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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 15926/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7866/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.

L., in persona del rappresentante legale pro - tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 5247/2018 del TRIBUNALE DI ROMAdepositatail 12/03/2018, nonché avverso la sentenza n. 16829/2020 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche con sentenza resa in data 12/3/2018, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di somme a titolo di risarcimento del danno in relazione alle conseguenze di un sinistro stradale ad esito del quale [OSCURATO:PERSONA], rimasto danneggiato, aveva successivamente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il credito risarcitoriovantato nei confronti del Valentino e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(compagnia assicuratrice del Valentino); afondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse fornito alcuna prova adeguata di un’entità del risarcimento del danno maggiore rispetto a quella riconosciutae liquidata dal giudice di primo grado, da tanto derivando l’infondatezzadell’appello proposto dalla società istante; sul ricorso per revocazione proposto avverso tale decisione d’appellodalla [OSCURATO:PERSONA] s.r .l. (a seguito del quale veniva disposta la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione), con sentenza resa in data 24/11/2020, il Tribunale di Roma,rilevato che la società ricorrente aveva ascritto, al giudice a quo , il(paventato) compimento di errori di giudizio o di valutazione, e non già di meri errori di fatto, ha disatteso l’impugnazione straordinaria propostadalla società istante; avverso entrambe le sentenze del Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione, di cui uno avverso la sentenza emessa in sede di revocazione,e sei avverso la sentenza emessa in grado di appello; laAXA [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri laFratelli [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo (proposto avverso la sentenza n. 16829/2020 emessa in sede di revocazione), la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per avere ilTribunale di Roma rigettato il ricorso per revocazione proposto dalla società ricorrente nonostante l’avvenuta deduzione, da parte di quest’ultima, di specifici errori meramente percettivi del giudice d’appello, che in nessun modo coinvolgevano attività valutative, con particolare riferimento al testuale “ mancato assolvimento dell’Iva ”, nonostantela fattura depositata fosse munita di registrazione nei libri contabili societari, nonché alla “ sola verniciatura dei paraurti ”, nonostante “nella fattura fosse indicata la sostituzione e, infine, il calcolo aritmetico delle spese anticipate in primo grado nonché mancantedi molteplici delle medesime documentate attività svolte”; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, tanto l’intestazione, quanto l’esposizione dellacensura in esame, appaiono del tutto inidonee all’individuazione, siapure in astratto, di uno o più errori riconducibili al paradigma di cui all’art.395 n. 4 c.p.c., non avendo la società ricorrente fornito alcuna precisaindicazione in ordine ai fatti specifici la cui esistenza sarebbe stataaffermata, mentre era esclusa, ovvero di fatti, in tesi esistenti, la cui inesistenza sarebbe stata erroneamente affermata dal giudice a quo, con la conseguente inidoneità del motivo in esame a individuare l’errore,o gli errori, di applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in ipotesi ascrivibili al tribunale là dove ha giudicato inammissibile l’impugnazione revocatoria originariamente avanzata dalla società istante; varrà peraltro rilevare come, tanto le censure concernenti la valutazionedella debenza dell’Iva e della valutazione del costo per la Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri verniciatura del paraurti, quanto le ulteriori censure concernenti il calcolo delle spese vive anticipate in primo grado, appaiono effettivamente espressive di doglianze che attengono al giudizio espressodal giudice d’appello in ordine al quantum risarcitorio e alle spese rimborsabili liquidate dal primo giudice: in breve, chiamato a rivederei termini della liquidazione equitativa operata dal giudice di primo grado (ritenuta insufficiente dall’odierna società ricorrente), il tribunaleha ritenuto che l’importo liquidato dal giudice di primo grado fossecomunque superiore a quello che sarebbe spettato (in astratto) allasocietà istante se si fosse fatto riferimento all’entità concreta dei pregiudizi effettivamente subiti dall’originario danneggiato, il quale altro non avrebbe potuto ottenere in via risarcitoria, secondo il tribunale, se non un importo (da liquidare equitativamente) per la verniciaturadi un paraurti posteriore ; di conseguenza , del tutto correttamente il giudice d’appello ha utilizzatola fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale parametro di riferimento (non strettamente vincolante) per l’individuazione di un importo ragionevolmente riconoscibile per la verniciatura di una paraurti,tenuto conto che la circostanza secondo cui l’importo preso a base del giudice d’appello sulla base di quella fattura si riferi sse alla ‘sostituzione’di un paraurti (e non alla sua verniciatura), non toglie che ilgiudizio equitativo sul danneggiamento del paraurti abbia pur sempre scontatoquesta minima differenza, poiché la verniciatura di un paraurti esibiscepur sempre, sul piano economico, un ragionevole rapporto con ilvalore economico del medesimo paraurti ; allo stesso modo, l’inclusione dell’importo indicato a titolo di Iva nellafattura in corrispondenza della ‘sostituzione’ di un paraurti non ne imponela necessaria considerazione ai fini della valutazione equitativa delcosto complessivo di una ‘verniciatura’ ; e ciò al di là della natura di dirittodell’eventuale errore denunciato;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri datali premesse deriva l’evidente esclusione del ricorso di eventuali errori di percezione imputabili al giudice a quo , quanto semmai il ricorsodi (eventuali) errori di valutazione ; conclusione da riferire alla stessa mancata inclusione, da parte del giudice d’appello, di determinate voci dalle spese vive rimborsabili , non potendo tale omissione automaticamente qualificarsi alla stregua di un error e materialeo di calcolo, ben potendo trattarsi (in ipotesi) di un error e di dirittoconsistito nell’indebita esclusione determinate voci dalle spese viverimborsabili; si aggiunga che dall’illustrazione, pur nella sua confusione e mancanzadi chiarezza, si palese che si era sollecitato ai sensi del n. 4 dell’art.395 c.p.c. un sindacato su punti controversie e, dunque, pure pertale ragione inammissibile; conil secondo motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere il Tribunale di Roma erroneamente riformato in peius il quantum debeatur deliberato nella statuizione del giudice di primo grado in favore dell’odierna società ricorrente, nonostante la contropartenon avesse proposto alcun appello incidentale; con il terzo motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 111 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il Tribunale di Roma posto a base della propria decisioneil contenuto di prove documentali non contestate e già poste a oggetto di decisione in assenza di qualsivoglia eccezione dei resistenti, e per avere, sotto altro profilo, erroneamente percepito i contenutidi tale documentazione; conil quarto motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri perviolazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.) per avere il giudice a quo omesso di decidere in ordine all’esplicita richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dall’odierna società ricorrente fin dal primo grado di giudizio, avventurandosiillegittimamente nella valutazione di aspetti di natura tecnica in relazione ai quali ha dimostrato di non disporre di alcuna conoscenza, fondando le proprie decisioni sulla base di una motivazionemeramente apparente; conil quinto motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo omesso di considerare l’incidenza dell’Iva sul risarcimento del danno liquidato in proprio favore; con il sesto motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dei D.M. n. 55/14 e n. 37/18 (inrelazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Roma illegittimamentenegato il riconoscimento, in favore dell’istante, delle spese e dei compensi stragiudiziali richiesti, e per aver dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione assuntasul punto; conil settimo motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 91, 92, 112, 132 n. 4, 324 e 329 c.p.c. e del D.M. n. 55/14 (in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere il [OSCURATO:PERSONA] riformato la decisione del giudice di primo grado in relazionealla regolazione dei compensi e delle spese relativa al giudizio di primo grado in peius rispetto alla statuizione del primo giudice in assenza di appello incidentale della controparte, nonché per aver Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri travisato l’oggetto del contendere e dettato una motivazione meramenteapparente a fondamento della decisione assunta, errando nel calcolo delle effettive spese anticipate, nonostante l’esplicita richiesta; ilsecondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, tuttiproposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in sede d’appello,sono inammissibili, dovendo ritenersi tardiva la proposizione delricorso per cassazione verso la ridetta sentenza d’appello; varràpreliminarmente osservare, in linea generale, come, secondo l’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia perla parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al terminedi un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguitodi istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione,ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. ( Sez. 5, Ordinanza n.22220 del 05/09/2019 , Rv. 654828 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 22/03/2013 , Rv. 625600 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 309 del 12/01/2012, Rv. 620538 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 10053 del 29/04/2009, Rv. 607914 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007,Rv. 596981 - 01 ) ; nel caso di specie, la società ricorrente h a affermato di aver notificato la sentenza d’appello oggetto di revocazione in data 25/5/2018 (cfr. pag. 2 del ricorso) senza tuttavia precisare la data dell’avvenutaadozione del provvedimento di sospensione del termine perla proposizione del ricorso per cassazione;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri peraltro,nella sentenza c on la quale il T ribunale di Roma ha deciso sull’impugnazione in revocazione si af ferma che detta sospensione venneadottata all’udienza del 3 /11/ 2019 ( cfr. pag. 6 della sentenza n. 16829/2020),con la conseguenza che detta sospensione del termine vennedisposta allorché il termine per la proposizione del ricorso per cassazioneera già interamente decorso; a tale riguardo, è appena il caso di evidenziare come, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’ art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensionedel termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effettosospensivo (come, del resto, l'eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momentodella comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice. ( Sez.

U, Sentenza n. 21874 del 30/08/2019 , Rv. 655037 – 01 ; Sez. 2, Ordinanzan. 18913 del 11/09/2020 , Rv. 659125 - 01) ; inbreve, a seguito della modifica introdotta dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la disciplina del concorso fra l ’ istanza di revocazione della sentenza d'appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall'insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all'istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione.

Ciò comporta che, in caso di accoglimento dell ’ istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell'istanza medesima, ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall'art.398, quarto comma, cod. proc. civ., senza che ciò pregiudichi il diritto dell ’ istante di agire in giudizio, atteso che egli dispone Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri comunqueper intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l ’ esito dell'istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere la decisione sull'istanzadi sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte chetale scelta processuale ha ritenuto di compiere ( Sez. 1, Sentenza n.12701 del 05/06/2014 , Rv. 631345 - 01) ; laproposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in sede d’appello deve pertanto ritenersi inammissibileper tardività; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso proposto, tanto avverso la sentenza emessa dal Tribunale diRoma in sede di revocazione, quanto avverso la sentenza emessa dalmedesimo tribunale quale giudice d’appello; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la condanna dellasocietà ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nell’importo di euro 2 .000,00, attesa l’irragionevole implausibilità degli argomenti difensivi proposti in questa sede, con particolare riguardo alla natura degli errori imputati alla sentenza impugnatain sede di revocazione e alla palese tardività del ricorso per cassazioneproposto avverso la sentenza emessa in sede d’appello; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso proposto avverso entrambe le sentenze impugnate e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 910,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7866/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R. L., in persona del rappresentante legale pro - tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 5247/2018 del TRIBUNALE DI ROMAdepositatail 12/03/2018, nonché avverso la sentenza n. 16829/2020 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche con sentenza resa in data 12/3/2018, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di somme a titolo di risarcimento del danno in relazione alle conseguenze di un sinistro stradale ad esito del quale [OSCURATO:PERSONA], rimasto danneggiato, aveva successivamente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il credito risarcitoriovantato nei confronti del Valentino e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(compagnia assicuratrice del Valentino); afondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse fornito alcuna prova adeguata di un’entità del risarcimento del danno maggiore rispetto a quella riconosciutae liquidata dal giudice di primo grado, da tanto derivando l’infondatezzadell’appello proposto dalla società istante; sul ricorso per revocazione proposto avverso tale decisione d’appellodalla [OSCURATO:PERSONA] s.r .l. (a seguito del quale veniva disposta la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione), con sentenza resa in data 24/11/2020, il Tribunale di Roma,rilevato che la società ricorrente aveva ascritto, al giudice a quo , il(paventato) compimento di errori di giudizio o di valutazione, e non già di meri errori di fatto, ha disatteso l’impugnazione straordinaria propostadalla società istante; avverso entrambe le sentenze del Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione, di cui uno avverso la sentenza emessa in sede di revocazione,e sei avverso la sentenza emessa in grado di appello; laAXA [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri laFratelli [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo (proposto avverso la sentenza n. 16829/2020 emessa in sede di revocazione), la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per avere ilTribunale di Roma rigettato il ricorso per revocazione proposto dalla società ricorrente nonostante l’avvenuta deduzione, da parte di quest’ultima, di specifici errori meramente percettivi del giudice d’appello, che in nessun modo coinvolgevano attività valutative, con particolare riferimento al testuale “ mancato assolvimento dell’Iva ”, nonostantela fattura depositata fosse munita di registrazione nei libri contabili societari, nonché alla “ sola verniciatura dei paraurti ”, nonostante “nella fattura fosse indicata la sostituzione e, infine, il calcolo aritmetico delle spese anticipate in primo grado nonché mancantedi molteplici delle medesime documentate attività svolte”; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, tanto l’intestazione, quanto l’esposizione dellacensura in esame, appaiono del tutto inidonee all’individuazione, siapure in astratto, di uno o più errori riconducibili al paradigma di cui all’art.395 n. 4 c.p.c., non avendo la società ricorrente fornito alcuna precisaindicazione in ordine ai fatti specifici la cui esistenza sarebbe stataaffermata, mentre era esclusa, ovvero di fatti, in tesi esistenti, la cui inesistenza sarebbe stata erroneamente affermata dal giudice a quo, con la conseguente inidoneità del motivo in esame a individuare l’errore,o gli errori, di applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in ipotesi ascrivibili al tribunale là dove ha giudicato inammissibile l’impugnazione revocatoria originariamente avanzata dalla società istante; varrà peraltro rilevare come, tanto le censure concernenti la valutazionedella debenza dell’Iva e della valutazione del costo per la Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri verniciatura del paraurti, quanto le ulteriori censure concernenti il calcolo delle spese vive anticipate in primo grado, appaiono effettivamente espressive di doglianze che attengono al giudizio espressodal giudice d’appello in ordine al quantum risarcitorio e alle spese rimborsabili liquidate dal primo giudice: in breve, chiamato a rivederei termini della liquidazione equitativa operata dal giudice di primo grado (ritenuta insufficiente dall’odierna società ricorrente), il tribunaleha ritenuto che l’importo liquidato dal giudice di primo grado fossecomunque superiore a quello che sarebbe spettato (in astratto) allasocietà istante se si fosse fatto riferimento all’entità concreta dei pregiudizi effettivamente subiti dall’originario danneggiato, il quale altro non avrebbe potuto ottenere in via risarcitoria, secondo il tribunale, se non un importo (da liquidare equitativamente) per la verniciaturadi un paraurti posteriore ; di conseguenza , del tutto correttamente il giudice d’appello ha utilizzatola fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale parametro di riferimento (non strettamente vincolante) per l’individuazione di un importo ragionevolmente riconoscibile per la verniciatura di una paraurti,tenuto conto che la circostanza secondo cui l’importo preso a base del giudice d’appello sulla base di quella fattura si riferi sse alla ‘sostituzione’di un paraurti (e non alla sua verniciatura), non toglie che ilgiudizio equitativo sul danneggiamento del paraurti abbia pur sempre scontatoquesta minima differenza, poiché la verniciatura di un paraurti esibiscepur sempre, sul piano economico, un ragionevole rapporto con ilvalore economico del medesimo paraurti ; allo stesso modo, l’inclusione dell’importo indicato a titolo di Iva nellafattura in corrispondenza della ‘sostituzione’ di un paraurti non ne imponela necessaria considerazione ai fini della valutazione equitativa delcosto complessivo di una ‘verniciatura’ ; e ciò al di là della natura di dirittodell’eventuale errore denunciato;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri datali premesse deriva l’evidente esclusione del ricorso di eventuali errori di percezione imputabili al giudice a quo , quanto semmai il ricorsodi (eventuali) errori di valutazione ; conclusione da riferire alla stessa mancata inclusione, da parte del giudice d’appello, di determinate voci dalle spese vive rimborsabili , non potendo tale omissione automaticamente qualificarsi alla stregua di un error e materialeo di calcolo, ben potendo trattarsi (in ipotesi) di un error e di dirittoconsistito nell’indebita esclusione determinate voci dalle spese viverimborsabili; si aggiunga che dall’illustrazione, pur nella sua confusione e mancanzadi chiarezza, si palese che si era sollecitato ai sensi del n. 4 dell’art.395 c.p.c. un sindacato su punti controversie e, dunque, pure pertale ragione inammissibile; conil secondo motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere il Tribunale di Roma erroneamente riformato in peius il quantum debeatur deliberato nella statuizione del giudice di primo grado in favore dell’odierna società ricorrente, nonostante la contropartenon avesse proposto alcun appello incidentale; con il terzo motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 111 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il Tribunale di Roma posto a base della propria decisioneil contenuto di prove documentali non contestate e già poste a oggetto di decisione in assenza di qualsivoglia eccezione dei resistenti, e per avere, sotto altro profilo, erroneamente percepito i contenutidi tale documentazione; conil quarto motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri perviolazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.) per avere il giudice a quo omesso di decidere in ordine all’esplicita richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dall’odierna società ricorrente fin dal primo grado di giudizio, avventurandosiillegittimamente nella valutazione di aspetti di natura tecnica in relazione ai quali ha dimostrato di non disporre di alcuna conoscenza, fondando le proprie decisioni sulla base di una motivazionemeramente apparente; conil quinto motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo omesso di considerare l’incidenza dell’Iva sul risarcimento del danno liquidato in proprio favore; con il sesto motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dei D.M. n. 55/14 e n. 37/18 (inrelazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Roma illegittimamentenegato il riconoscimento, in favore dell’istante, delle spese e dei compensi stragiudiziali richiesti, e per aver dettato una motivazione meramente apparente a fondamento della decisione assuntasul punto; conil settimo motivo (proposto avverso la sentenza n. 5247/2018 emessain sede d’appello), la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 91, 92, 112, 132 n. 4, 324 e 329 c.p.c. e del D.M. n. 55/14 (in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per avere il [OSCURATO:PERSONA] riformato la decisione del giudice di primo grado in relazionealla regolazione dei compensi e delle spese relativa al giudizio di primo grado in peius rispetto alla statuizione del primo giudice in assenza di appello incidentale della controparte, nonché per aver Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri travisato l’oggetto del contendere e dettato una motivazione meramenteapparente a fondamento della decisione assunta, errando nel calcolo delle effettive spese anticipate, nonostante l’esplicita richiesta; ilsecondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo, tuttiproposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in sede d’appello,sono inammissibili, dovendo ritenersi tardiva la proposizione delricorso per cassazione verso la ridetta sentenza d’appello; varràpreliminarmente osservare, in linea generale, come, secondo l’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia perla parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al terminedi un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguitodi istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione,ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. ( Sez. 5, Ordinanza n.22220 del 05/09/2019 , Rv. 654828 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 22/03/2013 , Rv. 625600 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 309 del 12/01/2012, Rv. 620538 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 10053 del 29/04/2009, Rv. 607914 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007,Rv. 596981 - 01 ) ; nel caso di specie, la società ricorrente h a affermato di aver notificato la sentenza d’appello oggetto di revocazione in data 25/5/2018 (cfr. pag. 2 del ricorso) senza tuttavia precisare la data dell’avvenutaadozione del provvedimento di sospensione del termine perla proposizione del ricorso per cassazione;Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri peraltro,nella sentenza c on la quale il T ribunale di Roma ha deciso sull’impugnazione in revocazione si af ferma che detta sospensione venneadottata all’udienza del 3 /11/ 2019 ( cfr. pag. 6 della sentenza n. 16829/2020),con la conseguenza che detta sospensione del termine vennedisposta allorché il termine per la proposizione del ricorso per cassazioneera già interamente decorso; a tale riguardo, è appena il caso di evidenziare come, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’ art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensionedel termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effettosospensivo (come, del resto, l'eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momentodella comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice. ( Sez. U, Sentenza n. 21874 del 30/08/2019 , Rv. 655037 – 01 ; Sez. 2, Ordinanzan. 18913 del 11/09/2020 , Rv. 659125 - 01) ; inbreve, a seguito della modifica introdotta dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la disciplina del concorso fra l ’ istanza di revocazione della sentenza d'appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall'insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all'istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione. Ciò comporta che, in caso di accoglimento dell ’ istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell'istanza medesima, ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall'art.398, quarto comma, cod. proc. civ., senza che ciò pregiudichi il diritto dell ’ istante di agire in giudizio, atteso che egli dispone Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri comunqueper intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l ’ esito dell'istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere la decisione sull'istanzadi sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte chetale scelta processuale ha ritenuto di compiere ( Sez. 1, Sentenza n.12701 del 05/06/2014 , Rv. 631345 - 01) ; laproposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in sede d’appello deve pertanto ritenersi inammissibileper tardività; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso proposto, tanto avverso la sentenza emessa dal Tribunale diRoma in sede di revocazione, quanto avverso la sentenza emessa dalmedesimo tribunale quale giudice d’appello; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la condanna dellasocietà ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nell’importo di euro 2 .000,00, attesa l’irragionevole implausibilità degli argomenti difensivi proposti in questa sede, con particolare riguardo alla natura degli errori imputati alla sentenza impugnatain sede di revocazione e alla palese tardività del ricorso per cassazioneproposto avverso la sentenza emessa in sede d’appello; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Adunanzadel 4 aprile 2024 – R.G. n. 7866/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso proposto avverso entrambe le sentenze impugnate e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 910,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli acce
Sentenza Cassazione n. 15926/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris