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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11750/2023

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nerale dell’anno2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso la prima in Torino, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 33 ricorrente- contro Ministero dell’interno -intimato- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Torinodepositato in data 13 ottobre 202 1; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023.

Rilevato che: Oggetto: Espulsione - Inammissibilità del ricorso.RG n8840/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore il giudice di pace di Torino ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale proposta da[OSCURATO:PERSONA]; contro quest’ordinanza M assoud Marwen propone ricorso per ottenerne la cassazione, cui il Ministero non replica.

Considerato che: - il ricorso è inammissibile per più profili; - a nzitutto, esso non è munito di procura speciale : l a procura per proporrericorso per cassazione non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; per conseguenza non si può considerare speciale la procura se rilasciata in data precedente a quella del provvedimento da impu gnare, con la conseguente inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari, come nel caso in esame, legittimato da procura a margine dell'atto diprimo grado (Cass. n. 27540/17 ; n. 938/23); - per altro verso, i l ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero va appunto proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato.

Per cui dev ’ essere dichiarat o inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass . n. 27555/22; tra le ultime, i n termini, n. 3549/23 ; nn. 7706, 8021, 8025 e 8111/23); - ancora, il ricorso non contiene l’indicazione dei fatti di causa, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; - inoltre, il ricorso non si confronta col contenuto della decisione impugnata, che rileva la non accoglibilità dell’istanza di RG n8840/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore rimessione in termini, essendo stato il ricorso tradotto in arabo, lingua scelta dal ricorrente sul figlio notizie; il r icorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (in termini, tra più recenti, Cass. n. 4905/20 e n. 18998/21); - è necessario , in particolare, che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. n. 19989/17); - nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva; - non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 .

Il president

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dell’anno2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso la prima in Torino, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 33 ricorrente- contro Ministero dell’interno -intimato- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Torinodepositato in data 13 ottobre 202 1; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023. Rilevato che: Oggetto: Espulsione - Inammissibilità del ricorso.RG n8840/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore il giudice di pace di Torino ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale proposta da[OSCURATO:PERSONA]; contro quest’ordinanza M assoud Marwen propone ricorso per ottenerne la cassazione, cui il Ministero non replica. Considerato che: - il ricorso è inammissibile per più profili; - a nzitutto, esso non è munito di procura speciale : l a procura per proporrericorso per cassazione non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; per conseguenza non si può considerare speciale la procura se rilasciata in data precedente a quella del provvedimento da impu gnare, con la conseguente inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari, come nel caso in esame, legittimato da procura a margine dell'atto diprimo grado (Cass. n. 27540/17 ; n. 938/23); - per altro verso, i l ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero va appunto proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato. Per cui dev ’ essere dichiarat o inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass . n. 27555/22; tra le ultime, i n termini, n. 3549/23 ; nn. 7706, 8021, 8025 e 8111/23); - ancora, il ricorso non contiene l’indicazione dei fatti di causa, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; - inoltre, il ricorso non si confronta col contenuto della decisione impugnata, che rileva la non accoglibilità dell’istanza di RG n8840/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore rimessione in termini, essendo stato il ricorso tradotto in arabo, lingua scelta dal ricorrente sul figlio notizie; il r icorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (in termini, tra più recenti, Cass. n. 4905/20 e n. 18998/21); - è necessario , in particolare, che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. n. 19989/17); - nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva; - non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 . Il president