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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 187/1980

ECLI:IT:COST:1980:187
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ricorso notificato il 1 marzo 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso ricorso in via principale avverso la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 10 febbraio 1976 recante "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione".

Successivamente, preso atto che con l'art. 4 della legge regionale 28 aprile-6 giugno 1977, n. 40 la legge impugnata è stata abrogata, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la Regione che domanda pronunzia di "estinzione del processo". : In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno 1977, n. 40, all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate".

Ora, come già ha ritenuto questa Corte nella sentenza numero 101 del 1980, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine "abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la conseguente cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ricorso notificato il 1 marzo 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso ricorso in via principale avverso la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 10 febbraio 1976 recante "Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione". Successivamente, preso atto che con l'art. 4 della legge regionale 28 aprile-6 giugno 1977, n. 40 la legge impugnata è stata abrogata, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la Regione che domanda pronunzia di "estinzione del processo". : In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno 1977, n. 40, all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate". Ora, come già ha ritenuto questa Corte nella sentenza numero 101 del 1980, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine "abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la conseguente cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere