CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 21288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24397/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 371/2021 depositata il19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha prestato fideiussione a favore della società [OSCURATO:SOCIETA] per garantire i finanziamenti che quest’ultima aveva ricevuto da parte di un istituto di credito cui poi è subentrata la Siena NPL 2018. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato due fideiussioni: la prima per un ammontare determinato, la seconda omnibus. 2.-Resasi inadempiente la debitrice principale, il creditore ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della Rizzo. Il decreto ingiuntivo è stato opposto davanti al Tribunale civile di Padova con l’argomento che l'istituto aveva concesso credito alla debitrice pur conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultima. 3.-Il Tribunale di Padova in primo grado ha parzialmente accolto l'opposizione ritenendo la Rizzo tenuta soltanto al pagamento della garanzia prestata per il primo dei finanziamenti ottenuti dalla debitrice principale e negandola per i successivi. Su appello della Siena npl, la Corte d'appello di Venezia ha riformato integralmente la sentenza ritenendo la Rizzo tenuta a garantire tutti i finanziamenti ricevuti dalla debitrice principale, e da quest'ultima non restituiti, sulla base del fatto che non vi era alcuna prova del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice, o comunque del fatto che ne fosse a conoscenza il creditore che l’aveva finanziata. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con un motivo di censura di cui chiede il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] NPL 2018 che si è costituita con controricorso. Considerato che 5.-Con l’unico motivo la ricorrente lamenta erronea applicazione degli articoli 1956 e 2697 del codice civile. Secondo la ricorrente la Corte ha violato la regola sull’onere probatorio ritenendo che quest'ultimo gravasse su di lei anziché sul creditore che agiva in giudizio. Ritiene nel merito che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, erano pienamente emersi elementi per poter ritenere che le condizioni economiche della debitrice principale erano peggiorate, e che, nonostante tale peggioramento, il creditore ha continuato ad erogare finanziamenti, cosicché già in base agli atti era possibile applicare la regola della liberazione della garanzia prevista dall'articolo 1956 del codice civile. 5.1.-Il motivo è inammissibile. Non v'è dubbio che l'onere di dimostrare le condizioni di applicabilità dell'articolo 1956 c.c., ossia l'onere di dimostrare che il creditore ha concesso credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore, ed anzi causando tale peggioramento, grava sul garante che quella regola invoca, e non già sul creditore garantito nei cui confronti la regola è invocata. La tesi opposta, sostenuta dalla ricorrente, è infondata. Per il resto, il motivo si risolve in una censura all'accertamento di fatto svolto dalla Corte d'appello la quale ha ritenuto che non era emerso alcun elemento per poter sostenere che vi fosse un peggioramento delle condizioni economiche del debitore, che avrebbe dovuto indurre cautela nel creditore quanto alla concessione di nuovi finanziamenti, accertamento che la Corte d'appello basa su precisi elementi di cui dà conto in motivazione, e, tra questi, l'avvenuto adempimento di un primo finanziamento e la concessione di successivi finanziamenti in misura contenuta all'interno dell'ammontare della fideiussione. Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere qui rimesso in discussione, se non per difetto assoluto di motivazione, che, come si è detto, oltre a non essere stato fatto valere, è insussistente in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente dato conto del suo giudizio relativo al difetto di prova dei presupposti di applicazione dell’articolo 1956 codice civile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulterior