CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 17/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 dicembre 2021 il Tribunale di Lecce, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 27 ottobre 2021, con la quale era stata disposta, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari dì cui agli artt. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. nonché l'eccezionale rilevanza delle stesse ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 1.1. L'[OSCURATO:PERSONA] è indagato per i seguenti delitti: A) artt.575, 577 nn. 3 e 4, cod. pen. per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], appostandosi armato e nascosto tra la vegetazione in luogo buio, in attesa della sua uscita dall'abitazione della sorella Marta, ed esplodendo contro di lui quattro colpi con fucile da caccia cal. 12 caricato a pallettoni che lo attingevano al fianco destro, all'addome e alla spalla, così determinando la lacerazione dell'aorta con conseguente immediato decesso. Con le aggravanti di avere agito con premeditazione nonché per motivi abbietti e futili, non approvando la relazione sentimentale tra la vittima e sua figlia trentaseienne [OSCURATO:PERSONA], separata dal coniuge; B) artt. 61 n. 2, cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico un fucile cal.12, arma comune da sparo. [OSCURATO:PERSONA], il 3 maggio 2021. 1.2. Il Tribunale del riesame ha integralmente confermato il provvedimento impugnato, ravvisando la sussistenza di tutte le condizioni di legge ai fini della applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone rìcorso per cassazione affidato ai seguenti motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta la violazione del divieto del ne bis in idem cautelare, evidenziando che, con ordinanza del 19 novembre 2021, lo stesso Tribunale di Lecce aveva annullato il provvedimento in data 27 ottobre 2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per le stesse imputazioni, a causa della mancanza di autonoma motivazione. Secondo il ricorrente, poiché il vizio della prima ordinanza cautelare non era meramente formale, ma bensì dì natura contenutistica, su di esso si è formato il giudicato cautelare con la conseguente illegittimità della nuova misura cautelare.2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per l'omessa autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari della richìesta dì misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica. 2.3. Il ricorrente, inoltre, lamenta violazione ed errata applicazione dell'art.273 cod. proc. pen. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. In particolare, evidenzia che con l'impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. era stata sottolineata: i) l'assenza di un movente omicidiarío, in quanto sua figlia, in sede di s.i.t., aveva escluso che il padre si opponesse alla di lei relazione con la vittima; ii) la mancanza della prova che egli conoscesse la vittima e che sapesse dove si trovava il giorno dell'omicidio; iii) la mancanza di elementi per comprendere se l'assassino fosse un uomo o una donna dal momento che l'unico testimone all'evento era stato il piccolo [OSCURATO:PERSONA] (figlio della vittima), il quale aveva riferito che l'omicida era una persona scura e accucciata); iv) la necessità di accertare con quale mezzo l'omicida aveva raggiunto il luogo dell'agguato e con quale mezzo se ne era allontanato; v) la mancanza di riscontri a conferma del fatto che l'assassino fosse giunto sul luogo del delitto a mezzo del motorino ripreso dalle telecamere di sicurezza circa due ore prima del fatto in Agro di Liverano (distante alcuni chilometri dal luogo dei fatti); vi) l'assenza di atti d'indagine che consentissero dì collocarlo sulla scena del crimine. Il ricorrente lamenta che, nonostante tali carenze indiziarle, il Tribunale del riesame, con motivazione apodittica, carente e illogica, ha ritenuto sussistenti gravi indizi dì colpevolezza a suo carico. 2.4. Infine, l'[OSCURATO:PERSONA] censura l'ordinanza per violazione ed errata applicazione dell'art. 275, commi 3-bis e 4, cod. proc. pen., nonché per omessa motivazione, con riferimento alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e alla mancata sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliarì con braccialetto elettronico. In particolare osserva che, avendo egli oltre 70 anni di età, nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo in presenza dì eccezionali esigenze cautelari, che, però, non sono state specificamente indicate nel provvedimento impugnato che non ha nemmeno adeguatamente spiegato la mancata concessione degli arresti dorniciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respìnto.2. Anzitutto, va esclusa nella fattispecie la violazione del divieto di ne bis in idem cautelare, poiché l'annullamento di una ordinanza cautelare per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva (come avvenuto nel caso di specie), non impedisce la rinnovazione della misura, atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, del codice di rito (Sez. 6, n. 8695 del 9/1/2018, Rv. 272217). 3. Deve poi ricordarsi che, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità, le esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza", necessarie ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per poter disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona che abbia superato l'età di settanta anni, si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, diversamente dall'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (tra le altre, Sez. 6, n. 7983 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rotunno, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 5, n. 2240 del 5/12/2005, dep. 2006, Bacalovìc, Rv. 233026). Ne consegue che il giudice che dispone la misura cautelare deve indicare le concrete ragioni che, pur a fronte di un dato anagrafico, in linea di principio, ostativo al ricorso alla misura coercitiva di massimo rigore, consentono di derogare alla regola in nome di superiori e ineludibili esigenze di difesa sociale. Questa Corte ha chiarito che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, stabilito dalla citata disposizione, trova «fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall'art. 2 della Costituzione» (Sez. 1, n. 5840 del 16/1/2008, Conigliaro, Rv. 238655). In proposito, ha pure precisato che il requisito della "eccezionalità", di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., rappresenta una particolare modalità di atteggiarsi dì tutti ì presupposti dì cui all'art. 274 del codice di rito, la cui assenza, pertanto, esclude l'esistenza stessa di un'esigenza cautelare meritevole di essere soddisfatta solo con la custodia cautelare in carcere. Invero, il suddetto requisito rientra, senz'altro, nel perimetro della previsione normativa dell'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., che richiede la esposizione di "specifiche" esigenze cautelari, e del successivo art. 309, comma 9, 4 cod. proc. pen., che, richiamando l'art. 292 cod. proc. pen., sanziona con la nullità l'ordinanza applicativa priva dì motivazione in relazione alle esigenze cautelari, posto che si tratta di una caratteristica ontologica e intrinseca delle esigenze cautela ri. Peraltro, l'indicazione rafforzativa della specificità delle esigenze cautelari, nel testo dell'art. 292 cod. proc. pen., rimanda al concetto di una personalizzazione nella valutazione dì esse, a cui non può rimanere estraneo il codificato carattere della eccezionalità. 3.1. Ciò posto, il Tribunale di Lecce ha dato puntuale applicazione ai principi sopra esposti, adempiendo all'onere motivazionale imposto dalla citata previsione attraverso argomentazioni coerenti, specifiche e complete, ancorando il proprio convincimento alle modalità dì esecuzione del fatto in contestazione, alla personalità violenta e spregiudicata manifestata dall'indagato e alla oggettiva straordinaria gravità del fatto. In particolare, il Tribunale ha ampiamente argomentato circa la sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Invero, ha precisato che a carico dell'indagato sussistono gravi indizi di colpevolezza desunti dal rinvenimento, all'interno del suo furgone Fiat IVECO bianco, di vernice di colore blu compatibile con quella del ciclomotore visto da [OSCURATO:PERSONA] (persona informata dei fatti) parcheggiato non lontano dal luogo del delitto la sera del fatto; dalla circostanza che sono state rinvenute tracce di polvere da sparo sui suoi indumenti e dalle intercettazioni ambientali effettuate dopo l'omicidio, dalle quali è possibile ricavare l'avvenuta distruzione, da parte dell'indagato, del motorino sopra indicato, che lo stesso indagato aveva trasportato all'interno del furgone e con il quale si era recato a una certa dìstanza dal luogo dell'omicidio, poi raggiunto a bordo del ciclomotore. In tali intercettazioni si sente, in particolare, un rumore simile al taglio di metallo e si coglie la condotta dell'indagato che si sbarazzava di qualcosa dì pesante in differenti località: gli investigatori hanno desunto trattarsi del sopra indicato motorino, poiché pezzi bruciati dello stesso sono stati trovati esattamente nei diversi luoghi dove l'[OSCURATO:PERSONA] (che, come detto, era controllato) si era fermato per sbarazzarsi di quanto da lui stesso tagliato. Sono state poi sequestrate all'[OSCURATO:PERSONA] due assi di ferro compatibili con il loro utilizzo per consentire l'ingresso del ciclomotore nel vano del furgone. Sulla base delle emergenze delle varie telecamere di sicurezza esistenti in zona è stato, po, accertato che, alcune ore prima del delitto (alle ore 19:23 del 3 maggio 2021), l'indagato aveva lasciato l'area [OSCURATO:PERSONA], da lui gestita, a bordo del suo furgone e si era fermato per aprire gli sportelloni dello stesso come per controllare quanto in esso contenuto. Il furgone [OSCURATO:PERSONA] dell'indagato veniva visto sino a Leverano, dove alle ore 19:43, da via Ancona, si immetteva in via Einstein per poi non essere più visto; quindi, se ne è dedotto che esso sia stato parcheggiato nelle vicinanze. Alle ore 19.50 - e perciò sette minuti dopo l'ultimo avvistamento del furgone IVECO - dalla stessa via Ancona era possibile vedere (sempre grazie alle telecamere di sorveglianza esistenti in zona) un ciclomotore blu, che svoltava verso via Camiano e che era seguito dalle telecamere sino alle ore 19:59, quando imboccava la strada provinciale [OSCURATO:PERSONA] in Lama e si immetteva in una rotatoria, dove veniva visto l'ultima volta. Il Tribunale ha anche evidenziato che il luogo dell'ultimo avvistamento è poco distante da quello del delitto e che le riprese avevano consentito di notare il conducente del ciclomotore fermarsi un momento per sistemare un oggetto collocato tra le sue gambe sul pianale del ciclomotore. Inoltre, sempre grazie agli impianti di sorveglianza esistenti in zona, è stato possibile accertare che l'omicidio è avvenuto alle ore 21:52, perché un impianto sito nelle vicinanze del luogo del delitto ha registrato a tale ora l'esplosione di quattro colpi di arma da fuoco. Sei minuti dopo l'omicidio (quindi alle ore 21:58) un ciclomotore, avente le stesse caratteristiche di quello avvistato in precedenza, veniva individuato - sempre per mezzo degli impianti di videosorveglianza - percorrere la strada provinciale [OSCURATO:PERSONA] in Lama, in senso inverso rispetto a prima, sino a giungere a Leverano per imboccare via Ancona nello stesso punto dove era stato visto la prima volta (alle 19:50 dello stesso giorno). Giunto in tale posto alle ore 22:09, il ciclomotore non veniva più visto; alle ore 22:20 compariva nuovamente alla vista delle telecamere il furgone Fiat IVECO dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale si allontanava dal luogo dove era stato visto l'ultima volta per poi fare rientro all'area [OSCURATO:PERSONA], da lui gestita. A quanto sopra deve aggiungersi che è stato anche accertato che era stato proprio il ricorrente a fare installare un segnalatore GPS sull'autovettura della figlia Elisabetta per controllarne i movimenti più volte al giorno e, in particolare, per verificare se frequentasse la vittima. Infatti, la donna, dopo essersi separata, aveva iniziato una relazione con [OSCURATO:PERSONA] che però era osteggiata dalla di lei famiglia e, in particolare, dalla madre [OSCURATO:PERSONA] (nonché moglie dell'[OSCURATO:PERSONA]). 3.2. Inoltre, il Tribunale ha desunto la sussistenza del c.d. periculum libertatis dalla gravità del fatto e delle sue modalità esecutive, dalle quali ha anche ritenuto evincibili le aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti e futili posti alla sua base; inoltre, ha osservato che I indagato ha studiato e posto in essere un piano dettagliato dimostrando freddezza, spregìudìcatezza e non comune lucidità, come desumibile dalle modalità dì trasferimento sul luogo del delitto (prima con il furgone e poi con il ciclomotore prima celato nel furgone stesso e successivamente tagliato e dato alle fiamme). La sua personalità indica un totale disprezzo per la vita umana nonché la determinazione nel portare a compimento í propri intenti criminali con particolare scaltrezza pur non conoscendo la vittima. Tutto ciò si traduce, secondo il Tribunale, in un quid pluris sul piano della pericolosità, integrando la ragionevole certezza che l'[OSCURATO:PERSONA] possa, quindi, agire con analoghe modalità violente rispetto a simili situazioni che possano mettere in pericolo la sua tranquillità familiare, personale ed economica, pure a dispetto delle prescrizioni connesse alla misura gradata degli arresti domiciliari, per cuì una eventuale degradazione della risposta cautelare avrebbe rischiato di vanificare del tutto l'intervento restrittivo, rendendo, per l'effetto, oltremodo necessaria e imprescindibile, allo stato degli atti, la massima misura carceraria. In sostanza, gli elementi analiticamente evidenziati nel provvedimento impugnato hanno condotto, con coerenza di ragionamento, i giudici cautelari a ravvisare un pericolo oggettivo e fuori dalla norma che sarebbe derivato alla comunità in assenza della massima misura custodiale. 3.3. Deve poi ricordarsi che l'adozione di particolari formule in ordine all'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non è affatto necessaria, purché si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, in questo caso per eccesso, della custodia in carcere (tra le altre, Sez. 3, n. 23015 del 21/5/2020, Franceschini, Rv. 279828). Rispetto a tali articolate motivazioni il ricorrente ha prospettato mere posizioni difensive negatorie circa la sussistenza delle esigenze cautelari, la cui rilevanza è esclusa, restando l'obbligo motivazionale del giudice del riesame circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053). 4. Il ricorso va quindi respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p