Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2790/2009
ECLI:EU:C:2009:215
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑260/07
[OSCURATO:PERSONA] IV Servicios SL
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona)
«Concorrenza — Intese — Art. 81 CE — Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili — Esenzione — Regolamento (CEE) n. 1984/83 — Art. 12, n. 2 — Regolamento (CEE) n. 2790/1999 — Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) — Durata dell’esclusiva — Fissazione del prezzo di vendita al pubblico»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte
(Art. 234 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)
2.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi di acquisto esclusivo — Regolamento n. 1984/83 — Convenzione
di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio — Durata massima
— Deroga — Presupposti
(Art. 81, n. 3, CE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, art. 12, n. 2)
3.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi verticali — Regolamento n. 2790/1999 — Fissazione della
durata massima dell’esclusiva — Deroga — Presupposti
[Art. 81, n. 3, CE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2790/1999, art. 5, lett. a)]
4.
Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi di acquisto esclusivo — Regolamento n. 1984/83 — Accordi
verticali — Regolamento n. 2790/1999 — Fissazione di un prezzo di vendita raccomandato — Presupposti
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1984/83, come modificato dai regolamenti nn. 1582/97 e 2790/1999)
1.
L’irricevibilità di una domanda pregiudiziale non può essere constatata sulla base del fatto che le soluzioni delle questioni
sollevate risultano dall’esistenza di una giurisprudenza consolidata, tanto comunitaria quanto nazionale. Infatti, anche se
le questioni sollevate sono sostanzialmente identiche a quelle che già hanno formato oggetto di una decisione pregiudiziale
in un procedimento analogo, una circostanza del genere non impedisce in alcun modo ad un giudice nazionale di sottoporre alla
Corte una questione pregiudiziale e non ha l’effetto di rendere la Corte incompetente a pronunciarsi su tali questioni. Tuttavia,
in un caso siffatto, la Corte, ai sensi dell’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, in qualsiasi momento, dopo
aver sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla
giurisprudenza pertinente.
(v. punto 31)
2.
L’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del Trattato [divenuto
art. 81, paragrafo 3, CE], a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento n. 1582/97, in forza
del quale l’applicazione della deroga prevista da tale regolamento è possibile qualora si tratti di un accordo relativo ad
una stazione di servizio avente una durata di esecuzione superiore a dieci anni, a condizione che il fornitore abbia concesso
in affitto al rivenditore la stazione di servizio o gliela abbia concessa in libera disponibilità di diritto o di fatto, deve
essere interpretato nel senso che tale disposizione non esige che il fornitore sia proprietario dell’area sulla quale ha costruito
la stazione di servizio che ha concesso in affitto al rivenditore. Infatti, le disposizioni di cui trattasi sono formulate
in modo chiaro e non equivoco, atteso che la duplice condizione secondo cui il fornitore dovrebbe avere la proprietà tanto
della stazione di servizio quanto del terreno sul quale essa è costruita non risulta né dalla parte dispositiva del regolamento
citato né dal suo preambolo.
(v. punti 44, 51‑52, 60, dispositivo 1)
3.
Dal tenore letterale dell’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo
3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, emerge che la limitazione della durata dell’obbligo di non concorrenza
a cinque anni, richiesta per l’applicazione dell’esenzione per categoria, non si applica in due situazioni, cioè nell’ipotesi
in cui il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno
sul quale essa è costruita, e nell’ipotesi in cui il fornitore affitti il terreno e la stazione di servizio presso terzi non
collegati al rivenditore per poi subaffittarli a quest’ultimo.
(v. punti 63‑64, 69, dispositivo 2)
4.
Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi
del regolamento n. 1984/83, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del Trattato [divenuto art. 81, paragrafo
3, CE], a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999,
relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, se il
fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore
dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono
beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del
prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore.
Quanto al prezzo di vendita raccomandato, il modo di calcolarlo è, a tale riguardo, senza importanza, purché sia lasciato
al rivenditore un margine di libertà che gli consenta di determinare effettivamente il prezzo di vendita. Tuttavia, tale libertà
farebbe difetto nel caso in cui il fornitore imponesse al rivenditore un margine di distribuzione fisso dal quale egli non
può allontanarsi. Spetta al giudice nazionale, in primo luogo, verificare, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali
adottate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale, se il prezzo
di vendita al pubblico, raccomandato dal fornitore, non costituisca, in realtà, un prezzo di vendita fisso o minimo, e in
secondo luogo esaminare se il rivenditore disponga di una reale possibilità di ridurre tale prezzo di vendita raccomandato.
In particolare, esso deve verificare se un siffatto prezzo di vendita al pubblico non sia, in realtà, imposto mediante strumenti
diretti o occulti, come segnatamente la fissazione del margine di distribuzione del rivenditore o del livello massimo di sconti
che può concedere a partire dal prezzo di vendita raccomandato, ovvero mediante minacce, intimidazioni, avvertimenti, sanzioni
o incentivi.
(v. punti 78‑80, 84, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
2 aprile 2009 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Art. 81 CE – Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili – Esenzione – Regolamento (CEE) n. 1984/83 – Art. 12, n. 2 – Regolamento (CEE) n. 2790/1999 – Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) – Durata dell’esclusiva – Fissazione del prezzo di vendita al pubblico»
Nel procedimento C‑260/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
de Barcelona (Spagna) con decisione 13 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2007, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] IV Servicios SL
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal
sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] IV Servicios SL, dagli avv.ti A. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], abogados;
– per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dagli avv.ti J. A. de [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA] e I. Moreno-[OSCURATO:PERSONA], abogados;
– per il governo spagnolo, dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] e E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 81 CE, degli artt. 11 e 12 del regolamento (CEE)
della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie
di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, e – rettifica – GU 1984, L 79, pag. 38), come modificato dal regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 30 luglio 1997, n. 1582 (GU L 214, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 1984/83»), nonché degli
artt. 4, lett. a), e 5, lett. a), del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione
dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la [OSCURATO:PERSONA] IV Servicios SL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] IV»)
e la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito alla domanda di annullamento, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] IV, del rapporto
contrattuale complesso tra dette società, in quanto esso contiene clausole restrittive della concorrenza.
Contesto normativo comunitario
Il regolamento n. 1984/83
3
Il regolamento n. 1984/83 escludeva dall’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE talune categorie di accordi di acquisto
esclusivo e di pratiche concordate che erano generalmente idonee a soddisfare le condizioni previste al n. 3 di detto articolo,
in quanto, di regola, esse comportavano un miglioramento della distribuzione dei prodotti.
4
Secondo l’ottavo ed il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1984/83:
«(8) considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo
esclusivo di acquisto; che le restrizioni di concorrenza che oltre all’impegno di acquisto esclusivo vengono in tal modo ammesse
determina[no] una migliore ripartizione dei compiti fra le parti e obbligano il rivenditore a concentrare gli sforzi di vendita
sui prodotti oggetto del contratto; che nella misura in cui sono stipulate unicamente per la durata dell’accordo, queste restrizioni
sono in generale necessarie per ottenere i miglioramenti della distribuzione ricercati tramite l’esclusiva d’acquisto; che
altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire
i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti, non possono essere esentate ai sensi del
presente regolamento;
(…)
(13) considerando che [i contratti di stazione di servizio] si contraddistinguono generalmente per il fatto che, da un lato, il
fornitore concede al rivenditore cospicui vantaggi economici o finanziari in quanto gli versa contributi a fondo perduto,
gli concede o gli fa ottenere prestiti a condizioni più favorevoli di quelle del mercato, gli cede in affitto un’area o i
locali (...) per le pompe di benzina, mette a sua disposizione impianti tecnici o altre attrezzature o effettua altri investimenti
a favore del rivenditore, e, dall’altro, il rivenditore si vincola nei riguardi del fornitore con un impegno d’acquisto esclusivo
a lungo termine abbinato generalmente ad un divieto di concorrenza».
5
Le disposizioni particolari applicabili agli accordi relativi alle stazioni di servizio erano contenute agli artt. 10-13 del
regolamento n. 1984/83.
6
Ai sensi dell’art. 10 di tale regolamento:
«L’articolo [81], paragrafo 1, del Trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato
e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano
soltanto due imprese e nei quali l’una, il rivenditore, si impegna nei riguardi dell’altra, il fornitore, in cambio della
concessione di particolari vantaggi economici o finanziari, ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di
prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell’accordo, destinati alla rivendita
in una stazione di servizio specificata nell’accordo, soltanto da lui, o da un’impresa ad esso collegata, o da un’impresa
terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti».
7
L’art. 11 di detto regolamento così disponeva:
«Al rivenditore possono essere imposti, oltre all’obbligo di cui all’articolo 10, soltanto i seguenti obblighi restrittivi
della concorrenza:
a) l’obbligo di non rivendere nella stazione di servizio specificata nell’accordo carburanti per autoveicoli o combustibili forniti
da imprese terze;
b) l’obbligo di non utilizzare nella stazione di servizio precisat[a] nell’accordo lubrificanti o prodotti petroliferi connessi
offerti da imprese terze quando il fornitore o un’impresa ad esso collegata ha messo a disposizione del rivenditore o finanziato
un impianto per il cambio dell’olio [o] materiale per la lubrificazione degli autoveicoli;
c) l’obbligo di limitare la pubblicità dei prodotti forniti da imprese terze, all’interno e all’esterno della stazione di servizio,
in proporzione alla quota parte di detti prodotti nel fatturato globale della stazione di servizio;
d) l’obbligo di affidare esclusivamente al fornitore, o ad un’impresa [da] esso designata, la manutenzione degli impianti di
deposito o di distribuzione di prodotti petroliferi, di proprietà del fornitore o di un’impresa ad esso collegata o da questi
finanziati».
8
L’art. 12 del regolamento n. 1984/83 recitava:
«1. L’articolo 10 non si applica qualora:
(…)
c) l’accordo sia concluso per una durata indeterminata o superiore a dieci anni;
(…)
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), se l’accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto
o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza
previsti dal presente titolo [possono] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente
la stazione di servizio».
9
Il regolamento n. 1984/83 è scaduto il 31 dicembre 1999. Il 1° gennaio 2000 è entrato in vigore il regolamento n. 2790/1999,
che ha prorogato fino al 31 maggio 2000 l’applicazione delle esenzioni previste, tra l’altro, dal regolamento n. 1984/83.
Il regolamento n. 2790/1999
10
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2790/1999:
«Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di
detto articolo è dichiarato inapplicabile agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti
ciascuna, ai fini dell’accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono
alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (“gli accordi
verticali”).
La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel
campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1 (“le restrizioni verticali”)».
11
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2790/1999 così dispone:
«Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota
di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del
contratto».
12
L’art. 4, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 dispone che l’esenzione dal divieto previsto all’art. 81, n. 1, CE non si
applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il
controllo delle parti, hanno per oggetto:
«la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per
il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano
ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti».
13
L’art. 5 dello stesso regolamento recita:
«L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:
a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni; un obbligo
di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata; tuttavia,
tale limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali
e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo
di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente;
(…)».
14
Ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 2790/1999, come già precisato al punto 9 della presente sentenza, l’esenzione disposta
segnatamente dal regolamento n. 1984/83 è prorogata fino al 31 maggio 2000. Il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si
applica durante il periodo compreso tra il 1° giugno 2000 e il 31 dicembre 2001 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2000
che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento n. 2790/1999, ma soddisfano, invece, le condizioni di esenzione di
cui al regolamento n. 1984/83.
Causa principale e questioni pregiudiziali
15
[OSCURATO:PERSONA] IV gestisce una stazione di servizio in Spagna. Essa ha concluso il 26 ottobre 1989, come emerge dall’ordinanza di
rinvio, quattro contratti con la [OSCURATO:PERSONA], società fornitrice di prodotti petroliferi.
16
Il primo di tali contratti prevede la costituzione, a favore della [OSCURATO:PERSONA], di un diritto reale, chiamato «diritto di superficie»,
per una durata di 20 anni su un terreno appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] IV. Tale contratto autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a costruire su detto
terreno, entro un termine di due anni e mezzo, una stazione di servizio che diverrà di sua proprietà in cambio di un corrispettivo
a favore della [OSCURATO:PERSONA] IV. L’importo di tale corrispettivo è stato fissato in una mensilità di ESP 250 000 (pari a circa EUR
1 500), da corrispondere per 20 anni. Al termine di tale periodo ventennale, la stazione di servizio costruita dalla [OSCURATO:PERSONA]
diverrà proprietà della [OSCURATO:PERSONA] IV. Il termine ventennale sopra menzionato inizia a decorrere dalla data di operatività della
stazione di servizio. Conformemente al contratto, il diritto di superficie non può essere ceduto senza il consenso del proprietario
del terreno.
17
Il secondo è un contratto di affitto relativo alla stazione di servizio da costruire. Ai sensi di tale contratto la [OSCURATO:PERSONA]
cede alla [OSCURATO:PERSONA] IV l’uso e il godimento della stazione di servizio per un anno. Tuttavia, tale durata è prorogabile di mese
in mese, obbligatoriamente per il locatore, per tutto il periodo coperto dal contratto di fornitura in esclusiva che la [OSCURATO:PERSONA]
si impegna altresì a stipulare con la [OSCURATO:PERSONA] IV. In ogni caso, il contratto di affitto cesserà allo scadere del diritto di
superficie concesso alla [OSCURATO:PERSONA]. Il canone mensile a carico della [OSCURATO:PERSONA] IV ammonta a ESP 600 000 (circa EUR 3 600).
18
Il terzo di tali contratti, stipulato altresì per una durata ventennale, contiene un impegno di fornitura in esclusiva di
carburante ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] IV si impegna, a partire dal momento in cui le è stata consegnata la stazione di servizio,
a gestirla rifornendosi esclusivamente presso la [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzando il suo logo, i suoi colori, il suo marchio nonché la
sua insegna. Conformemente a tale contratto, la fornitura viene effettuata mediante vendita definitiva, di modo che il distributore
acquista la proprietà del combustibile a partire dal momento in cui il fornitore lo mette a sua disposizione nella stazione
di servizio e si impegna a rivenderlo in nome e per conto proprio, nonché a proprio rischio. In cambio dell’esclusività, la
[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a versare alla [OSCURATO:PERSONA] IV una mensilità pari a ESP 350 000 (circa EUR 2 100).
19
Inoltre, conformemente a tale stesso contratto, la [OSCURATO:PERSONA] si impegna a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] IV i prezzi di vendita al pubblico
raccomandati ed a garantire la loro competitività in base ai prezzi offerti in buona fede da altri concorrenti della regione. [OSCURATO:PERSONA] si impegna altresì a fissare il prezzo del carburante che fornisce al rivenditore alle condizioni più vantaggiose da
essa stipulate con altre stazioni di servizio che possano stabilirsi a Barcellona, senza che tale prezzo sia comunque superiore
al prezzo medio fissato da altri fornitori rilevanti sul mercato operanti a Barcellona.
20
Le parti nella causa principale hanno altresì convenuto di compensare gli importi reciprocamente dovuti in base ai suddetti
tre contratti. Ne deriva che, poiché gli importi ai quali le due parti sono tenute si compensano reciprocamente, nessuna delle
due parti è tenuta a versare alcunché all’altra.
21
Infine, con il quarto contratto, la [OSCURATO:PERSONA] accorda un prestito ipotecario pari a ESP 30 000 000 (circa EUR 180 300) alla [OSCURATO:PERSONA] IV,
la quale, a titolo di garanzia, iscrive un’ipoteca sul suo terreno per una durata ventennale, a condizione che sia costruita
la stazione di servizio.
22
Emerge dalla decisione di rinvio che, una volta stipulati tali quattro contratti, la stazione di servizio è stata effettivamente
costruita sul terreno appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] IV e rifornita in esclusiva dalla [OSCURATO:PERSONA] per i successivi dodici anni.
23
Il 6 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] IV ha proposto, dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona, un ricorso di annullamento
del rapporto giuridico costituito dai quattro contratti sopra descritti in quanto, da un lato, essi contengono clausole gravemente
restrittive della concorrenza, cioè, in particolare, una durata superiore alla durata massima consentita dal diritto comunitario
per gli accordi di fornitura in esclusiva. Dall’altro, il terzo contratto prevede la fissazione indiretta del prezzo di rivendita,
nonostante una pratica siffatta sia vietata dalle disposizioni dell’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] IV ha chiesto inoltre il rimborso
delle prestazioni reciproche delle parti, dopo deduzione degli importi già oggetto di ammortamento.
24
Poiché tale ricorso è stato integralmente respinto con sentenza 7 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] IV ha interposto appello dinanzi
al giudice del rinvio.
25
L’[OSCURATO:PERSONA] de Barcelona ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se, quando l’art. 12, n. 2, del [regolamento n. 1984/83] prevede che, “in deroga al paragrafo 1, lettera c), se l’accordo
riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto
al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [potranno] essere
imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio”, tale disposizione
si riferisca al caso in cui il fornitore è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, il
riferimento all’affitto della stazione di servizio si estenda a tutti quei titoli che conferiscano legalmente al fornitore
il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest’ultimo concederla in affitto allo stesso proprietario
del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi in esclusiva.
2) Se, qualora sia applicabile al caso in esame il [regolamento n. 2790/1999] quando l’art. 5 di quest’ultimo prevede che l’esenzione
non è applicabile se l’accordo di acquisto in esclusiva supera la durata di cinque anni, anche se “tale limite (…) non si
applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore
o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo di non concorrenza non sia
superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente”, tale disposizione vada interpretata nel
senso che, quando nomina l’affitto, si riferisce al caso in cui il fornitore che affitta è inizialmente proprietario del terreno
e delle istallazioni o, al contrario, se il riferimento all’affitto della stazione di servizio si estenda a tutti quei titoli
che conferiscano legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest’ultimo
affittarla allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli
accordi di acquisto in esclusiva.
3) Se, quando l’art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita, ed
il [regolamento n. 1984/83], all’ottavo ‘considerando’, enuncia che “altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed
in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita
o di scegliere i propri clienti, non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento”, dal momento che la fissazione
del prezzo di rivendita non compare fra le altre restrizioni alla concorrenza permesse ai sensi dell’art. 11 del medesimo
regolamento, tali disposizioni vadano interpretate nel senso che includono qualsiasi sorta di limitazione della libertà del
rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la circostanza che il fornitore fissi il margine
di distribuzione del gestore della stazione di servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra al rivenditore
alle condizioni più vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona, senza che tale
prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti sul mercato, aggiungendo il margine
minimo che si ritenga opportuno e ottenendo in tal modo il [prezzo di vendita al pubblico], che il fornitore non impone esplicitamente,
ma di cui raccomanda l’applicazione.
4) Se, quando l’art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita, e
l’art. 4, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 2790/1999] include fra le restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi
l’imposizione del prezzo di rivendita, tali disposizioni vadano interpretate nel senso di includere qualsiasi sorta di limitazione
della libertà del rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la circostanza che il fornitore
fissi il margine di distribuzione del gestore della stazione di servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra
al rivenditore alle condizioni più vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona,
senza che tale prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti sul mercato, aggiungendo
il margine minimo che si ritiene opportuno e ottenendo in tal modo il [prezzo di vendita al pubblico], che il fornitore non
impone esplicitamente, ma di cui raccomanda l’applicazione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
26
[OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a dichiarare irricevibile la domanda pregiudiziale per diversi motivi. In primo luogo, il giudice
del rinvio avrebbe omesso di fornire alla Corte informazioni essenziali sulla controversia principale, non consentendo a quest’ultima
di avere una visione precisa e fedele del contesto di fatto e di diritto della causa nell’ambito del quale dovrà pronunciarsi.
In secondo luogo, la domanda pregiudiziale non sarebbe giustificata in quanto le soluzioni delle questioni poste risulterebbero
chiaramente tanto dalla giurisprudenza comunitaria quanto da quella spagnola. Infine, le questioni poste non sarebbero rilevanti
ai fini della soluzione della controversia principale.
27
Il governo spagnolo solleva inoltre dubbi circa la ricevibilità parziale del rinvio pregiudiziale, sostenendo che i regolamenti
nn.
1984/83 e 2790/1999 non possono essere applicati simultaneamente. Di conseguenza, le questioni che fanno riferimento in particolare
all’interpretazione del regolamento n. 1984/83, cioè la prima e la terza questione, avrebbero un carattere puramente ipotetico
e dovrebbero essere dichiarate irricevibili.
28
A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali quale prevista dall’art. 234 CE,
spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità della futura
pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di
una decisione in via pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso
propone alla Corte (sentenze 7 gennaio 2003, causa C‑306/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, punto 88, nonché 14 dicembre 2006, causa
C‑217/05, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11987; in prosieguo: la «sentenza CEEES»,
punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
29
Secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il
giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da
esso sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenze 9 settembre 2004,
causa C‑72/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8027, punto 10; 17 febbraio 2005, causa C‑134/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1167,
punto 22, e sentenza CEEES, cit., punto 26).
30
Occorre al riguardo constatare che, se è vero che la decisione di rinvio non contiene talune indicazioni rilevanti per la
soluzione della controversia principale, la stessa decisione permette tuttavia di determinare la portata delle questioni pregiudiziali
ed il contesto in cui esse sono poste. Pertanto, malgrado tali lacune, la Corte dispone di elementi sufficienti per interpretare
le norme comunitarie di cui trattasi e per risolvere utilmente dette questioni. Inoltre, e in ogni caso, il contenuto delle
osservazioni sottoposte alla Corte nell’ambito della presente causa conferma la sufficienza delle informazioni sul contesto
di fatto e di diritto che hanno consentito alle parti nella causa principale e agli altri interessati di prendere utilmente
posizione sulle questioni poste.
31
L’irricevibilità della domanda pregiudiziale non può analogamente essere constatata sulla base del fatto che le soluzioni
delle questioni sollevate risultano, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], dall’esistenza di una giurisprudenza consolidata, tanto comunitaria
quanto nazionale. Infatti, anche supponendo che le questioni sollevate siano sostanzialmente identiche a quelle che già hanno
formato oggetto di una decisione pregiudiziale in un procedimento analogo, una circostanza del genere non impedisce in alcun
modo ad un giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e non ha l’effetto di rendere la Corte incompetente
a pronunciarsi su tali questioni (v., in tal senso, sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3415, punti 13
e 15). Tuttavia, in un caso siffatto, la Corte, ai sensi dell’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, in qualsiasi
momento, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente
sentenza o alla giurisprudenza pertinente.
32
Inoltre, il meccanismo del rinvio pregiudiziale istituito dall’art. 234 CE ha l’obiettivo, segnatamente, di assicurare la
buona applicazione e l’uniforme interpretazione del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri nonché di evitare
che si consolidi nello Stato membro di cui trattasi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme di detto diritto
(v. sentenze 15 settembre 2005, causa C‑495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151, punto 38, e 12 giugno 2008, causa
C‑458/06, [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).
33
Quando le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte
è quindi, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale
tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri consultivi su questioni
generali o astratte, che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con i reali termini o
con l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire
una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza CEEES, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
34
Tuttavia, tale caso non si verifica nella causa principale. È sufficiente, infatti, constatare che dalla decisione di rinvio
emerge chiaramente che la soluzione delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio gli sarà necessaria per determinare
se il rapporto contrattuale di cui trattasi nella causa principale potesse beneficiare dell’esenzione per categorie prevista
dai regolamenti nn.
1984/83 e 2790/1999.
35
A tale riguardo, deve altresì essere respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le questioni pregiudiziali non sono rilevanti
per la soluzione della controversia principale, in quanto, per poter considerare che un accordo è contrario alle norme sulla
concorrenza, non è sufficiente dimostrare che le clausole in esso contenute sono incompatibili con un regolamento di esenzione
per categorie, ma occorre altresì che tali clausole siano effettivamente in contrasto con le disposizioni dell’art. 81 CE.
36
Se è certamente esatto che i regolamenti di esenzione si applicano nei limiti in cui gli accordi contengano restrizioni della
concorrenza che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, ciò non toglie che spesso è più pratico verificare
in primo luogo se tali regolamenti siano applicabili ad un accordo determinato per evitare, in caso affermativo, un esame
economico e giuridico complesso che consenta di determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’art. 81,
n. 1, CE. In ogni caso, dalla giurisprudenza inaugurata dalla citata sentenza Cilfit e a. emerge che il giudice del rinvio
avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno e che dovrebbe applicare una disposizione
del diritto comunitario ad una controversia pendente dinanzi ad esso non è tenuto ad interrogare la Corte sull’interpretazione
di tale disposizione qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto da una giurisprudenza consolidata della
Corte, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta
identità delle questioni controverse.
37
Infine, anche l’argomento del governo spagnolo relativo alla parziale irricevibilità della domanda pregiudiziale a causa del
carattere teorico delle due questioni attinenti all’interpretazione del regolamento n. 1984/83 deve essere respinto.
38
Infatti, se è pacifico che tale regolamento è scaduto il 31 dicembre 1999, ciò non toglie che l’esenzione da esso prevista
abbia continuato ad applicarsi fino al 31 maggio 2000 in forza del regolamento n. 2790/1999. Quest’ultimo regolamento ha istituito
inoltre un periodo transitorio, scaduto il 31 dicembre 2001, durante il quale il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE non
si applicava agli accordi in vigore al 31 maggio 2000 che soddisfacevano le condizioni di esenzione previste non da quest’ultimo
regolamento, bensì dal regolamento n. 1984/83. Pertanto, dato che i contratti controversi sono stati conclusi nel 1989 e che
la loro esecuzione si è protratta fino alla proposizione del ricorso da parte della [OSCURATO:PERSONA] IV nel 2004, occorre esaminare se
le condizioni di esenzione fossero applicabili ai sensi tanto del regolamento n. 1984/83 quanto del regolamento n. 2790/1999,
affinché il giudice nazionale possa determinare, eventualmente, se tali contratti fossero conformi al diritto della concorrenza
durante tutta la loro durata di esecuzione, ovvero se fossero viziati da nullità a partire da un determinato momento.
39
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla prima e sulla seconda questione, relative alla durata dell’esclusiva
40
Con le prime due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, da
un lato, e l’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono,
ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, che un accordo di esclusività superi i limiti temporali previsti da tali
regolamenti soltanto nell’ipotesi in cui il fornitore sia inizialmente il proprietario tanto del terreno sul quale sorge la
stazione di servizio quanto di quest’ultima, ovvero se sia sufficiente che il diritto di proprietà del fornitore comprenda
la sola stazione di servizio da esso concessa in affitto al proprietario del terreno.
41
Dato che il tenore letterale delle due disposizioni di cui trattasi non è identico, occorre analizzare separatamente tali
due regolamenti.
Sull’interpretazione del regolamento n. 1984/83
42
Occorre rammentare che il regolamento n. 1984/83 prevedeva l’applicazione dell’art. 81, n. 3, CE a talune categorie di accordi
di acquisto esclusivo che potevano rientrare nell’ambito del divieto di cui al n. 1 dello stesso articolo, conclusi tra due
imprese al fine di rivendere prodotti petroliferi presso stazioni di servizio.
43
Oltre alle condizioni per l’applicazione dell’esenzione stabilite agli artt. 10 e 11 di detto regolamento, l’art. 12, n. 1,
lett. c), di quest’ultimo afferma che il regolamento n. 1984/83 non si applica agli accordi di stazione di servizio qualora
la loro durata sia indeterminata o superiore a dieci anni. Tuttavia, l’art. 12, n. 2, dello stesso regolamento precisa che,
«[i]n deroga al paragrafo 1, lettera c), se l’accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto
o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza
previsti [dalle disposizioni applicabili ad accordi relativi a stazioni di servizio] [possono] essere imposti al rivenditore
per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio».
44
Dal tenore letterale dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 deriva quindi che l’applicazione di tale regolamento è
possibile qualora si tratti di un accordo relativo ad una stazione di servizio avente una durata di esecuzione superiore a
dieci anni, a condizione che il fornitore abbia concesso in affitto al rivenditore la stazione di servizio o gliela abbia
concessa in libera disponibilità di diritto o di fatto.
45
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] IV e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ritengono che il beneficio del regime derogatorio previsto da
detta disposizione debba essere subordinato alla duplice condizione che il fornitore abbia la proprietà tanto della stazione
di servizio quanto del terreno sul quale essa è stata costruita.
46
[OSCURATO:PERSONA] IV chiarisce la propria posizione ricordando, da un lato, la giurisprudenza secondo cui i regolamenti di esenzione
per categorie devono essere interpretati restrittivamente, per evitare che i loro effetti si estendano ad accordi o situazioni
che non sono diretti a disciplinare (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1995, causa C‑70/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑3439, punto 28, e 28 aprile 1998, causa C‑306/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1983, punto 32).
47
Essa ritiene, dall’altro, che i vantaggi accordatile dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè la messa a disposizione della stazione di servizio
e la concessione di un prestito a condizioni di favore, rientrino tra le ipotesi previste agli artt. 10 e 12, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 1984/83, di modo che l’accordo di acquisto esclusivo e di non concorrenza può avere solo una durata massima
di dieci anni. La conclusione di diversi contratti incrociati tra il fornitore ed il rivenditore, il cui effetto è di blindare
il mercato, sarebbe diretta ad estendere artificiosamente l’ambito di applicazione dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83
ad ipotesi che non possono essere assimilate a quella prevista da detta disposizione.
48
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’illimitata esclusività di acquisto a carico del rivenditore, prevista nell’ambito di accordi di
non concorrenza o di acquisto in esclusiva, è giustificata alla luce delle contropartite non solo «particolarmente rilevanti»,
ma altresì «assolute» a carico del fornitore, nel senso che il rivenditore accede ad un’attività senza procedere al minimo
investimento o al minimo pagamento. Una situazione in cui tanto i terreni quanto i locali appartengono al rivenditore sarebbe
difficilmente compatibile con il regime eccezionale previsto all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83.
49
[OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che, considerata l’esistenza di una continuità tra il regolamento n. 1984/83 ed il regolamento
n. 2790/1999, questi ultimi dovrebbero essere interpretati nello stesso modo, sebbene siano formulati diversamente e l’ultimo
dei due precisi chiaramente che l’esenzione da esso prevista si applica solo se il fornitore è il proprietario tanto del terreno
quanto dei locali in cui i beni o i servizi oggetto del contratto sono venduti dal rivenditore.
50
Un’argomentazione siffatta non può essere accolta.
51
Se è vero che le disposizioni a carattere derogatorio di un regolamento di esenzione per categorie non possono formare oggetto
di interpretazione estensiva, ciò non toglie che le disposizioni di cui trattasi sono formulate in modo chiaro e non equivoco.
52
Infatti, la duplice condizione secondo cui il fornitore dovrebbe avere la proprietà tanto della stazione di servizio quanto
del terreno sul quale essa è costruita non risulta, a differenza di quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA] IV e dalla [OSCURATO:PERSONA], né
dalla parte dispositiva del regolamento n. 1984/83 né dal suo preambolo.
53
Il tredicesimo ‘considerando’ di detto regolamento menziona, tra i vantaggi economici e finanziari accordati dal fornitore
al rivenditore, la concessione di un terreno o di locali per la gestione di una stazione di servizio, ma non la concessione
di entrambi tali beni. In ogni caso, poiché l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 ha menzionato solo l’ipotesi in cui
il fornitore ha concesso la stazione di servizio in affitto, o gliene ha concesso il godimento di diritto o di fatto, la Corte
non può ridurre la portata di tale disposizione aggiungendovi una condizione supplementare che essa non contiene.
54
Per quanto riguarda i particolari vantaggi economici e finanziari di cui all’art. 10 del regolamento n. 1984/83, risulta dalla
sentenza 11 settembre 2008, causa C‑279/06, CEPSA (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54), che essi devono essere
non solo abbastanza rilevanti da giustificare una fornitura in esclusiva per una durata di dieci anni, ma anche idonei a comportare
un miglioramento della distribuzione, a facilitare l’installazione o l’ammodernamento della stazione di servizio e a ridurre
i costi di distribuzione.
55
Occorre constatare che il vantaggio previsto all’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 assume una rilevanza particolare
al riguardo poiché facilita notevolmente l’accesso del rivenditore alla rete di distribuzione, minimizzando i suoi costi di
installazione e di distribuzione. Tuttavia, né il testo di tale regolamento né il suo obiettivo o la sua economia consentono
di affermare, come ritiene la [OSCURATO:PERSONA], che l’applicazione di detto art. 12, n. 2, è soggetta ad una condizione supplementare,
cioè che il rivenditore sia liberato da qualsiasi pagamento o investimento rispetto alla sua attività economica in qualità
di gestore della stazione di servizio.
56
Va altresì respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la duplice condizione, esplicitamente prevista all’art. 5, lett. a),
del regolamento n. 2790/1999, esisteva già nello spirito dell’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83.
57
Infatti, risulta che il regolamento n. 1984/83 avesse un ambito di applicazione autonomo e più ristretto rispetto a quello
del regolamento n. 2790/1999, in quanto conteneva disposizioni particolari applicabili ad accordi relativi a stazioni di servizio.
Le condizioni per l’applicazione dell’art. 81, n. 3, CE a tale categoria di accordi ai sensi del regolamento n. 1984/83 erano
quindi diverse da quelle previste dal regolamento n. 2790/1999, tanto per la durata massima di fornitura in esclusiva quanto
per il potere di mercato delle imprese di cui trattasi.
58
Inoltre, dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] al quesito scritto formulato dalla Corte emerge altresì che la modifica della deroga
della durata massima di esclusività risultante dal regolamento n. 2790/1999 è stata decisa in seguito alla consultazione pubblica
lanciata il 24 settembre 1999 e che il progetto di detto regolamento nella sua versione iniziale non aveva previsto una duplice
condizione.
59
Ne consegue che l’applicazione della duplice condizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modo giustificata.
60
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 12, n. 2, del regolamento
n. 1984/83 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga che esso prevedeva, tale disposizione
non esigeva che il fornitore fosse proprietario dell’area sulla quale ha costruito la stazione di servizio che ha concesso
in affitto al rivenditore.
Sull’interpretazione del regolamento n. 2790/1999
61
Il regolamento n. 2790/1999 enuncia le condizioni alle quali l’art. 81, n. 3, CE si applica a categorie di accordi verticali
e di pratiche concordate, ma non contiene disposizioni particolari relative ad accordi di stazioni di servizio. Conformemente
al suo art. 3, n. 1, di detto regolamento l’esenzione prevista da quest’ultimo si applica a condizione che la quota di mercato
detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto.
62
A tale riguardo, occorre precisare che spetta al giudice del rinvio verificare, prima di procedere ad un esame sulla base
di altre condizioni previste da tale regolamento, se la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] non superasse, a partire dall’entrata
in vigore del regolamento n. 2790/1999, il 30% del mercato rilevante, tenendo conto della sua eventuale partecipazione, come
indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] IV e dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte, nel capitale sociale degli altri fornitori dei prodotti petroliferi
sullo stesso mercato.
63
L’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 dispone che la limitazione della durata dell’obbligo di non concorrenza a
cinque anni non è applicabile se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali e terreni di
proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo di
non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente.
64
Dal tenore letterale di quest’ultima disposizione risulta che l’applicazione della deroga da essa prevista è possibile, nel
caso di accordi di stazioni di servizio, in due situazioni, cioè nell’ipotesi in cui il fornitore sia proprietario tanto della
stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita, e nell’ipotesi in
cui il fornitore affitti il terreno e la stazione di servizio presso terzi non collegati al rivenditore per poi subaffittarli
a quest’ultimo.
65
Una siffatta modifica nelle condizioni per l’applicazione della deroga, come indicato al punto 58 della presente sentenza,
è stata adottata in seguito ad osservazioni presentate dalle parti interessate in merito al progetto del regolamento di esenzione
per categorie sottoposto alla consultazione pubblica. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], essa è stata motivata dalla lotta contro le
pratiche abusive e, in particolare, dalla volontà di evitare che potesse essere elusa la durata massima fissata dal regolamento
per le clausole di esclusività.
66
In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, risulta che non sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione
dell’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui il diritto di superficie le conferisce la proprietà non solo della stazione di servizio, ma anche del terreno
sul quale essa è costruita. Poiché la nozione di «diritto di superficie» rientra nel regime della proprietà di diritto nazionale,
il detto giudice è tenuto a determinarne la portata.
67
Qualora tale giudice giungesse alla conclusione che gli accordi conclusi tra le parti della causa principale soddisfano le
condizioni per l’esenzione previste dal regolamento n. 1984/83, ma non quelle previste dal regolamento n. 2790/1999, occorrerà
considerarli esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE fino al 31 dicembre 2001, in forza del regime transitorio
previsto dall’art. 12 del regolamento n. 2790/1999.
68
Tuttavia, qualora un accordo non soddisfi tutte le condizioni previste da un regolamento di esenzione, esso ricade nel divieto
di cui all’art. 81, n. 1, CE solo se ha per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza all’interno
del mercato comune e se può pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. In quest’ultimo caso, e in mancanza di esenzione
individuale ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, tale accordo sarebbe nullo di pieno diritto, conformemente al n. 2 dello stesso
articolo (v., in tal senso, sentenze 30 aprile 1998, causa C‑230/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2055, punto 48, e CEPSA, cit.,
punto 72).
69
Risulta da quanto precede che la seconda questione deve essere risolta dichiarando che l’art. 5, lett. a), del regolamento
n. 2790/1999 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, tale disposizione
esige che il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del
terreno sul quale essa è costruita o, nel caso in cui non ne sia il proprietario, che affitti tali beni presso terzi non collegati
al rivenditore.
Sulla terza e sulla quarta questione, relative alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico
70
Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le clausole
contrattuali relative ai prezzi di vendita dei prodotti al pubblico, come quelle di cui trattasi nella causa principale, siano
vietate dall’art. 81, n. 1, lett. a), CE e non possano beneficiare dell’applicazione del regime di esenzione per categorie
ai sensi, in particolare, dell’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1984/83, o dell’art. 4, lett. a), del regolamento
n. 2790/1999, secondo i rispettivi ambiti di applicazione ratione temporis di tali regolamenti.
71
Occorre rammentare che l’art. 81, n. 1, lett. a), CE vieta, tra l’altro, tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare
il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza all’interno del mercato comune, in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i
prezzi d’acquisto o di vendita.
72
Il regolamento n. 1984/83 indica che, come emerge dal contenuto del suo ottavo ‘considerando’, non possono essere esentate
ai sensi delle sue disposizioni le disposizioni restrittive della concorrenza che esso non autorizza e, in particolare, quelle
che limitano la libertà del rivenditore di determinare i suoi prezzi di rivendita.
73
Per quanto riguarda questo stesso regolamento, la Corte ha già dichiarato che il suo art. 11 elencava in modo esaustivo gli
obblighi che, oltre alla clausola di esclusiva, potevano essere imposti al rivenditore, tra i quali non compariva la fissazione
del prezzo di vendita al pubblico. Di conseguenza, un siffatto obbligo non è coperto dall’esenzione prevista dall’art. 10
di tale regolamento (v. citate sentenze CEEES, punto 64, e CEPSA, punto 65).
74
Per quanto riguarda il regolamento n. 2790/1999, il suo art. 4, lett. a), sancisce che l’esenzione per categorie non si applica
agli accordi verticali che hanno per oggetto «la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo
di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo
di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni
esercitate o incentivi offerti da una delle parti».
75
Ne discende che non possono beneficiare del regime di esenzione per categorie istituito dai regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999
gli accordi con cui il fornitore fissa il prezzo di vendita al pubblico o impone un prezzo minimo di vendita. Al contrario,
ai sensi di detto art. 4, lett. a), il fornitore resta libero di raccomandare al rivenditore un prezzo di vendita o di imporgli
il prezzo massimo di vendita.
76
Secondo il giudice del rinvio, l’accordo di fornitura in esclusiva di carburanti prevede che la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, determini
il prezzo del carburante che fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] IV alle condizioni più vantaggiose negoziate con altre stazioni di servizio
che possono stabilirsi a Barcellona e, dall’altro, garantisca che tale prezzo non è in nessun caso superiore alla media del
prezzo fissato da altri fornitori rilevanti sul mercato. Aggiungendo a tale prezzo un margine di distribuzione del gestore
della stazione di servizio da essa ritenuto appropriato, la [OSCURATO:PERSONA] ottiene così il prezzo di vendita al pubblico, che raccomanda
quindi alla [OSCURATO:PERSONA] IV.
77
La prima clausola di tale contratto riguarda il prezzo che la [OSCURATO:PERSONA] IV è tenuta a versare per la fornitura di carburanti,
la cui determinazione rientra nella competenza delle parti contrattuali e non pregiudica il gioco della concorrenza.
78
Quanto al prezzo di vendita al pubblico, risulta dal contenuto stesso della seconda clausola contrattuale che tale prezzo
non è imposto, bensì raccomandato dal fornitore, senza che sia stipulato neanche un prezzo massimo di vendita. Il modo di
calcolare tale prezzo di vendita raccomandato è, a tale riguardo, senza importanza, purché sia lasciato al rivenditore un
margine di libertà che gli consenta di determinare effettivamente il prezzo di vendita. Tuttavia, tale libertà farebbe difetto
nel caso in cui il fornitore imponesse al rivenditore un margine di distribuzione fisso dal quale egli non può allontanarsi.
79
Considerata la ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito della cooperazione istituita dall’art. 234 CE,
spetta al giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta della controversia sottopostagli, la valutazione,
nella causa principale, delle modalità di fissazione del prezzo di vendita al pubblico. Ad esso spetta, in particolare, verificare,
tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali adottate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento
delle parti nella causa principale, se il prezzo di vendita al pubblico, raccomandato dal fornitore, non costituisca, in realtà,
un prezzo di vendita fisso o minimo (v., in tal senso, sentenza CEPSA, cit., punti 67 e 70).
80
Spetta inoltre al giudice del rinvio esaminare se il rivenditore disponga di una reale possibilità di ridurre tale prezzo
di vendita raccomandato. In particolare, esso deve verificare se un siffatto prezzo di vendita al pubblico non sia, in realtà,
imposto mediante strumenti diretti o occulti, come segnatamente la fissazione del margine di distribuzione del rivenditore
o del livello massimo di sconti che può concedere a partire dal prezzo di vendita raccomandato, ovvero mediante minacce, intimidazioni,
avvertimenti, sanzioni o incentivi (v., in tal senso, sentenza CEPSA, cit., punto 71).
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Qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] IV era tenuta, in realtà, al rispetto di un prezzo di
vendita fisso o minimo imposto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’accordo di fornitura in esclusiva di carburanti non potrebbe beneficiare dell’esenzione
per categorie, né ai sensi del regolamento n. 1984/83, né ai sensi del regolamento n. 2790/1999.
82
Tuttavia, come rammentato al punto 68 della presente sentenza, la fissazione del prezzo di vendita al pubblico, pur costituendo
una restrizione della concorrenza espressamente prevista all’art. 81, n. 1, lett. a), CE, fa rientrare detto accordo nel divieto
enunciato in tale disposizione solo nei limiti in cui ne ricorrano tutte le altre condizioni di applicazione, cioè che tale
accordo abbia lo scopo o l’effetto di restringere sensibilmente la portata della concorrenza all’interno del mercato comune
e che sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (v., in tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 48, e CEPSA,
punto 42).
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Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, gli accordi di acquisto esclusivo, occorre ricordare la giurisprudenza della
Corte secondo cui, se tali accordi non abbiano lo scopo di restringere la concorrenza, ai sensi dell’art. 81 CE, occorre tuttavia
verificare se non abbiano lo scopo di impedirla, di restringerla o di falsarne il gioco. La valutazione degli effetti di un
accordo di acquisto esclusivo implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico in seno
al quale esso si colloca e nel quale esso può concorrere insieme ad altri ad un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza.
Occorre conseguentemente esaminare gli effetti che tale contratto produce, in combinazione con altri contratti dello stesso
tipo, sulle possibilità per i concorrenti nazionali o originari di altri Stati membri, di inserirsi nel mercato di riferimento
o di espandere la loro quota di mercato (v. sentenze 28 febbraio 1991, causa C‑234/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑935, punti 13-15;
7 dicembre 2000, causa C‑214/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11121, punto 25, e CEPSA, cit., punto 43).
84
Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la terza e la quarta questione dichiarando che le clausole contrattuali relative
ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono beneficiare dell’esenzione per
categorie ai sensi dei regolamenti nn.
1984/83 e 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita
e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario,
siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti,
ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore.
Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni
contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all’applicazione dell’articolo
[81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) della
[OSCURATO:PERSONA] 30 luglio 1997, n. 1582, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga che esso
prevedeva, tale disposizione non esigeva che il fornitore fosse proprietario dell’area sulla quale ha costruito la stazione
di servizio che ha concesso in affitto al rivenditore.
2)
L’art. 5, lett. a), del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo
81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso
che, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, tale disposizione esige che il fornitore sia proprietario tanto
della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita o, nel caso
in cui non ne sia il proprietario, che affitti tali beni presso terzi non collegati al rivenditore.
3)
Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono
beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento n.
1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre
un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità
di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni
se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o
ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti
vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico
e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.