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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 05640/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 18617/2023proposto da: Fabrizio [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliat o in Roma , via dei Portoghesi n. 12, presso l ’Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso l’ordinanzadella Corte Suprema di Cassazione n. 21701/2023depositata il 20/7/2023; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Z uliani .

Oggetto:revocazione artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c.

R.G.N.18617/2023 Cron.

Rep.

Ud.23/1/2024 - [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal ricorrente contro la precedente ordinanza n. 29849 /20 2 2 , che aveva a sua volta respinto ilricorso per revocazione proposto contro la sentenza n. 15117/2021, quest’ultima reiettiva del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1297/2019 della Corte d’Appello diNapoli .

Il ricorso è volto a ottenere l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ed è presentato dalla parte personalmente, priva di difensore.

Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso.

Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è palesemente inammissibile, perché presentato dalla parte personalmente, senza la necessaria assistenza e rappresentanza di un difensore iscritto nell’apposito albo degli abilitati adassumere il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.

1.1. L’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., che sanziona con l’improcedibilità il mero mancato deposito della procura alle liti insieme al tempestivo deposito del ricorso, esclude che possa trovare applicazione nel giudizio di legittimitàla regola dettata, per il giudizio civile ordinario davanti al giudice del merito, dal novellato art. 182 c.p.c. che prevede la concessione di un termine per la sanatoria anche nell’ipotesi di «mancanza della procura al difensore»;

2. La generica dichiarazione di essere «privo di reddito» e la richiesta di «gratuito patrocinio» sono irrilevanti, in mancanza di specifica istanza da presentare alcompetente Ordine degli Avvocati, secondo la previsione degli artt. 124 e 126 T.U.

Spese di giustizia.

3. Quantunque il mezzo di impugnazione non sia qualificatodal ricorrente, va ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. nn. 30112/2022, 23498 /2017, 8180/2009,19498/2006) e che la decisione pronunciata sul ricorso per revocazione non è a sua volta impugnabile con il medesimo mezzo (Cass.

S.U. n. 5055/2006; Cass. n. 27865), né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Cass. n. 21019/2016). 4.Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte: dichiarainammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio, che liquida in € 3.500, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso principale a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18617/2023proposto da: Fabrizio [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliat o in Roma , via dei Portoghesi n. 12, presso l ’Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso l’ordinanzadella Corte Suprema di Cassazione n. 21701/2023depositata il 20/7/2023; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Z uliani . Oggetto:revocazione artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c. R.G.N.18617/2023 Cron. Rep. Ud.23/1/2024 - [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal ricorrente contro la precedente ordinanza n. 29849 /20 2 2 , che aveva a sua volta respinto ilricorso per revocazione proposto contro la sentenza n. 15117/2021, quest’ultima reiettiva del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1297/2019 della Corte d’Appello diNapoli . Il ricorso è volto a ottenere l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe ed è presentato dalla parte personalmente, priva di difensore. Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso. Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è palesemente inammissibile, perché presentato dalla parte personalmente, senza la necessaria assistenza e rappresentanza di un difensore iscritto nell’apposito albo degli abilitati adassumere il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. 1.1. L’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., che sanziona con l’improcedibilità il mero mancato deposito della procura alle liti insieme al tempestivo deposito del ricorso, esclude che possa trovare applicazione nel giudizio di legittimitàla regola dettata, per il giudizio civile ordinario davanti al giudice del merito, dal novellato art. 182 c.p.c. che prevede la concessione di un termine per la sanatoria anche nell’ipotesi di «mancanza della procura al difensore»; 2. La generica dichiarazione di essere «privo di reddito» e la richiesta di «gratuito patrocinio» sono irrilevanti, in mancanza di specifica istanza da presentare alcompetente Ordine degli Avvocati, secondo la previsione degli artt. 124 e 126 T.U. Spese di giustizia. 3. Quantunque il mezzo di impugnazione non sia qualificatodal ricorrente, va ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. nn. 30112/2022, 23498 /2017, 8180/2009,19498/2006) e che la decisione pronunciata sul ricorso per revocazione non è a sua volta impugnabile con il medesimo mezzo (Cass. S.U. n. 5055/2006; Cass. n. 27865), né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Cass. n. 21019/2016). 4.Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: dichiarainammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio, che liquida in € 3.500, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso principale a norma del comma 1
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