CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 22647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30842-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4357/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/09/2021 R.G.N. 963/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disciplinare per giustificato motivo soggettivo R.G.N.17943/2022 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Benevento che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e, previa revoca dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa dal medesimo Tribunale nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva dichiarato nullo il provvedimento della destituzione immediata irrogato al Pastore il 12.6.2018, ordinando l’immediata reintegrazione del lavoratore ricorrente nel posto di lavoro e condannando ETAC al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo; la Corte, inoltre, condannava la reclamante ETAC al pagamento delle ulteriori spese processuali, con distrazione in favore del difensore del reclamato. 2. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3. Ha resistito l’intimato con controricorso. CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale i difensori delle parti hanno depositato telematicamente unico atto nel quale l’ETAC rinuncia al ricorso per cassazione e contestualmente il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] accetta detta rinuncia (tanto riflette, a sua volta, una separata conciliazione nel frattempo intervenuta tra le parti, con compensazione delle spese); tale atto è altresì sottoscritto dagli stessi difensori; 2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; 3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo il controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'Adunanza cam