CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4161/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 5171/2022 depositata il 07/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in nome proprio e nella qualità di erede del padre dott. [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché fosse condannata, ai sensi della legge della legge [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4161/2023 Cron. Rep. C.C. 13/6/2024 C.C. 14/4/2022 13 aprile 1988, n. 117, e successive modifiche, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti in conseguenza degli errori inescusabili asseritamente commessi da alcuni magistrati del Tribunale di Salerno; che si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio; che la decisione è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 dicembre 2022, ha rigettato l’appello e ha compensato le ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; che la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede. Consideratoche dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, anziché all’Avvocatura generale dello Stato; che è necessario, pertanto, provvedere alla regolare instaurazione del contraddittorio, concedendo termine alla ricorrente per il rinnovo della notifica; che la decisione della causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte disponeche la parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviala trattazione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consi