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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16335/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i giugno 2021, il Tribunale di Cosenza, in funzione dì giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze di condanna: a) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10.5.2011, irrevocabile dal 25.5.2012; b) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5.11.2015, irrevocabile dal 14.3.2017; c) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28.8.1996, irrevocabile dal 24.9.1997; d) sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 13.3.1999, irrevocabile dal 3.7.2000; e) sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 25.5.2012, irrevocabile dal 21.3.2014.

Premetteva il Tribunale che il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui alle lettere b), c) e d) era stato già riconosciuto dal Giudice dell'esecuzione con precedente ordinanza del 9.12.2019, con la quale, invece, detto vincolo era stato escluso con riguardo all'omicidio accertato con la sentenza indicata alla lettera e); che la difesa, a sostegno della nuova istanza, aveva allegato la circostanza, in precedenza non conosciuta, che in favore dei correi del [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio oggetto della sentenza sub lett. e), quali il [OSCURATO:PERSONA], giudicati con il rito abbreviato, era stata riconosciuta la continuazione tra detto delitto e quello associativo di cui alla sentenza sub lett. d); che, sempre a sostegno dell'istanza, con riguardo al delitto di estorsione giudicato con la sentenza indicata sub lett. a) (non oggetto della precedente istanza in executivis) la difesa aveva rappresentato che si trattava di reato aggravato dal metodo mafioso, commesso nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, una volta ottenuta la libertà, aveva proseguito a realizzarlo, sia avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'associazione di appartenenza sia per favorire e accrescere quest'ultima.

Riteneva, quindi, che non era possibile ravvisare l'unicità del disegno criminoso tra l'estorsione giudicata con la sentenza indicata alla lett. a) e i reati di associazione di stampo mafioso per la partecipazione al gruppo criminale denominato Perna - Cicero, nonché tra la stessa estorsione e quella oggetto della sentenza sub lett. b), in quanto dalla lettura della motivazione della pronuncia sub a) si evinceva chiaramente che l'estorsione in questione fosse stata consumata da soggetti appartenenti alla cosca dei Chírillo e non dagli associati alla compagine criminale di riferimento del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire al clan Perna, e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto nella vicenda come mero intermediario tra l'imprenditore vittima della richiesta estorsiva e gli esponenti del gruppo Chirillo; che, in relazione all'invocata unicità di disegno criminoso tra la medesima estorsione e quella giudicata con la pronuncia sub c), la rilevante distanza temporale tra i fatti, consumati a oltre dieci anni di distanza, rendeva superflua qualsiasi argomentazione volta a confutarne la configurabilità; che, con riferimento all'applicazione della disciplina della continuazione con riguardo all'omicidio giudicato con la sentenza sub e), l'accertato contributo partecipativo del [OSCURATO:PERSONA] nella forma dì concorso anomalo ostava al concepimento di un unico disegno criminoso rispetto alla condotta associativa accertata con la precedente sentenza.

2. Avverso detta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 e 116 cod. pen., nonché in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.".

Secondo la difesa, il riconoscimento di un'ipotesi di concorso anomalo nei confronti di uno dei concorrenti, come avvenuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio giudicato con la sentenza sub lett. e), non escluderebbe di per sé la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione, in quanto il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare la volontà del prevenuto al momento deliberativo e volitivo dell'iniziale programma criminoso (il ricorrente avrebbe, infatti, eseguito anche in relazione all'omicidio in parola un ordine proveniente dai vertici dell'associazione e, dunque, avrebbe posto in essere un'azione che rientrava nell'iniziale programma criminoso associativo).

Quanto alla decisione di rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati estorsivi di cui alle sentenze sub lett, a) e b), la difesa ha evidenziato che il giudice della cognizione con la sentenza sub lett. b) aveva riconosciuto il beneficio in parola tra una serie di delitti estorsivi e il reato associativo contestato nella stessa sentenza e che, successivamente, il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la citata sentenza sub b) con altri reati associativi ed estorsivi; ha, altresì, rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] nel tempo intercorrente tra le condotte estorsive di cui alla sentenza sub b), poste in essere dal gennaio 2012, e l'estorsione di cui alla sentenza sub a), commessa il 17.12.2008, era stato sottoposto a misura cautelare sia in carcere sia agli arresti domiciliari; che, quanto al rilievo che l'estorsione giudicata con la sentenza sub a) fosse stata commessa dal [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario e in favore del gruppo Chirillo, esso sarebbe in contrasto con lo stesso capo di imputazione e che, in ogni caso, la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per realizzare l'estorsione in parola rientrerebbe "in quell'iniziale programma crìmìnoso, delineato nelle sue linee essenziali".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero, il ricorrente, in parte, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici dal Giudice dell'esecuzione e, in parte, prospetta motivi volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedimentali estranee al sindacato di legittimità, senza, peraltro, confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione, fondata sulla corretta interpretazione del dato normativo e sull'altrettanto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha eluso l'obbligo motivazionale, né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con la motivazione in precedenza riportata e alla quale ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni, ha ritenuto, in modo adeguato e congruo, che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

2. Intanto, va osservato che, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, il vincolo della continuazione era stato già escluso con un precedente provvedimento in executivis tra l'omicidio giudicato con la sentenza indicata sub lett. e) e i reati giudicati con le altre sentenze, risultando inconferenti le argomentazioni circa il diverso trattamento di cui avrebbe benefìcìato I correo [OSCURATO:PERSONA].

3. Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire ì concreti elementi fondanti.

In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente dì un qualunque fatto dì quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.ck

4. Di detto principio I Giudìce dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione, distinguendo la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante, posta in essere con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, come il caso dell'estorsione giudicata con la sentenza indicata alla lett. a), posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] come intermediario tra l'imprenditore vittima e gli esponenti di gruppo criminale diverso da quello al quale faceva parte.

5. In relazione, poi, all'invocata unicità del disegno criminoso tra la medesima estorsione e quella giudicata con la sentenza indicata alla lett. c), il Tribunale di Cosenza ha attribuito, come in precedenza cennato, valore determinante, al fine di escluderla, alla distanza temporale (oltre dieci anni) tra le condotte medesime.

Anche tale valutazione è, a gìudìzìo del Collegio, del tutto congrua perché l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a delinquere del soggetto.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che sì stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i giugno 2021, il Tribunale di Cosenza, in funzione dì giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze di condanna: a) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10.5.2011, irrevocabile dal 25.5.2012; b) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5.11.2015, irrevocabile dal 14.3.2017; c) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28.8.1996, irrevocabile dal 24.9.1997; d) sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 13.3.1999, irrevocabile dal 3.7.2000; e) sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 25.5.2012, irrevocabile dal 21.3.2014. Premetteva il Tribunale che il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui alle lettere b), c) e d) era stato già riconosciuto dal Giudice dell'esecuzione con precedente ordinanza del 9.12.2019, con la quale, invece, detto vincolo era stato escluso con riguardo all'omicidio accertato con la sentenza indicata alla lettera e); che la difesa, a sostegno della nuova istanza, aveva allegato la circostanza, in precedenza non conosciuta, che in favore dei correi del [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio oggetto della sentenza sub lett. e), quali il [OSCURATO:PERSONA], giudicati con il rito abbreviato, era stata riconosciuta la continuazione tra detto delitto e quello associativo di cui alla sentenza sub lett. d); che, sempre a sostegno dell'istanza, con riguardo al delitto di estorsione giudicato con la sentenza indicata sub lett. a) (non oggetto della precedente istanza in executivis) la difesa aveva rappresentato che si trattava di reato aggravato dal metodo mafioso, commesso nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, una volta ottenuta la libertà, aveva proseguito a realizzarlo, sia avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'associazione di appartenenza sia per favorire e accrescere quest'ultima. Riteneva, quindi, che non era possibile ravvisare l'unicità del disegno criminoso tra l'estorsione giudicata con la sentenza indicata alla lett. a) e i reati di associazione di stampo mafioso per la partecipazione al gruppo criminale denominato Perna - Cicero, nonché tra la stessa estorsione e quella oggetto della sentenza sub lett. b), in quanto dalla lettura della motivazione della pronuncia sub a) si evinceva chiaramente che l'estorsione in questione fosse stata consumata da soggetti appartenenti alla cosca dei Chírillo e non dagli associati alla compagine criminale di riferimento del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire al clan Perna, e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto nella vicenda come mero intermediario tra l'imprenditore vittima della richiesta estorsiva e gli esponenti del gruppo Chirillo; che, in relazione all'invocata unicità di disegno criminoso tra la medesima estorsione e quella giudicata con la pronuncia sub c), la rilevante distanza temporale tra i fatti, consumati a oltre dieci anni di distanza, rendeva superflua qualsiasi argomentazione volta a confutarne la configurabilità; che, con riferimento all'applicazione della disciplina della continuazione con riguardo all'omicidio giudicato con la sentenza sub e), l'accertato contributo partecipativo del [OSCURATO:PERSONA] nella forma dì concorso anomalo ostava al concepimento di un unico disegno criminoso rispetto alla condotta associativa accertata con la precedente sentenza. 2. Avverso detta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 e 116 cod. pen., nonché in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il riconoscimento di un'ipotesi di concorso anomalo nei confronti di uno dei concorrenti, come avvenuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio giudicato con la sentenza sub lett. e), non escluderebbe di per sé la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione, in quanto il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare la volontà del prevenuto al momento deliberativo e volitivo dell'iniziale programma criminoso (il ricorrente avrebbe, infatti, eseguito anche in relazione all'omicidio in parola un ordine proveniente dai vertici dell'associazione e, dunque, avrebbe posto in essere un'azione che rientrava nell'iniziale programma criminoso associativo). Quanto alla decisione di rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati estorsivi di cui alle sentenze sub lett, a) e b), la difesa ha evidenziato che il giudice della cognizione con la sentenza sub lett. b) aveva riconosciuto il beneficio in parola tra una serie di delitti estorsivi e il reato associativo contestato nella stessa sentenza e che, successivamente, il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la citata sentenza sub b) con altri reati associativi ed estorsivi; ha, altresì, rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] nel tempo intercorrente tra le condotte estorsive di cui alla sentenza sub b), poste in essere dal gennaio 2012, e l'estorsione di cui alla sentenza sub a), commessa il 17.12.2008, era stato sottoposto a misura cautelare sia in carcere sia agli arresti domiciliari; che, quanto al rilievo che l'estorsione giudicata con la sentenza sub a) fosse stata commessa dal [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario e in favore del gruppo Chirillo, esso sarebbe in contrasto con lo stesso capo di imputazione e che, in ogni caso, la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per realizzare l'estorsione in parola rientrerebbe "in quell'iniziale programma crìmìnoso, delineato nelle sue linee essenziali". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, il ricorrente, in parte, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici dal Giudice dell'esecuzione e, in parte, prospetta motivi volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedimentali estranee al sindacato di legittimità, senza, peraltro, confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione, fondata sulla corretta interpretazione del dato normativo e sull'altrettanto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha eluso l'obbligo motivazionale, né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con la motivazione in precedenza riportata e alla quale ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni, ha ritenuto, in modo adeguato e congruo, che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. 2. Intanto, va osservato che, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, il vincolo della continuazione era stato già escluso con un precedente provvedimento in executivis tra l'omicidio giudicato con la sentenza indicata sub lett. e) e i reati giudicati con le altre sentenze, risultando inconferenti le argomentazioni circa il diverso trattamento di cui avrebbe benefìcìato I correo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire ì concreti elementi fondanti. In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente dì un qualunque fatto dì quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però essere programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.ck 4. Di detto principio I Giudìce dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione, distinguendo la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante, posta in essere con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, come il caso dell'estorsione giudicata con la sentenza indicata alla lett. a), posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] come intermediario tra l'imprenditore vittima e gli esponenti di gruppo criminale diverso da quello al quale faceva parte. 5. In relazione, poi, all'invocata unicità del disegno criminoso tra la medesima estorsione e quella giudicata con la sentenza indicata alla lett. c), il Tribunale di Cosenza ha attribuito, come in precedenza cennato, valore determinante, al fine di escluderla, alla distanza temporale (oltre dieci anni) tra le condotte medesime. Anche tale valutazione è, a gìudìzìo del Collegio, del tutto congrua perché l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a delinquere del soggetto. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che sì stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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