CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 30773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di VASTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituti) Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso) 'tette le memorie degli Avv.Leva e Mastrangelo per l'imputato e Avv.Muratore per la parte civile, Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 27 gennaio 2022 il Tribunale di Vasto ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Vasto del 21 giugno 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge, oltre che al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, perché ritenuto colpevole del delitto di invasione di edificio. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con quattro motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.633 cod. pen. ascritto all'imputato poiché il Tribunale non ha considerato che l'imputato, e non la parte civile [OSCURATO:PERSONA], è proprietario del cortile conteso mentre Russo è proprietario di un immobile che solo si affaccia sull'area. Il Tribunale ha altresì ignorato che a [OSCURATO:PERSONA] non può essere riconosciuto nemmeno il possesso dell'area; - violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 633 cod. pen., nonché art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per non aver scrutinato l'assenza dell'elemento soggettivo e per aver ignorato l'esito del procedimento che escludeva il possesso del cortile da parte della persona offesa. - violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533 e 530, comma 2 cod. proc. pen., per non aver valutato la sussistenza di un ragionevole dubbio della fondatezza dell'accusa; - violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'improcedibilità dell'azione per tardività della querela. Diversamente da quanto opinato in sentenza, l'occupazione non è stata clandestina poiché è stata preceduta dalla affissione di un avviso pubblico fin da prima dell'inizio dei lavori. 1.3 Con memoria del 23 febbraio 2023 l'imputato, a mezzo degli [OSCURATO:PERSONA] e Mastrangelo, ha richiamato i motivi di ricorso confermando le conclusioni dell'atto di impugnazione. Con memoria del 13 febbraio 2023 la parte civile, a mezzo del difensore Avv.Muratore ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, chiedendo altresì la liquidazione delle spese della parte civile, indicate in apposita nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Manifestamente infondati sono i primi tre - collegati - motivi di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (contestato in tutti quattro i motivi, nei primi due unitamente al vizio di motivazione), il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Tuttavia, il loro esame porterebbe questa Corte alla rivalutazione del giudizio di merito, funzione che le è preclusa perché si risolverelbbe nella introduzione di un terzo grado di giudizio in sostituzione del giudizio di legittimità. Peraltro, la motivazione fornita dal giudice d'appello è del tutto logica ove afferma, sulla base dell'esame della documentazione catastale comprensiva delle planimetrie, che il bene acquistato dall'imputato non risultava dotato dell'area cortilizia occupata che invece risultava accessoria, quanto meno in condominio, alla proprietà del querelante. Pertinente è poi l'osservazione di supporto che mentre il Russo aveva accesso al cortile in contesa (alla cui manutenzione altresì provvedeva, così di fatto attuando una forma di possesso), l'immobile ceduto al [OSCURATO:PERSONA] non era dotato di alcun accesso all'area se non a mezzo di una finestra dotata di grata, a dimostrazione della sussistenza di una condizione risalente di reciproca incomunicabilità delle aree. La motivazione a pg.4 e 5 dà conto anche in forma sintetica ma chiara delle ragioni per cui la condotta dell'imputato integri la fattispecie contestata anche sotto il profilo soggettivo. La volontà intenzionale di occupare l'area con la realizzazione di una apertura sul muro e di basamento in calcestruzzo nel cortile con sovrastante serbatoio è ritenuta sufficiente a integrare l'elemento soggettivo del reato, con valutazione scevra da manifesta illogicità ed immune dai vizi formulati dal secondo motivo di ricorso. Il terzo motivo, che si limita a invocare l'insufficienza della prova, è ripetitivo e pertanto generico. 3. Infine, il ricorso è inammissibile anche in relazione all'ultimo motivo addotto, inerente alla tempestività della querela. Il motivo infatti risulta aspecifico in quanto non si confronta adeguatamente con il passaggio di pg.5 della impugnata senl:enza, ove il profilo in contestazione viene affrontato correttamente evidenziando che, per la natura permanente del reato, v'è consumazione dello stesso fin tanto che lo stato di occupazione dell'immobile invaso perdura. D'altronde, la spiegazione ivi illustrata si conforma all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità e di questa stessa sezione, che ha anche di recente affermato che «è da ritenersi tempestiva la querela per il reato dd invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione» (sent. n. 20132 del 11 aprile 2018, imp. [OSCURATO:PERSONA]. 274671 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equital:ivamente fissata. Infine, l'imputato va condannato altresì al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso richieste e liquidate nella misura indicata nel dispositivo, oltre ad accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 31586/00, oltre accessori di legge. Così 1eciso in Roma, 1 marzo 2023 Il C nsigliere estensow.e [OSCURATO:PERSONA] ncesco [OSCURATO:PERSONA] geltrani [OSCURATO:PERSONA] S