CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TORINO il 10/02/1991 avverso la sentenza del 31/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino gli ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 la pena di anni due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa. Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso é inammissibile. A prescindere dall'assoluta genericità della doglianza, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso .abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M