CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22034/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29157/2017R.G. proposto da C.A.M.A.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22/A, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1165/2017, pubblicata il 22.9.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.6.2020 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. , non deve provvedersi sulle spese, non avendo la resistente svolto difese. Oggetto: pagamento P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.6.