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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45384/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/3/2022(--.C.‘e visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché intrinsecamente generici, risolvendosi in mere asserzioni a fronte della compiuta motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità con argomentazioni che smentiscono in fatto la denunciata "apparenza" della motivazione; Ritenuto che sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure adeguatamente valutate dal giudice del merito e disattese con corretti argomenti in diritto le deduzioni contenute nel (comune) ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rieditano i temi della differente percezione dei fatti da parte dei dichiaranti sulle modalità di un fatto (un pestaggio) rispetto al quale, attraverso la prova video acquisita, è emersa una concreta dinamica ben diversa dalla "riduttiva" versione dei dichiaranti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/3/2022(--.C.‘e visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché intrinsecamente generici, risolvendosi in mere asserzioni a fronte della compiuta motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità con argomentazioni che smentiscono in fatto la denunciata "apparenza" della motivazione; Ritenuto che sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure adeguatamente valutate dal giudice del merito e disattese con corretti argomenti in diritto le deduzioni contenute nel (comune) ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rieditano i temi della differente percezione dei fatti da parte dei dichiaranti sulle modalità di un fatto (un pestaggio) rispetto al quale, attraverso la prova video acquisita, è emersa una concreta dinamica ben diversa dalla "riduttiva" versione dei dichiaranti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45384/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris