ove privo di ulteriori condotte rivelatrici di perdurante pericolosità, può assurgere a fattore sintomatico dell'inattualità del vincolo associativo o della sua definitiva dissoluzione, senza che il recesso debba assumere le forme di una dissociazione espressa coincidente con l'avvio della collaborazione con l'Autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670).

Si duole che il Tribunale non abbia fornito valida motivazione in ordine alla perdurante pericolosità sociale, altresì sottovalutando l'efficacia dei controlli a distanza mediante il cosiddetto braccialetto elettronico. 3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note scritte, con le quali si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 34 cod.proc.pen. per l'omessa astensione del Presidente relatore, già componente del collegio del Tribunale di Palmi che ebbe a pronunciare la sentenza di condanna di primo grado.

A fondamento della censura evidenzia profili di asserita incompatibilità.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, difettando la deduzione dell'avvenuta attivazione dello strumento processuale tipico della ricusazione, apprestato dall'ordinamento per far valere la situazione di pregiudizio che si assume sussistente.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le cause di incompatibilità contemplate dall'art. 34 cod.proc.pen. — norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva — non determinano di per sé l'invalidità degli atti compiuti dal giudice asseritamente incompatibile, ma rilevano unicamente quale presupposto della ricusazione, da promuoversi nelle forme e nei termini scanditi dagli artt. 37 e seguenti cod.proc.pen.

Costituisce, al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale l'esistenza • di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097-01; Sez.

U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419).

Si è anche affermato che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Rv. 282136).

2. Infondato si rivela il secondo profilo di censura, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla rilevanza del decorso temporale e all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

Deve preliminarmente rilevarsi come l'ordinanza impugnata sia stata resa in esito all'appello avverso il rigetto di un'istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva, e non già in sede di gravame avverso il provvedimento genetico.

La distinzione è rilevante perché, secondo un consolidato insegnamento, in tema di misure cautelari applicate per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., il cosiddetto "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione adottati ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen., rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01).Ciò sta a significare che l'intervallo intercorso tra la condotta partecipativa, contestata sino all'ottobre 2017, e l'applicazione della misura, disposta nel gennaio 2021, costituisce un dato storico già acquisito al patrimonio cognitivo del giudice della cautela e cristallizzato dal giudicato cautelare formatosi all'esito del riesame, non riproponibile come fattore di novità in sede di revoca.

2.1. Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, la censura non coglie comunque nel segno.

La questione della rilevanza del decorso temporale intercorrente tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che il Collegio ritiene opportuno sintetizzare.

Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente — afferma che il cosiddetto "tempo silente", ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

La presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.proc.pen., sicché il mero decorso del tempo non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004-01).

Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della medesima presunzione, debba essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari" cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202-02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272-01).

2.2. Tanto premesso, il motivo è infondato anche secondo l'opzione esegetica più favorevole all'indagato, secondo cui, in presenza di un rilevante intervallo temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, il giudice è tenuto a considerare espressamente il decorso del tempo ai fini del possibile superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

Il Tribunale del riesame non ha trascurato il profilo temporale, ma lo ha collocato all'interno di una valutazione complessiva, concludendo che il mero decorso del tempo non fosse sufficiente, nel caso concreto, a vincere la presunzione cautelare. 6Tale apprezzamento è sorretto da argomenti specifici, non riducibili a formule generiche.

In particolare, l'ordinanza ha valorizzato l'intervento della condanna di primo grado alla pena di anni tredici di reclusione, sopravvenuta nelle more del trattamento cautelare, ritenendola elemento che, lungi dall'operare in chiave attenuativa, vale semmai a rafforzare la presunzione di legge, riscontrando l'originario apprezzamento dei gravi indizi in ordine a fatti di oggettiva gravità.

I giudici del gravame hanno inoltre evidenziato la natura permanente del delitto associativo e la professionalità criminale rivelata dai plurimi precedenti per fatti di narcotraffico, traendone, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico e perciò sottratto al sindacato di legittimità, la persistenza di una pericolosità sociale non elisa dal tempo trascorso in regime detentivo.

Entro tale prospettiva, l'osservanza del regime cautelare e l'assenza di nuove condotte di reato durante la restrizione non sono state reputate elementi sopravvenuti idonei a denotare un effettivo recesso dal sodalizio, in coerenza con il principio per cui la regolare condotta intramuraria, di per sé sola, non possiede valenza dimostrativa dell'allontanamento dal contesto criminale di provenienza.

Ne consegue che la motivazione resiste al vaglio di legittimità sotto entrambe le impostazioni ermeneutiche, risultando esente dai vizi denunciati.

A conclusione dello scrutinio, per completezza, deve rilevarsi come il ricorso ometta del tutto di confrontarsi con l'autonoma ratio decidendi fondata sul pericolo di fuga, che l'ordinanza ha ancorato alla prospettiva di una lunga carcerazione residua e alla concreta possibilità di sottrarsi alla misura ove disposta in forma domiciliare, anche presidiata da controllo elettronico.

Il provvedimento ha specificamente osservato come il cosiddetto braccialetto elettronico non valga a neutralizzare detto rischio, per la sua agevole rimovibilità.

A fronte di una statuizione autonoma e di per sé idonea a sorreggere il diniego, il ricorrente si è limitato a censure attinenti al diverso profilo del decorso temporale, senza articolare alcuna critica specifica avverso la valutazione sul pericolo di fuga.

Ove si consideri che, secondo costante insegnamento, è inammissibile il ricorso che non si confronti con tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ciascuna autonomamente sufficiente a sostenerlo, la genericità della doglianza ne determina, anche sotto questo aspetto, l'inammissibilità.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. fé,2- 7 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale; lette le note depositate dal difensore del ricorrente. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui la Corte d'appelto di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, o in subordine la sua sostituzione con gli arresti domiciliari. A fondamento della decisione, il Collegio ha osservato che l'imputato si trova sottoposto alla misura custodiale nell'ambito del procedimento denominato "Faust", all'esito del quale ha riportato in primo grado condanna alla pena di anni tredici di reclusione tper il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo all'acquisto di centocinquanta grammi di cocaina. Ha rimarcato che la condanna intervenuta in primo grado ha confermato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a fatti di oggettiva gravità, e che, in relazione al delitto associativo contestato al capo 29, opera la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., a mente della quale è applicata la custodia in carcere salvo che risultino elementi dai quali emerga l'insussistenza delle esigenze cautelari ovvero la possibilità di soddisfarle con misure diverse. Ha quindi affermato che la vicenda cautelare non ha registrato alcuna novità sostanziale, posto che l'intervento della condanna di primo grado, lungi dal poter operare in chiave attenuativa, vale semmai a rafforzare la presunzione di legge. Entro tale prospettiva, ha ritenuto che la collocazione domiciliare invocata dalla difesa possa comunque consentire all'imputato di sottrarsi con la fuga al concreto rischio di una lunga carcerazione; e, in tal senso, il dispositivo elettronico di controllo a distanza non è idoneo a scongiurare un simile esito, anche per la sua rimovibilità senza particolare difficoltà. Quanto al decorso del tempo, il Tribunale ha richiamato l'indirizzo di legittimità secondo cui il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo, ex se, quale fattore di attenuazione, esaurendo la propria valenza nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. Ha aggiunto che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., prevale, in quanto speciale, sulla disciplina generale dettata dall'art. 274 cod.proc.pen., con la conseguenza che, per i reati ivi contemplati, l'attualità e la concretezza del pericolo non possono ritenersi escluse dalla sola circostanza del decorso del tempo, il quale possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1. Denuncia la violazione dell'art. 34 cod.proc.pen. e l'inosservanza dell'obbligo di astensione gravante sul Presidente relatore, il quale aveva già presieduto il collegio del Tribunale di Palmi che ha emesso la sentenza di condanna di primo grado, oggi appellata e pendente innanzi alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che la disciplina sull'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la propria ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e dell'imparzialità, mirando ad escludere che il giudicante possa pronunciarsi condizionato dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto in ordine alla medesima res iudicanda. Rileva che la cosiddetta incompatibilità orizzontale, contemplata dal comma 2 dell'art. 34 cod.proc.pen., presuppone una relazione tra una fonte di pregiudizio e una sede pregiudicata, da individuarsi nella partecipazione al giudizio di merito, nozione comprensiva di ogni processo che pervenga a una decisione sulle prove. Sottolinea che il magistrato, firmatario della sentenza di primo grado, nel corpo dell'ordinanza cautelare aveva richiamato la pena inflitta, gli anni di presofferto in regime di massima detenzione e il pericolo di fuga, così rivelando una conoscenza diretta dei fatti di causa e un convincimento maturato in chiave di pregiudizio. 2.2. Lamenta altresì la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura e all'obbligatorietà della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Deduce che, a fronte di un'applicazione della misura risalente al 18 gennaio 2021 e di una contestazione associativa "chiusa" all'ottobre del 2017, il rilevante arco temporale trascorso senza ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità avrebbe dovuto formare oggetto di espressa valutazione. Osserva che il provvedimento impugnato, al fine di attualizzare le esigenze cautelari, si è limitato a ribadire il giudizio di gravità dei fatti, trascurando le circostanze che attestavano il regolare regime di vita osservato dall'imputato - pur in vinculis - dal 2021, la mancata commissione di reati della stessa indole e l'assenza di ulteriori procedimenti collegati alla presunta partecipazione associativa. Il ricorrente, in ordine alla rilevanza del cosiddetto tempo silente, richiama l'opzione ermeneutica secondo cui il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente 3orientata della presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Argomenta che la soluzione da ultimo prospettata risulta coerente con la struttura del reato associativo e con le connotazioni dinamiche proprie della condotta di partecipazione, la quale non può risolversi in una mera adesione ideologica, ma deve concretarsi in un contributo funzionale alla realizzazione degli scopi del sodalizio, espressivo dell'attuale messa a disposizione dell'agente in favore della compagine. Ne discende, secondo il ricorrente, che il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura, ove privo di ulteriori condotte rivelatrici di perdurante pericolosità, può assurgere a fattore sintomatico dell'inattualità del vincolo associativo o della sua definitiva dissoluzione, senza che il recesso debba assumere le forme di una dissociazione espressa coincidente con l'avvio della collaborazione con l'Autorità giudiziaria (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670). Si duole che il Tribunale non abbia fornito valida motivazione in ordine alla perdurante pericolosità sociale, altresì sottovalutando l'efficacia dei controlli a distanza mediante il cosiddetto braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note scritte, con le quali si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 34 cod.proc.pen. per l'omessa astensione del Presidente relatore, già componente del collegio del Tribunale di Palmi che ebbe a pronunciare la sentenza di condanna di primo grado. A fondamento della censura evidenzia profili di asserita incompatibilità. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, difettando la deduzione dell'avvenuta attivazione dello strumento processuale tipico della ricusazione, apprestato dall'ordinamento per far valere la situazione di pregiudizio che si assume sussistente.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le cause di incompatibilità contemplate dall'art. 34 cod.proc.pen. — norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva — non determinano di per sé l'invalidità degli atti compiuti dal giudice asseritamente incompatibile, ma rilevano unicamente quale presupposto della ricusazione, da promuoversi nelle forme e nei termini scanditi dagli artt. 37 e seguenti cod.proc.pen. Costituisce, al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale l'esistenza • di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097-01; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464-01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419). Si è anche affermato che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Rv. 282136). 2. Infondato si rivela il secondo profilo di censura, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla rilevanza del decorso temporale e all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Deve preliminarmente rilevarsi come l'ordinanza impugnata sia stata resa in esito all'appello avverso il rigetto di un'istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva, e non già in sede di gravame avverso il provvedimento genetico. La distinzione è rilevante perché, secondo un consolidato insegnamento, in tema di misure cautelari applicate per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., il cosiddetto "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione adottati ai sensi dell'art. 299 cod.proc.pen., rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01).Ciò sta a significare che l'intervallo intercorso tra la condotta partecipativa, contestata sino all'ottobre 2017, e l'applicazione della misura, disposta nel gennaio 2021, costituisce un dato storico già acquisito al patrimonio cognitivo del giudice della cautela e cristallizzato dal giudicato cautelare formatosi all'esito del riesame, non riproponibile come fattore di novità in sede di revoca. 2.1. Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, la censura non coglie comunque nel segno. La questione della rilevanza del decorso temporale intercorrente tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che il Collegio ritiene opportuno sintetizzare. Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente — afferma che il cosiddetto "tempo silente", ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. La presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.proc.pen., sicché il mero decorso del tempo non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004-01). Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della medesima presunzione, debba essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari" cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202-02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272-01). 2.2. Tanto premesso, il motivo è infondato anche secondo l'opzione esegetica più favorevole all'indagato, secondo cui, in presenza di un rilevante intervallo temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, il giudice è tenuto a considerare espressamente il decorso del tempo ai fini del possibile superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame non ha trascurato il profilo temporale, ma lo ha collocato all'interno di una valutazione complessiva, concludendo che il mero decorso del tempo non fosse sufficiente, nel caso concreto, a vincere la presunzione cautelare. 6Tale apprezzamento è sorretto da argomenti specifici, non riducibili a formule generiche. In particolare, l'ordinanza ha valorizzato l'intervento della condanna di primo grado alla pena di anni tredici di reclusione, sopravvenuta nelle more del trattamento cautelare, ritenendola elemento che, lungi dall'operare in chiave attenuativa, vale semmai a rafforzare la presunzione di legge, riscontrando l'originario apprezzamento dei gravi indizi in ordine a fatti di oggettiva gravità. I giudici del gravame hanno inoltre evidenziato la natura permanente del delitto associativo e la professionalità criminale rivelata dai plurimi precedenti per fatti di narcotraffico, traendone, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico e perciò sottratto al sindacato di legittimità, la persistenza di una pericolosità sociale non elisa dal tempo trascorso in regime detentivo. Entro tale prospettiva, l'osservanza del regime cautelare e l'assenza di nuove condotte di reato durante la restrizione non sono state reputate elementi sopravvenuti idonei a denotare un effettivo recesso dal sodalizio, in coerenza con il principio per cui la regolare condotta intramuraria, di per sé sola, non possiede valenza dimostrativa dell'allontanamento dal contesto criminale di provenienza. Ne consegue che la motivazione resiste al vaglio di legittimità sotto entrambe le impostazioni ermeneutiche, risultando esente dai vizi denunciati. A conclusione dello scrutinio, per completezza, deve rilevarsi come il ricorso ometta del tutto di confrontarsi con l'autonoma ratio decidendi fondata sul pericolo di fuga, che l'ordinanza ha ancorato alla prospettiva di una lunga carcerazione residua e alla concreta possibilità di sottrarsi alla misura ove disposta in forma domiciliare, anche presidiata da controllo elettronico. Il provvedimento ha specificamente osservato come il cosiddetto braccialetto elettronico non valga a neutralizzare detto rischio, per la sua agevole rimovibilità. A fronte di una statuizione autonoma e di per sé idonea a sorreggere il diniego, il ricorrente si è limitato a censure attinenti al diverso profilo del decorso temporale, senza articolare alcuna critica specifica avverso la valutazione sul pericolo di fuga. Ove si consideri che, secondo costante insegnamento, è inammissibile il ricorso che non si confronti con tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ciascuna autonomamente sufficiente a sostenerlo, la genericità della doglianza ne determina, anche sotto questo aspetto, l'inammissibilità. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. fé,2- 7 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris