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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 03782/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 3368-2025nella causa tra: SO.RE.SA.S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19/A , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19/A , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14245/2024del TRIBUNALE di NAPOLI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari la declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti e separati ricorsi per il regolamento preventivo della giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. nella controversia introdotta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti alla Sezione specializzata in materia di RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli impresa del Tribunale di Napoli avente ad oggetto, in via principale, l'invalidazione della declaratoria di risoluzione delle convenzioni stipulate in esito alla procedura di gara definita per l'affidamento del [OSCURATO:PERSONA] presso le strutture sanitarie della Regione Campania disposta, in esecuzione della sentenza 4701/24 del Consiglio di Stato, dall'amministrazione conferente con determinazione dirigenziale 146 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, subordinatamente, la condanna di essa conferente al ristoro dei danni, la [OSCURATO:PERSONA] per la Sanità – So - Re - [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua veste di ente conferente, e la Coopservice – soc. coop. p.a., nella sua veste di soggetto escluso dall'aggiudicazione, entrambi convenuti in detto giudizio, instano – con istanze condivise con distinti controricorsi anche da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. – questa Corte perché in relazione alla controversia de qua sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base delle seguenti prospettazioni sviluppate da ciascuna istante a mezzo di tre motivi.

Con il primo motivo del proprio ricorso, articolato anch'esso in un triplice profilo, So.Re.Sa. argomenta la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ragione di quanto disposto dall'art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.,che affida alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie in materia di appalti pubblici ivi comprese quelle afferenti all'inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione; in ragione, ancora, di quanto disposto dall'art. 108 del codice degli appalti approvato con d.lgs. 50/2016, che facoltizza la stazione appaltante a far luogo alla risoluzione delle convenzioni stipulate in esito ad un procedura di gara illegittima quando questa deve essere perciò rieditata, in ciò riflettendosi la doverosa spendita dei poteri di autotutela di cui è investita la P.A.,segnatamente a fronte di un pronunciamento giurisdizionale che tale illegittimità affermi; ed in ragione, da ultimo, della sussistenza di un obbligo conformativo della P.A. appunto di adeguarsi e dare conseguente seguito alla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato che aveva decretato l'illegittimità della procedura sul rilievo che, per la violazione riscontrata,la gara andava rieditata.

RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del proprio ricorso So.Re.Sa. del pari allega la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ragione del fatto che le convenzioni oggetto della declaratoria di risoluzione non avevano avuto ancora esecuzione,posto che quelle stipulate nella specie da essa istante con i singoli aggiudicatari si limitavano a disciplinare solo le modalità di acquisizione delle prestazioni a cui avrebbero dovuto procedere le singole strutture interessate e l'erogazione delle stesse in modalità di affiancamento, circostanze ambedue non ancora realizzatesi.

Con il terzo motivo del proprio ricorso So.Re.Sa. insiste perchésia dichiarata la giurisdizione del g.a. in ragione del giudicato al riguardo intervenuto a seguito delle pronunce del T.A.R. della Campania che, adito da [OSCURATO:PERSONA] e da altri assegnatari per l'annullamento della citata determina dirigenziale di risoluzione, sia in sede cautelare sia in sede di merito, si era ripetutamente espresso in direzione della propria giurisdizione, nonché delle sentenze pure pronunciate dal Consiglio di Stato a confutazione dei ricorsi per la revocazione della propria sentenza 4701/24.

Parallelamente, con il primo motivo del proprio ricorso Coopservice chiede che sia dichiarata la giurisdizione del g.a. sul rilievo che l'art. 122 cod. proc. amm. esclude che il contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione possa conservarsi efficace laddove il vizio di aggiudicazione comporti l'obbligo di rinnovare la procedura e che siffatta eventualità sia quella effettivamente palesatasi nella specie, atteso che l'annullamento dell'aggiudicazione, a cui aveva proceduto il Consiglio di Stato con la citata sentenza 4701/24,era stato pronunciato appunto per la violazione di norme imperative che rendeva doverosa la rieditazione della procedura, in ragione del che, essendo le convenzioni a suo tempo stipulate venute meno per effetto dell'integrale annullamento della gara, non residuava alcuno spazio a beneficio della giurisdizione ordinaria.

Con il secondo motivo del proprio ricorso Coopservice conclude nella medesima direzione osservando che a seguito della richiamata pronuncia di annullamento dell'aggiudicazione la stazione appaltante non può rimanere RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli inerte, ma è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l'annullamento, permangono o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale o se occorra procedere all'indizione di una nuova gara, sicché ove, in ossequio a questa seconda eventualità, essa faccia luogo alla risoluzione delle convenzioni a suo tempo stipulate, si è in presenza dell'esercizio di un potere di autotutela pubblicistica discendente dalla norma più generale dell'art. 21-nonies l.24/1990, che esula dalla cognizione esercitabile dal giudice ordinario in relazione a qualunque altra ipotesi di risoluzione privatistica.

Con il terzo motivo del proprio ricorso Coopservice, circa la subordinata domanda di [OSCURATO:PERSONA], del pari deduce la sussistenza della giurisdizione amministrativa sul rilievo che a mente del'art. 133, comma 1, lett. e) cod. proc. amm. ricade nella giurisdizione esclusiva del g.a. anche la cognizione delle domande risarcitorie che hanno origine da atti autoritativi della P.A. posti in essere nell'ambito dei procedimenti di evidenza pubblica, onde anche con riguardo a detta istanza subordinata va esclusa la giurisdizione del g.o.

2. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché il proposto regolamento sia rigettato e perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale odierna sulla base delle requisitorie scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., che ha concluso per il suo accoglimento e per l'affermazione della giurisdizione del giudiceamministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

4. Va previamente riconosciuta l'ammissibilità dei mezzi proposti, vero che all'atto del loro proponimentoil giudizio di merito era ancora pendente, sicché non ricorre la condizione preclusiva enunciata dall'art. 10 cod. proc. amm. per il tramite del rinvio all'art. 41 cod. proc. civ. Né rileva in contrario, come più volte specificato da queste SS.UU., la pronuncia sulle istanze cautelari intervenute in quella sede, posto che la proposizione del regolamento di giurisdizione non è infatti impedita dalla pronuncia di un'ordinanza cautelare da parte del giudiceadito, atteso che il provvedimento cautelare, destinato a RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli perdere efficacia per effetto della sentenza di merito, non assume carattere decisorio e non statuisce sulle posizioni soggettive con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione (Cass., Sez.

U, 26/06/2020, n. 12864 Cass., Sez.

U, 23/09/2013, n. 21677 Cass., Sez.

U, 31/01/2006, n.2053

3. Tanto precisato, venendo al merito delle declinate istanze, va detto che entrambi i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

4. Più in generale meritano sicura condivisione le conclusioni del Procuratore Generale, che si è detto convinto, anche perché l'ordinamento privatistico, salvo espressa pattuizione contraria, disconosce la sussistenza di strumenti che consentano ad una parte contrattuale di liberarsi, con un atto di volontà esclusivamente potestativo ed unilaterale, del vincolo negoziale, che la determinazione dirigenziale 146/2024oggetto di contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – e già impugnata con esito sfavorevole, oitre che aventi al Tribunale delle imprese, anche avanti al T.A.R. della Campania – «costituisce, indubbiamente, espressione di un potere autoritativo della P.A. e non manifestazione di volontà contrattuale nell’ambito di un rapporto iure privatorum».

5. Nel dettaglio recano poi più decisivo conforto in questa direzione gli argomenti che entrambi i ricorsi, rieccheggiando la considerazione secondo cui la determinazione dirigenziale di cui si discute è frutto di un'attività provvedimentale doverosa dell'ente conferente in conseguenza della pronuncia di annullamento risultante da Cons.

Stato 4701/24, sviluppano a margine dell'art. 108 dlgs. 50/2016, che conferisce alla stazione appaltante un'unilaterale potere di sciogliersi dal vincolo negoziale discendente dalla stipulazione della convenzione, dando vita alla duplice ipotesi della risoluzione facoltativa e della risoluzione obbligatoria, ed il cui tratto comune è ben rappresentato dall'essere lo strumento ivi disciplinato volto ad assicurare, in relazione alle anomalie che il rapporto possa far registrare in fase di esecuzione, la regolazione di esso in base al principio della prevalenza in ogni caso dell'interesse pubblico; ed ancora dell'art. 122 cod. proc. amm., il quale, RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli nello stabilire che la protratta efficacia del rapporto convenzionale a seguito dell'annullamento della procedura di aggiudicazione è consentita solo nel caso in cui il vizio di aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e sia stata proposta la domanda di subentro, implicitamente porta a dire, come dice infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza 4385/25 pronunciatasi in sede di ottemperanza agli obblighi imposti dalla sentenza 4701/14, che la regola che da essa si ritrae si indirizza necessariamente in direzione dell'automatica invalidazione, in caso di annullamento della procedura di aggiudicazione, dell'attività negoziale scaturita dalla procedura illegittima.

E' allora evidente che, se da un lato, si è in presenza dell'esercizio di un potere di autotutela e, dall'altro, per la natura del vizio di aggiudicazione, di un'attività provvedimentale doverosa da parte dell'ente conferente, la determinazione impugnata non è rappresentativa della spendita di poteri privatistici, ma costituisce solo il giusto ossequio prestato dalla stazione appaltante alla sentenza di annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato, la quale, nell’annullare la procedura di gara ha pure totalmente caducato le aggiudicazioni conseguenti ed, a valle esse, l e convenzioni stipulati con i singoli aggiudicatari, tanto da rendere difficilmente controvertibile che, come osserva in conclusione Coopservice, « la pronuncia integralmente demolitoria di tutti gli atti di gara ha ovviamente travolto –con effetti ex tunc – anche le convenzioni medio temporesottoscritte dalla stazione appaltante, espunte dal mondo del diritto ben prima che Soresa, conformandosi al giudicato amministrativo, le dichiarasse "risolte"».

In questa ottica la risoluzione delle convenzioni, a cui la stazione appaltante ha proceduto con la citata determinazione dirigenziale, pur nella sua doverosità, si giustifica non già in funzione delle vicende negoziali del rapporto, ma del vizio genetico che infirma la procedura di gara, sicché, anche a prescindere dal fatto che un contratto propriamente più non sussista, la giurisdizione del giudice amministrativo va quindi qui dichiarata in ragione del fatto che il vizio rilevato nella sequenza procedimentale che porta all'aggiudicazione si colloca in quella fase connotata dalle regola dell'evidenza RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA].

Marulli pubblica in relazione alla quale va riconosciuta la giurisdizione esclusiva del g.a.

6. Giurisdizione esclusiva che va riconosciuta, per quanto disposto dall'art. 133, comma 1, lett e), n. 1, cod. proc. amm., anche in relazione alla subordinata domanda di risarcimento del danno.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna controparte in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 21.10.2025.

LaPresidente Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 3368-2025nella causa tra: SO.RE.SA.S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19/A , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19/A , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14245/2024del TRIBUNALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari la declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti e separati ricorsi per il regolamento preventivo della giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. nella controversia introdotta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti alla Sezione specializzata in materia di RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli impresa del Tribunale di Napoli avente ad oggetto, in via principale, l'invalidazione della declaratoria di risoluzione delle convenzioni stipulate in esito alla procedura di gara definita per l'affidamento del [OSCURATO:PERSONA] presso le strutture sanitarie della Regione Campania disposta, in esecuzione della sentenza 4701/24 del Consiglio di Stato, dall'amministrazione conferente con determinazione dirigenziale 146 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, subordinatamente, la condanna di essa conferente al ristoro dei danni, la [OSCURATO:PERSONA] per la Sanità – So - Re - [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua veste di ente conferente, e la Coopservice – soc. coop. p.a., nella sua veste di soggetto escluso dall'aggiudicazione, entrambi convenuti in detto giudizio, instano – con istanze condivise con distinti controricorsi anche da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. – questa Corte perché in relazione alla controversia de qua sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base delle seguenti prospettazioni sviluppate da ciascuna istante a mezzo di tre motivi. Con il primo motivo del proprio ricorso, articolato anch'esso in un triplice profilo, So.Re.Sa. argomenta la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ragione di quanto disposto dall'art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.,che affida alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie in materia di appalti pubblici ivi comprese quelle afferenti all'inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione; in ragione, ancora, di quanto disposto dall'art. 108 del codice degli appalti approvato con d.lgs. 50/2016, che facoltizza la stazione appaltante a far luogo alla risoluzione delle convenzioni stipulate in esito ad un procedura di gara illegittima quando questa deve essere perciò rieditata, in ciò riflettendosi la doverosa spendita dei poteri di autotutela di cui è investita la P.A.,segnatamente a fronte di un pronunciamento giurisdizionale che tale illegittimità affermi; ed in ragione, da ultimo, della sussistenza di un obbligo conformativo della P.A. appunto di adeguarsi e dare conseguente seguito alla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato che aveva decretato l'illegittimità della procedura sul rilievo che, per la violazione riscontrata,la gara andava rieditata. RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del proprio ricorso So.Re.Sa. del pari allega la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ragione del fatto che le convenzioni oggetto della declaratoria di risoluzione non avevano avuto ancora esecuzione,posto che quelle stipulate nella specie da essa istante con i singoli aggiudicatari si limitavano a disciplinare solo le modalità di acquisizione delle prestazioni a cui avrebbero dovuto procedere le singole strutture interessate e l'erogazione delle stesse in modalità di affiancamento, circostanze ambedue non ancora realizzatesi. Con il terzo motivo del proprio ricorso So.Re.Sa. insiste perchésia dichiarata la giurisdizione del g.a. in ragione del giudicato al riguardo intervenuto a seguito delle pronunce del T.A.R. della Campania che, adito da [OSCURATO:PERSONA] e da altri assegnatari per l'annullamento della citata determina dirigenziale di risoluzione, sia in sede cautelare sia in sede di merito, si era ripetutamente espresso in direzione della propria giurisdizione, nonché delle sentenze pure pronunciate dal Consiglio di Stato a confutazione dei ricorsi per la revocazione della propria sentenza 4701/24. Parallelamente, con il primo motivo del proprio ricorso Coopservice chiede che sia dichiarata la giurisdizione del g.a. sul rilievo che l'art. 122 cod. proc. amm. esclude che il contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione possa conservarsi efficace laddove il vizio di aggiudicazione comporti l'obbligo di rinnovare la procedura e che siffatta eventualità sia quella effettivamente palesatasi nella specie, atteso che l'annullamento dell'aggiudicazione, a cui aveva proceduto il Consiglio di Stato con la citata sentenza 4701/24,era stato pronunciato appunto per la violazione di norme imperative che rendeva doverosa la rieditazione della procedura, in ragione del che, essendo le convenzioni a suo tempo stipulate venute meno per effetto dell'integrale annullamento della gara, non residuava alcuno spazio a beneficio della giurisdizione ordinaria. Con il secondo motivo del proprio ricorso Coopservice conclude nella medesima direzione osservando che a seguito della richiamata pronuncia di annullamento dell'aggiudicazione la stazione appaltante non può rimanere RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli inerte, ma è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l'annullamento, permangono o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale o se occorra procedere all'indizione di una nuova gara, sicché ove, in ossequio a questa seconda eventualità, essa faccia luogo alla risoluzione delle convenzioni a suo tempo stipulate, si è in presenza dell'esercizio di un potere di autotutela pubblicistica discendente dalla norma più generale dell'art. 21-nonies l.24/1990, che esula dalla cognizione esercitabile dal giudice ordinario in relazione a qualunque altra ipotesi di risoluzione privatistica. Con il terzo motivo del proprio ricorso Coopservice, circa la subordinata domanda di [OSCURATO:PERSONA], del pari deduce la sussistenza della giurisdizione amministrativa sul rilievo che a mente del'art. 133, comma 1, lett. e) cod. proc. amm. ricade nella giurisdizione esclusiva del g.a. anche la cognizione delle domande risarcitorie che hanno origine da atti autoritativi della P.A. posti in essere nell'ambito dei procedimenti di evidenza pubblica, onde anche con riguardo a detta istanza subordinata va esclusa la giurisdizione del g.o. 2. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché il proposto regolamento sia rigettato e perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale odierna sulla base delle requisitorie scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., che ha concluso per il suo accoglimento e per l'affermazione della giurisdizione del giudiceamministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 4. Va previamente riconosciuta l'ammissibilità dei mezzi proposti, vero che all'atto del loro proponimentoil giudizio di merito era ancora pendente, sicché non ricorre la condizione preclusiva enunciata dall'art. 10 cod. proc. amm. per il tramite del rinvio all'art. 41 cod. proc. civ. Né rileva in contrario, come più volte specificato da queste SS.UU., la pronuncia sulle istanze cautelari intervenute in quella sede, posto che la proposizione del regolamento di giurisdizione non è infatti impedita dalla pronuncia di un'ordinanza cautelare da parte del giudiceadito, atteso che il provvedimento cautelare, destinato a RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli perdere efficacia per effetto della sentenza di merito, non assume carattere decisorio e non statuisce sulle posizioni soggettive con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione (Cass., Sez. U, 26/06/2020, n. 12864 Cass., Sez. U, 23/09/2013, n. 21677 Cass., Sez. U, 31/01/2006, n.2053 3. Tanto precisato, venendo al merito delle declinate istanze, va detto che entrambi i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. 4. Più in generale meritano sicura condivisione le conclusioni del Procuratore Generale, che si è detto convinto, anche perché l'ordinamento privatistico, salvo espressa pattuizione contraria, disconosce la sussistenza di strumenti che consentano ad una parte contrattuale di liberarsi, con un atto di volontà esclusivamente potestativo ed unilaterale, del vincolo negoziale, che la determinazione dirigenziale 146/2024oggetto di contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – e già impugnata con esito sfavorevole, oitre che aventi al Tribunale delle imprese, anche avanti al T.A.R. della Campania – «costituisce, indubbiamente, espressione di un potere autoritativo della P.A. e non manifestazione di volontà contrattuale nell’ambito di un rapporto iure privatorum». 5. Nel dettaglio recano poi più decisivo conforto in questa direzione gli argomenti che entrambi i ricorsi, rieccheggiando la considerazione secondo cui la determinazione dirigenziale di cui si discute è frutto di un'attività provvedimentale doverosa dell'ente conferente in conseguenza della pronuncia di annullamento risultante da Cons. Stato 4701/24, sviluppano a margine dell'art. 108 dlgs. 50/2016, che conferisce alla stazione appaltante un'unilaterale potere di sciogliersi dal vincolo negoziale discendente dalla stipulazione della convenzione, dando vita alla duplice ipotesi della risoluzione facoltativa e della risoluzione obbligatoria, ed il cui tratto comune è ben rappresentato dall'essere lo strumento ivi disciplinato volto ad assicurare, in relazione alle anomalie che il rapporto possa far registrare in fase di esecuzione, la regolazione di esso in base al principio della prevalenza in ogni caso dell'interesse pubblico; ed ancora dell'art. 122 cod. proc. amm., il quale, RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli nello stabilire che la protratta efficacia del rapporto convenzionale a seguito dell'annullamento della procedura di aggiudicazione è consentita solo nel caso in cui il vizio di aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e sia stata proposta la domanda di subentro, implicitamente porta a dire, come dice infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza 4385/25 pronunciatasi in sede di ottemperanza agli obblighi imposti dalla sentenza 4701/14, che la regola che da essa si ritrae si indirizza necessariamente in direzione dell'automatica invalidazione, in caso di annullamento della procedura di aggiudicazione, dell'attività negoziale scaturita dalla procedura illegittima. E' allora evidente che, se da un lato, si è in presenza dell'esercizio di un potere di autotutela e, dall'altro, per la natura del vizio di aggiudicazione, di un'attività provvedimentale doverosa da parte dell'ente conferente, la determinazione impugnata non è rappresentativa della spendita di poteri privatistici, ma costituisce solo il giusto ossequio prestato dalla stazione appaltante alla sentenza di annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato, la quale, nell’annullare la procedura di gara ha pure totalmente caducato le aggiudicazioni conseguenti ed, a valle esse, l e convenzioni stipulati con i singoli aggiudicatari, tanto da rendere difficilmente controvertibile che, come osserva in conclusione Coopservice, « la pronuncia integralmente demolitoria di tutti gli atti di gara ha ovviamente travolto –con effetti ex tunc – anche le convenzioni medio temporesottoscritte dalla stazione appaltante, espunte dal mondo del diritto ben prima che Soresa, conformandosi al giudicato amministrativo, le dichiarasse "risolte"». In questa ottica la risoluzione delle convenzioni, a cui la stazione appaltante ha proceduto con la citata determinazione dirigenziale, pur nella sua doverosità, si giustifica non già in funzione delle vicende negoziali del rapporto, ma del vizio genetico che infirma la procedura di gara, sicché, anche a prescindere dal fatto che un contratto propriamente più non sussista, la giurisdizione del giudice amministrativo va quindi qui dichiarata in ragione del fatto che il vizio rilevato nella sequenza procedimentale che porta all'aggiudicazione si colloca in quella fase connotata dalle regola dell'evidenza RG 3368/25 So.Re.Sa.-[OSCURATO:PERSONA]. Marulli pubblica in relazione alla quale va riconosciuta la giurisdizione esclusiva del g.a. 6. Giurisdizione esclusiva che va riconosciuta, per quanto disposto dall'art. 133, comma 1, lett e), n. 1, cod. proc. amm., anche in relazione alla subordinata domanda di risarcimento del danno. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna controparte in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 21.10.2025. LaPresidente Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03782/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris