CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma il 16 dicembre 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto presso la propria abitazione un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo di gr.100, una busta di plastica contenente inflorescenze del tipo marijuana di peso lordo pari a gr. 102 nonché una busta di plastica contenente marijuana pari a gr.4 e infine un ulteriore frammento di hashish pari a gr.20 con recidiva semplice in Roma il 25 ottobre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione degli artt. 73 T.U. Stup. e 192 cod. proc. pen. nonché per manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta finalità di spaccio. Il ricorrente nota che il giudice di primo grado ha attribuito rilievo decisivo al dato ponderale della sostanza stupefacente mentre la Corte di appello ha ritenuto che la finalità di spaccio fosse desumibile dal fatto che l'imputato non avesse denaro sufficiente per sostentarsi e che avesse bisogno di almeno 1000 euro al mese per soddisfare la propria dipendenza da stupefacenti. Richiamando la giurisprudenza della Corte di legittimità sul tema, il ricorrente evidenzia che il dato ponderale non può essere di per sé sufficiente, così come insufficiente è la circostanza che l'imputato non svolgesse attività lavorativa all'epoca dei fatti. Ritiene manifestamente illogico affermare che la mancanza di un lavoro stabile sia indice della finalità di spaccio della detenzione, non avendo i giudici adeguatamente soppesato i singoli elementi acquisiti al fascicolo del dibattimento. In particolare, oltre alla sostanza e a 27 bustine di plastica nella giacca, non sono stati acquisiti ulteriori elementi sintomatici della finalità di spaccio, ma tale dato non è stato adeguatamente considerato né valutato dai giudici, che non hanno risposto alle doglianze difensive volte a evidenziare l'utilizzo che l'imputato faceva delle bustine di plastica. Secondo la difesa, il rinvenimento delle bustine nella giacca, in un luogo diverso da quello in cui era la sostanza, costituisce l'evidente indice dell'assenza di qualsivoglia organizzazione logistica finalizzata al confezionamento per lo spaccio. Le modalità con le quali gli operanti di polizia giudiziaria hanno eseguito la perquisizione domiciliare sono indicative dell'uso personale dello stupefacente, essendo gli agenti guidati dal cane poliziotto, che aveva percepito il forte odore di stupefacente proveniente dall'abitazione. Si duole del fatto che i giudici abbiano trascurato il mancato rinvenimento di denaro, l'appartenenza dello stupefacente nella sua interezza alle droghe leggere e la circostanza che la droga non fosse suddivisa in dosi, conferma della versione fornita dall'imputato. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 73, comma 5, T.U. Stup. e 192 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. Nell'affermare che non vi fossero segni idonei a controbilanciare il dato ponderale, i giudici di merito sono incorsi nei vizi denunciati, non ostando al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa meno grave né la contemporanea detenzione di sostanze eterogenee né il mero dato quantitativo e qualitativo, dovendosi valutare gli indici di pericolosità del soggetto. Nel caso in esame i giudici di merito hanno valorizzato il dato ponderale, la presenza di materiale adatto al confezionamento, la diversa natura della sostanza e la disoccupazione dell'imputato per accertare la finalità di spaccio ma tali elementi sono inconferenti rispetto alla valutazione della gravità del fatto, da valutarsi sulla base dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione. Nel caso in esame i giudici si sono concentrati esclusivamente sul quantitativo di stupefacente e sulla mancanza di lavoro dell'imputato mentre, ove avessero analizzato le modalità e circostanze del fatto, avrebbero ravvisato elementi tipici della detenzione di lieve entità: peso complessivo di 33 grammi netti, rinvenimento della sostanza nella camera da letto dell'imputato, rinvenimento di bustine di piccolo taglio, organizzazione rudimentale di mezzi, mancato rinvenimento del denaro, assenza di materiale atto al confezionamento della sostanza. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. In linea di principio, non vi sono criteri o circostanze del fatto predeterminate, ai quali il giudice di merito debba fare riferimento nella valutazione circa la sussistenza o meno di caratteristiche dell'azione idonee a rivelare la finalità di spaccio. La Corte di cassazione ha il compito di verificare la tenuta logica del ragionamento e l'interpretazione corretta delle norme. Le doglianze formulate nel presente motivo si sostanziano nel contestare il giudizio di merito in quanto incentrato su talune emergenze istruttorie piuttosto che su altre. Così facendo, il ricorrente propone una versione alternativa dei fatti e sollecita la Corte di legittimità ad un genere di attività giurisdizionale che non le è proprio.1.2. Per converso, il vizio di manifesta illogicità deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). 1.3. E', dunque, conforme a legge e non manifestamente illogica la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha valorizzato la situazione reddituale dell'imputato, tale da non giustificare la detenzione della droga, l'assenza di liquidità sulla sua carta prepagata da oltre un mese prima dell'accertamento del fatto, la presenza nell'abitazione ove egli dimorava di tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto agli arresti domiciliari per violazione della disciplina sugli stupefacenti, l'appartenenza del Martis ad un nucleo familiare i cui componenti, per differenti motivi, non potevano svolgere attività lavorativa, l'essere quindi in definitiva rimaste ignote la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto così come l'origine delle risorse che consentivano all'imputato di soddisfare la sua dipendenza da droga. Deve aggiungersi che la Corte di appello neppure ha tralasciato di esaminare quanto dichiarato dall'imputato, ritenendo la sua versione dei fatti non compatibile con quanto accertato dalla polizia giudiziaria (pag.2). 2. Il secondo motivo è infondato. È riservato al giudice di merito il giudizio circa l'entità del fatto e tale valutazione non può essere censurata, a meno che non risulti manifestamente illogica nei termini sopra indicati. Nel caso in esame, è stato attribuito rilievo decisivo al dato ponderale, al rinvenimento di 27 bustine di plastica atte al confezionamento, alla detenzione di sostanze di differente natura e allo stato di disoccupazione; tali indici hanno evidenziato, secondo la Corte, la continuità dell'attività e l'idoneità della stessa a soddisfare un'ampia platea di tossicofili. Anche in tal caso il motivo di ricorso si sostanzia in una richiesta alla Corte di legittimità di valutare diversamente dal giudice di merito le emergenze istruttorie. Va, poi, sottolineato che la valutazione dei medesimi elementi caratteristici dell'azione sia per dimostrare la finalità della detenzione quanto per valutare la gravità del reato, non rappresenta un vizio della decisione. In ogni caso, nella sentenza qui in esame è stato chiarito che tali elementi hanno assunto particolare rilievo anche in merito al giudizio di gravità del reato per la potenzialità offensiva di un'attività non occasionale.3. Tali sono le ragioni del rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. p roc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del