CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 15443/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torino in data 9/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava ex art. 444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti, ritenuta la recidiva reiterata e ritenuto il vincolo della continuazione, la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva reiterata, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 644, co. 5, n. 3 cod. pen. ed alla recidiva semplice, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 5.400,00 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 644, co. 5, n. 3 cod. pen., ritenuta la continuazione, la pena anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 6.600,00 di multa.Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione con un unico atto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con distinto atto, [OSCURATO:PERSONA]. I primi due deducono l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione, rispettivamente, ai capi O) e Q) ( [OSCURATO:PERSONA]) e ai capi V), W), AA) BB) ( la [OSCURATO:PERSONA]) , nonché in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. , al Padella. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione per avere il giudice confuso la propria posizione con quella del fratello [OSCURATO:PERSONA], deceduto, nonché l'omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle ipotesi di reato di cui ai capi A),B), I), nonché C), F)e G) . Il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha fatto pervenire una comunicazione con la quale eccepisce il mancato avviso dell'udienza chiedendo un rinvio. I ricorsi sono inammissibili. In via preliminare osserva il collegio che i ricorsi in oggetto sono trattati ai sensi dell'art.610 co. 5 bis cod. proc. pen., senza formalità di procedura sicché non è previsto l'avviso dell'udienza alla parte. Quanto al merito, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in 1:ema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicatva della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc .pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengono ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ovvero l'omessa motivazione in punto di affermazione di responsabilità deducendo motivi non consentiti dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, atteso che la disposizione in oggetto non risulta Manifestamente infondato è poi il motivo con il quale [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., dovendosi ribadire il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario. (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690; Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del