CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi di vizio d violazione di legge e di difetto di motivazione e memoria difensiva con cui ha insistito per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso e per l'accoglimento dello stesso. 4 II ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato che i reati, per quanto omogenei, sono stati commessi a notevole distanza temporale. In particolare, ha osservato che il fatto di spaccio del 2005 fu commesso con correi che non erano componenti della struttura associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in cui fu coinvolto il ricorrente; tale gruppo si costituì a ben quattro anni di distanza, nel 2009, e operò fino a giugno 2010. Ha quindi spiegato, con adeguatezza e logicità di argomenti, l'inconcludenza della produzione difensiva volta ad attestare l'esistenza già nel 2005 di rapporti, sempre per fatti illeciti concernenti le sostanze stupefacenti, tra il ricorrente e Ciccolella, che ebbe successivamente ruoli di responsabilità nella compagine associativa che si costituì ad anni di distanza. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il c iere estensore Il pr