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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 45706/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/12/2021 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità del reato di violenza privata.

Lamenta in proposito il ricorrente come la condotta qualificata ai sensi dell'art. 610 c.p. fosse all'evidenza diretta ad esercitare il diritto di proprietà sul fondo utilizzato dal vicino per accedere al proprio, rimanendo così integrato l'elemento soggettivo tipico del diverso reato di cui all'art. 392 c.p.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito alla mancata confutazione da parte della Corte territoriale delle argomentazioni svolte con la memoria depositata il 2 dicembre 2021 sviluppando le censure proposte con il gravame di merito con riguardo all'insussistenza del dolo del reato di violenza privata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. In particolare è fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo.

All'imputato è contestato di avere, con una prima condotta, impedito ad un operaio incaricato dalla persona offesa di uscire dal fondo di quest'ultima serrando con una catena ed un lucchetto il cancello posto sul confine con il fondo dell'imputato, nonché di aver provveduto il giorno successivo a sostituire la serratura di detto cancello, impedendo così alla persona offesa di accedere al proprio fondo.

E' dunque pacifico, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza, che il reato di violenza privata è stato ritenuto in riferimento al primo episodio e quello di esercizio arbitrario in relazione al secondo.

Escluso dunque che sia stata ritenuto il concorso formale tra i due reati, come peraltro si evince dalla stessa imputazione dove è stato contestato il secondo comma dell'art. 81 c.p., la questione sostanzialmente posta dal ricorrente riguarda esclusivamente la qualificazione giuridica del primo fatto, giacchè l'affermazione di responsabilità dell'imputato per quello consumato il giorno successivo non è stata oggetto di impugnazione.Ciò premesso, va allora ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 c.p. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584).

Ne consegue, che già sulla base delle risultanze processuali esposte in sentenza, risulta evidente come l'imputato abbia agito con la medesima intenzione che ha animato la condotta consumata il giorno successivo, ossia riaffermare la titolarità esclusiva del diritto di accedere al proprio fondo, escludendo la configurabilità di una servitù di passaggio in favore del proprietario di quello vicino.

Né rileva in senso contrario il fatto che vittima del primo episodio sia stato un soggetto terzo e non direttamente il proprietario del fondo vicino, atteso che tale soggetto si trovava su tale fondo su incarico di quest'ultimo, che ha dunque in tal senso esercitato le facoltà inerenti al proprio diritto invece contestato dall'imputato.

In tal senso erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto configurabile, con riguardo al primo episodio, il reato di violenza privata, atteso che il fatto in questione integra anche il reato di cui all'art. 392 c.p., ricorrendo dunque una ipotesi di concorso apparente di norme incriminatrici da risolversi in favore di quella da ultima citata, certamente speciale rispetto a quella di cui all'art. 610 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 49025 del 23/06/2017, Iannantuono, Rv. 271272; Sez. 6, Sentenza n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113339).

3. Deve a questo punto rilevarsi come, in riferimento al reato consumato il 10 maggio 2013 — l'unico che ha costituito oggetto di ricorso - sia maturato nel frattempo il termine di prescrizione, rilevabile in ragione della ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso.

Ne consegue che limitatamente a tale reato, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 392 c.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per la ragione evidenziata e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, posto che, ritenuta la continuazione tra i due reati originariamente contestati, i giudici del merito hanno ritenuto più grave quello nel frattempo estintosi per prescrizione.

Il ricorso deve invece essere rigettato agli effetti civili, in quanto la riqualificazione del primo dei fatti in contestazione non incide sulla condanna generica al risarcimento pronunziata nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamente al fatto commesso il 10 maggio 2013, per essere il reato estinto per prescrizione.

Annulla la stessa sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/12/2021 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità del reato di violenza privata. Lamenta in proposito il ricorrente come la condotta qualificata ai sensi dell'art. 610 c.p. fosse all'evidenza diretta ad esercitare il diritto di proprietà sul fondo utilizzato dal vicino per accedere al proprio, rimanendo così integrato l'elemento soggettivo tipico del diverso reato di cui all'art. 392 c.p. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito alla mancata confutazione da parte della Corte territoriale delle argomentazioni svolte con la memoria depositata il 2 dicembre 2021 sviluppando le censure proposte con il gravame di merito con riguardo all'insussistenza del dolo del reato di violenza privata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare è fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo. All'imputato è contestato di avere, con una prima condotta, impedito ad un operaio incaricato dalla persona offesa di uscire dal fondo di quest'ultima serrando con una catena ed un lucchetto il cancello posto sul confine con il fondo dell'imputato, nonché di aver provveduto il giorno successivo a sostituire la serratura di detto cancello, impedendo così alla persona offesa di accedere al proprio fondo. E' dunque pacifico, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza, che il reato di violenza privata è stato ritenuto in riferimento al primo episodio e quello di esercizio arbitrario in relazione al secondo. Escluso dunque che sia stata ritenuto il concorso formale tra i due reati, come peraltro si evince dalla stessa imputazione dove è stato contestato il secondo comma dell'art. 81 c.p., la questione sostanzialmente posta dal ricorrente riguarda esclusivamente la qualificazione giuridica del primo fatto, giacchè l'affermazione di responsabilità dell'imputato per quello consumato il giorno successivo non è stata oggetto di impugnazione.Ciò premesso, va allora ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - che ugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - non nella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 c.p. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584). Ne consegue, che già sulla base delle risultanze processuali esposte in sentenza, risulta evidente come l'imputato abbia agito con la medesima intenzione che ha animato la condotta consumata il giorno successivo, ossia riaffermare la titolarità esclusiva del diritto di accedere al proprio fondo, escludendo la configurabilità di una servitù di passaggio in favore del proprietario di quello vicino. Né rileva in senso contrario il fatto che vittima del primo episodio sia stato un soggetto terzo e non direttamente il proprietario del fondo vicino, atteso che tale soggetto si trovava su tale fondo su incarico di quest'ultimo, che ha dunque in tal senso esercitato le facoltà inerenti al proprio diritto invece contestato dall'imputato. In tal senso erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto configurabile, con riguardo al primo episodio, il reato di violenza privata, atteso che il fatto in questione integra anche il reato di cui all'art. 392 c.p., ricorrendo dunque una ipotesi di concorso apparente di norme incriminatrici da risolversi in favore di quella da ultima citata, certamente speciale rispetto a quella di cui all'art. 610 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 49025 del 23/06/2017, Iannantuono, Rv. 271272; Sez. 6, Sentenza n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113339). 3. Deve a questo punto rilevarsi come, in riferimento al reato consumato il 10 maggio 2013 — l'unico che ha costituito oggetto di ricorso - sia maturato nel frattempo il termine di prescrizione, rilevabile in ragione della ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso. Ne consegue che limitatamente a tale reato, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 392 c.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per la ragione evidenziata e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, posto che, ritenuta la continuazione tra i due reati originariamente contestati, i giudici del merito hanno ritenuto più grave quello nel frattempo estintosi per prescrizione. Il ricorso deve invece essere rigettato agli effetti civili, in quanto la riqualificazione del primo dei fatti in contestazione non incide sulla condanna generica al risarcimento pronunziata nel merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamente al fatto commesso il 10 maggio 2013, per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta i
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