CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 21998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31021/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Sindaco metropolitano pro tempore,domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso -controricorrente - N. 31021/21R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin. 1601 /202 1 , depositata i l 4.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 18.5.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4.5.2021, rigettò gli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso, rispettivamente, la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Afragola, n. 4440/2014, nonché la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1119/2015, dichiarando al contempo assorbito l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. In particolare, con la prima sentenza era stata parzialmente accolta la domanda proposta dalla Provincia di Napoli (ora [OSCURATO:PERSONA] di Napoli) per il rilascio di locali destinati a buvette, detenuti dal Cantile; più in dettaglio, si era ritenuto che il Cantile detenesse legittimamente -in forza di contratto di locazione ad uso commerciale concluso per facta concludentiae scadente il 24.10.2014 – i l ocali siti presso la sede centraledell’ITIS F. Morano in Caivano, ma non anche quelli siti presso la sede periferica dell’Istituto; con la secondasentenza, poi, si era condannato il Cantile al rilascio del primo immobile, rigettando l’opposizione allo sfratto per finita locazione, intimato proprio in forza della prima decisione. Nel rigettare entrambi i gravami proposti dal Cantile, la Corte d’appello di Napoli osservò che il contratto di locazione di cui s’era accertata l’esistenza non aveva natura di contratto preliminare, bensì definitivo,e che la giurisdizione del g.o. in ordine all’assegnazione in uso dei locali presso la sede periferica dell’ITISera stata contestata tardivamente. N. 31021/21R.G. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con controricorso, illustrato da memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la “violazione e/o disapplicazione e/o distorta e/o falsa applicazione” dell’art. 17 r.d. 2440/1923, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che il contratto di locazione ad uso commerciale potesse concludersi per facta concludentia, anziché per iscritto. Sotto altro profilo, si deduce inoltre la violazione dell’art. 7 c.p.a., per non aver la Corte territorialerilevato il difetto di giurisdizione del G.O. , in favore del G . A . 2.1 –Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. Esso, infatti,non è in linea con i dettami dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, difettando sia di una adeguata esposizione dei fatti sostanziali e processuali, sia della necessaria specificità delle censure, che non si confrontano con la decisione impugnata e non ne colgono la ratio.Ciò anche a prescindere dall’anacronistico riferimento ad una disposizione(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) che, per come richiamata, non è più in vigore da oltre un decennio, non essendo più consentito denunciare per cassazione l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); non senza dire dell’inesistente vizio di “distorta” applicazione di norma di legge, pure denunciato con l’unico mezzo. N. 31021/21R.G. 2.2 -Ciò posto, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specificivizi di legittimità – che, in tesi, affligg ono la decisione impugnata –scegliendoli dal novero di quelli elencati dall ’ art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.3 – Nel richiamare, per brevità, l’articolata motivazione di sentenza recentemente resa in relazione a ricorso privo del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, in quanto non recante idonea “esposizione sommaria dei fatti di causa” (si tratta di Cass. n. 15445/2023, parr. 2.3.1 ss.), può qui comunque ribadirsi che il requisito della sommarietà richiesta assolve alla funzione di consentire “alla Corte di cassazione (di)percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così Cass. n. 593/2013, in motivazione), peraltro incorrendosi nell’inammissibilità per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando il ricorso “ non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. Per quanto in particolare concerne l’eccesso di esposizione (ossia, quello che qui viene in rilievo), numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della N. 31021/21R.G. c.d. “spillatura” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, meccanica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso; in proposito, Cass., Sez. Un., n. 16628/2009,ha affermato che “La prescrizione contenuta nell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”; e ancora, secondo Cass., Sez. Un. n. 5698/2012, “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso” (i suddetti principi sono stati affermati, ex multis, da Cass. n. 3385/2016,Cass. n. 12641/2017 e Cass. n. 26837/2020 ). N. 31021/21R.G. 2.4– Ora, così inquadrato il tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) –ritiene la Corte che il ricorrente sia incorso in una eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato una tecnica espositiva (integrale riproduzione degli attid’appello e della sentenza qui impugnata) che da un lato implica la lettura di una notevole massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e che dall’altro rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (v. Cass. n. 8245/2018), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso: l’eliminazione dei dati in tal guisa offerti, in difetto di qualsiasi momento di sintesi, renderebbe il ricorso del tutto privo di esposizione, e quindi ancor più inammissibile. La tecnica espositiva adottata dal ricorrente rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. Cass.,Sez. U n . , n. 16628/2009) . 2.5.1– Quanto al concorrente profilo del difetto di specificità de l motiv o , vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come N. 31021/21R.G. espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020; ancor più specificamente, Cass., Sez. Un., n. 23745/2020). 2.5.2– Orbene, dalla lettura dell ’unica articolata censur a d e l ricorrente – già sommariamente descritta – risulta di tutta evidenza come l a stess a non si conformi affatto ai superiori dettami, perché neppure contiene un adeguato sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati, né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando. In particolare, non risulta adeguatament e specificato in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati, quanto alla forma dei contratti della P.A., né risulta minimamente attinta la statuizione del giudice d’appello circa la tardività dell’eccezione del difetto di giurisdizione del G.O. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €7.000,00 per compensi, N. 31021/21R.G. oltre € 200,00, oltre rimborso forfettario spese generaliin misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per