CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 26 gennaio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Oristano in data 19 settembre 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] il quale formula i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per avere i giudici di appello affermato che non vi era prova del credito reclamato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa. Rileva che i giudici territoriali, nell' operare un ragionamento che si poneva in contraddizione con quanto affermato dal primo giudice, nell' escludere che potesse configurarsi il meno grave reato di cui ali' art. 393 c.p., avevano erroneamente sostenuto che non vi era prova dell'ammontare del credito, sì come richiesto dagli imputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione anche in ragione della non corretta disamina della documentazione costituita dal contratto di locazione e della diffida ad adempire, per avere i giudici di appello ritenuto che l'imputato unitamente al [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la somma di euro 12.000,00 e che, comunque, non vi era prova del credito nella misura richiesta. Osserva che dalla documentazione in atti era facile desumere la sussistenza del credito nella misura pretesa nei confronti della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo deduce !violazione di legge non avendo i giudici di merito considerato che ai fini della configurabilità della meno grave ipotesi di cui all' art. 393 c.p. non è necessario l'effettivo fondamento del credito oggetto della pretesa. Assume che contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito la norma ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi non richiede la effettiva sussistenza del credito preteso, a nulla rilevando che trattasi di credito in parte contestato. 2.4. Con il quarto motivo deduce --rì violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all' art. 629 c.p. in luogo di quello di cui all' art. 393 c.p. in ragione della particolare gravità delle minacce. Afferma che i giudici di merito non avevano tenuto in considerazione il fatto che secondo la giurisprudenza di legittimità il discrimine fra i due reati non può fondarsi sulle modalità esplicative della condotta materiale. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all' art. 629 c.p. in luogo di quello di cui all' art. 393 c.p. in considerazione della partecipazione di un terzo non titolare dello stesso credito oggetto della pretesa. Rileva che sul punto la sentenza era erronea non avendo fatto corretta applicazione di principi fissati da Cass. S.U. 29541/2020 secondo cui il reato di estorsione non è reato di mano propria e che il concorso del terzo è possibile. 2.6. Con il sesto motivo deduce `~ violazione di legge in relazione alla esclusione della sussistenza della ipotesi desistenza volontaria da parte del ricorrente. Rileva che i giudici di merito avevano affermato che la desistenza dell'imputato non poteva rilevare essendo stata determinata dalla telefonata fra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la Atzori - fidanzata del Raza - la quale aveva riferito che in assenza di cessazione della condotta avrebbe denunziato il fatto, non considerando che l'imputato non era risultato in alcun modo al corrente di detta telefonata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato apparendo le complessive censure prive di fondamento e, per taluni profili manifestamente infondate. 2.1. Occorre rilevare che, secondo quanto accertato in punto di fatto dai giudici di merito, nel caso in esame, l'imputato ha agito per la riscossione del credito de quo nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per un proprio interesse, assumendo di essere il cessionario del credito in questione, cessione di cui è mancata prova alcuna, secondo quanto ricostruito dai giudici territoriali. 2.2. Orbene in relazione alla questione decisiva della mancata configurabilità dell'ipotesi delittuosa meno grave di cui all' art. 393 c.p. va premesso che come chiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 29541 del 16/7/2020 (ric. Filardo, Rv. 280027 - 02) "il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità". Le SU. in seno a detta pronunzia hanno, in particolare, evidenziato che andava ribadito e confermato l' orientamento della Corte che ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2,, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Acc:arino, Rv. 255651). 2.2. L' applicazione dei cennati principi di diritto al caso concreto, in disparte la questione della effettiva sussistenza del credito preteso nei confronti della persona offesa rende, pertanto, all' evidenza prive fondamento le censure del ricorrente finalizzate ad una diversa qualificazione dei fatti contestati, difettando i requisiti individuati dalla giurisprudenza per configurare la condotta in questione quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto è rimasto indimostrato l' assunto che [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo, avesse agito esclusivamente per conseguire il soddisfacimento dell' interesse del titolare del credito (il [OSCURATO:PERSONA]) ma è emersa, per come ricostruito dai giudici di merito con congrue argomentazioni, la prova contraria. Il ricorrente, con le proposte censure, laddove lamenta la presunta omessa valutazione di taluni dati istruttori ovvero asserite antinomie motivazionali in realtà, piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione, si limita ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello (la quale ha confermato, come detto, la ricostruzione formulata dai giudici di primo grado respingendo, con congrue argomentazioni, le tesi difensive), in contrasto palese con le indicate linee interpretative riguardanti l'ipotesi di concorso nel reato, da ciò derivando la infondatezza delle suddette censure. 2.3. Né coglie nel segno la contestazione secondo cui nella specie sarebbe stata configurabile una "desistenza volontaria" la quale presuppone una volontaria resipiscenza non condizionata certo da fattori esterni che lo abbiano indotto a non proseguire l'azione criminosa, con la conseguenza che in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza, come nel caso di specie, opposta dalla vittima, apparendo il motivo proposto manifestamente privo di fondamento. Ora, nella fattispecie in esame, proprio la definitiva resistenza della vittima ad accedere alle richieste estorsive ha reso assolutamente vano il tentativo dell'odierno ricorrente di ottenere la consegna del denaro, in tal modo facendo perdere ad [OSCURATO:PERSONA] ed al coimputato il pieno controllo dell'azione e, così, determinando l'impossibilità di ipotizzare una desistenza volontaria nel senso richiesto dal comma 3 dell'art. 56 cod. pen. La legge non prende in considerazione le intime ragioni che inducono l'agente a desistere dall'azione criminosa ma richiede, invece, con la previsione del requisito della volontarietà che la desistenza non sia riconducibile a cause esterne che rendano impossibile o gravemente rischiosa la prosecuzione dell'azione. Insomma, seppur non spontanea, tale prosecuzione non deve essere impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo dell'azione medesima; la scelta deve, quindi, essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (tra tante, Sez. 5, n. 1955 del 07/12/1999, dep. 21/02/2000, Maravolo, Rv. 216438). Nel caso in esame l'atteggiamento risoluto della vittima, determinata a non cedere alle pressioni estorsive, costituisce un fattore che avrebbe potuto rendere gravemente rischiosa la prosecuzione dell'azione - ben potendosi presumere che l'odierno ricorrente ebbe, comunque ed a prescindere a prefigurarsi il rischio di una denunzia (poi effettivamente intervenuta) - quindi, di per sè idoneo ad escludere la volontarietà dell'ipotetico recesso.La circostanza che l'imputato non avesse appreso della telefonata della compagna del Raza circa una possibile denunzia in assenza di una rinunzia alla pretesa economica in questione - non rileva, quindi, al fine di comprovare la fondatezza della tesi difensiva. Non può, quindi, che essere ribadito in questa sede l'assunto secondo il quale «in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima» (Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728). Occorre, ancora, rilevare che in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019 - dep. 22/05/2019, CALABRO' GRAZIANO, Rv. 27542101), circostanza questa che non risulta essersi verificata nella fattispecie in esame. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigett