CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 04501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24032/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8745 del 26/9/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dei controricorrenti; Ad. 9/1/2026CC R.G.N. 24032/2023 C.C. 31/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] nel 1996 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di due unità immobiliari a Monte di Procida, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un immobile confinante; affermavano che i convenuti avevano edificato un nuovo fabbricato in cemento armato su tre livelli, occupando il vialetto e il ballatoio comuni, compromettendo la staticità e l’aspetto architettonico del complesso e provocando danni anche per la mancata realizzazione del giunto tecnico previsto dalla normativa antisismica; domandavano la riduzione in pristino delle parti comuni e il risarcimento dei danni cagionati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contrastavano la domanda attorea; il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1370 del 5 febbraio 2003, poi passata in giudicato e azionata come titolo esecutivo, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a ridurre in pristino lo stato dei luoghi, eliminando le porzioni del fabbricato che occupavano il viottolo e il ballatoio comuni, e al pagamento di Euro 15.493,70 per danni, oltre a interessi; dichiarava la carenza di interesse dei convenuti rispetto alla domanda riconvenzionale di servitù di passaggio, mentre accoglieva la richiesta di condannare [OSCURATO:PERSONA] a non frapporre ostacoli al transito; nel maggio 2009, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) proponevano ricorso ex art. 612 c.p.c. per l ’ esecuzione forzata della sentenza, con determinazione delle relative modalità; disposta consulenza tecnica, all’udienza del 16 dicembre 2015, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli disponeva «che l’[OSCURATO:PERSONA] in sede provveda, con l’ausilio e la direzione dei lavori a cura dell’arch. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, all’esecuzione delle opere di cui al titolo esecutivo in ragione dell’elaborato redatto dal direttore dei lavori innanzi indicato»; all’udienza del 30 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la revoca della predetta ordinanza, facendo presente di aver già depositato tempestiva opposizione agli atti esecutivi (con cui si lamentava un contrasto tra il titolo esecutivo e il progetto del consulente, che prevedeva la realizzazione di un giunto tecnico non contemplato dalla sentenza), asseritamente assegnata per errore ad altro giudice; il giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa nel corso dell’udienza, sospendeva la procedura e assegnava termine per l’introduzione del giudizio di merito; gli odierni ricorrenti introducevano tempestivamente il giudizio di merito dell’opposizione agli atti esecutivi innanzi al Tribunale di Napoli; il processo veniva definito dalla sentenza n. 8745 del 26 settembre 2023 (qui impugnata), con cui il giudice così provvedeva: «1) in accoglimento dell’opposizione dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e l’ineseguibilità del titolo in parte qua; 2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.»; in particolare, il Tribunale rilevava che tra le opere di cui era stata ordinata l’esecuzione (individuate nell’ordinanza opposta mediante rinvio alla consulenza dell’arch. D’Agostino) era contemplata anche la realizzazione di un giunto tecnico antisismico, il quale, però, non era previsto dal titolo esecutivo, che, anzi, aveva riconosciuto agli originari attori un risarcimento per equivalente proprio in considerazione della mancanza di detto giunto («Il CTU, arch. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, nella propria relazione ha evidenziato la necessità, per l’esecuzione, dell’adeguamento sismico con realizzazione del giunto tecnico tra le due strutture costruite in aderenza. Tanto è in contrasto con il titolo stesso di cui si chiede l’esecuzione che espressamente prevede il risarcimento per equivalente per la violazione della normativa antisismica, proprio per la mancata realizzazione del giunto tecnico tra le due strutture costruite in aderenza e di cui non v’è stata richiesta di condanna alla sua esecuzione da parte dei convenuti nel giudizio che ha dato luogo al titolo medesimo. Ne deriva la nullità dell’ordinanza impugnata e l’ineseguibilità del titolo in parte qua, tenuto conto della natura delle opere a compiersi e del pregiudizio che dalle stesse ne deriverebbe, come evidenziato dal medesimo CTU nella relazione sopra richiamata.»); avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso, fondato su quattro motivi; resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i controricorrenti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 9 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo i ricorrenti deducono «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 618, 617 e 612 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere il Tribunale dichiarato inammissibili le eccezioni e le domande formulate nell’atto di citazione, ritenute tardive perché proposte solo con l’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione agli atti esecutivi; il motivo è inammissibile; in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorso non espone, tantomeno in maniera chiara, quali eccezioni e domande erano state proposte con l’atto introduttivo della fase di merito dell’opposizione esecutiva: dall’incolmabile lacuna discende che a questa Corte di legittimità non sono stati sottoposti gli elementi essenziali per la decisione della doglianza; in ogni caso, come più volte statuito da questa Corte, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il thema decidendumè individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l’atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso petitum ( ex multis , Cass. Sez. 3, 10/03/2023, n. 7163, Rv. 667385-01); col secondo motivo, si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. … per erronea interpretazione del titolo esecutivo o più precisamente per aver equivocato il titolo esecutivo»; sostengono i ricorrenti che «Infatti a pag. 3 della sentenza impugnata il G.E. [rectius, il giudice dell’opposizione] ha posto a base della sua decisione la relazione del CTU che ha evidenziato la necessità, per l’esecuzione dell’adeguamento sismico, della realizzazione del giunto tecnico tra le due strutture costruite in aderenza. Tale necessità per il G.E. è in contrasto con il titolo stesso, di cui si chiede l’esecuzione, che espressamente prevede il risarcimento per equivalente per la violazione della normativa antisismica proprio per la mancata realizzazione del giunto tecnico tra le due strutture costruite in aderenza in quanto non vi è stata richiesta di condanna alla sua esecuzione da parte dei convenuti del giudizio che ha dato luogo al titolo medesimo. … La sentenza passata in giudicato statuiva la condanna al ripristino dello stato dei luoghi eliminando quelle porzioni del fabbricato di loro proprietà che occupano sia il viottolo che il ballatoio comuni non certo la realizzazione del giunto tecnico. Pertanto il progetto esecutivo per il quale era stato nominato il CTU, arch. D’Agostino, doveva fermarsi alle opere di demolizione e non doveva prevedere la realizzazione del giunto tecnico né la ricostruzione del fabbricato dopo la eliminazione delle parti da demolire, in quanto la sentenza, divenuto titolo esecutivo, non prevedeva certo le ulteriori opere a farsi. Di qui l’errore interpretativo o l’equivoco del titolo esecutivo in cui è incorso il Giudice dell’esecuzione. Il progetto doveva prevedere la sola demolizione delle porzioni del fabbricato che occupano sia il viottolo che il ballatoio comuni. Ed, infatti, dalla relazione tecnica del CTU emergeva chiaramente la fattibilità tecnica delle demolizioni a farsi per le quali era stato redatto il progetto esecutivo.»; col quarto motivo si denuncia «Error in procedendo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»,per motivazione apparente, generica, illogica e contraddittoria; i motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro collegati, dato che la denuncia del vizio della motivazione risente del fraintendimento della decisione impugnata; per dimostrare che la parte ricorrente non ha compreso la ratio decidendi della sentenza impugnata occorre schematicamente ricostruire le questioni esaminate nella controversia: • con l ’ ordinanza del 16/12/2015 il giudice dell ’ esecuzione del Tribunale di Napoli ordinava la realizzazione delle opere «di cui al titolo esecutivo» indicate nell’elaborato del consulente arch. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, individuato come direttore dei lavori; • è pacifico che il consulente aveva annoverato tra le predette opere anche la «riconfigurazione del giunto tecnico» (per la quale era anche previsto un costo di Euro 14.510,26); • gli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all’ordinanza del giudice dell’esecuzione, perché la realizzazione del giunto tecnico non era contemplata dal titolo esecutivo, che, anzi, aveva riconosciuto un risarcimento per equivalente (proprio gli odierni ricorrenti riportano il testo della sentenza n. 1370/2003: «Essendosi gli attori limitati a richiedere il risarcimento per equivalente pecuniario e non avendo richiesto la condanna dei convenuti alla esecuzione del suddetto giunto occorre provvedere alla quantificazione dei danni agli stessi derivanti dalla violazione antisismica. Tali danni venivano determinati in misura pari al costo dei lavori di realizzazione del giunto.»); • il Tribunale di Napoli, accogliendo l ’ opposizione (con la motivazione sopra riportata testualmente), ha affermato che il giudice dell’esecuzione ha errato nell’ordinare anche la realizzazione del giunto tecnico, la quale non può essere eseguita perché estranea al titolo esecutivo (l’ineseguibilità del titolo è dichiarata -invero in maniera non perspicua - « in parte qua » e, cioè, con riferimento alla «realizzazione del giunto tecnico tra le due strutture costruite in aderenza», non prevista dalla sentenza azionata); in altre parole, dalla corretta lettura della sentenza risulta che il giudice di merito ha accolto l’opposizione all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui questa, rinviando alle opere indicate dal consulente, aveva incluso anche l’esecuzione del giunto tecnico; orbene, è evidente che gli odierni ricorrenti non hanno compreso il senso della decisione, perché è sufficiente leggere il secondo motivo per avvedersi che la doglianza è del tutto inconferente al decisum; nell’illustrazione della censura si afferma che il giudice dell’esecuzione si sarebbe lasciato fuorviare dell’elaborato peritale posto che «il progetto esecutivo per il quale era stato nominato il CTU, arch. D’Agostino, doveva fermarsi alle opere di demolizione e non doveva prevedere la realizzazione del giunto tecnico né la ricostruzione del fabbricato dopo la eliminazione delle parti da demolire, in quanto la sentenza, divenuto titolo esecutivo, non prevedeva certo le ulteriori opere a farsi.»; è proprio questo ciò che ha statuito il Tribunale di Napoli, che ha ravvisato l’errore del giudice dell’esecuzione e, conseguentemente, annullato l’ordinanza nella parte in cui era indicata anche la realizzazione del giunto tecnico; in conclusione, la motivazione non è affatto illogica, né contraddittoria (come invece sostenuto col quarto motivo, che è, dunque, infondato); anzi, correttamente individua i limiti del titolo esecutivo e l’errore commesso dal giudice dell’esecuzione, il quale, esorbitando dal suo potere interpretativo - non certo integrativo - del titolo esecutivo, aveva ordinato la realizzazione di opere non previste dalla sentenza azionata; la critica rivolta alla decisione col secondo motivo si rivela inane (e come tale inammissibile), perché il giudice di merito ha esattamente fatto ciò che gli odierni ricorrenti pretenderebbero e di cui, inspiegabilmente, si dolgono; col terzo motivo si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c. e dell’art. 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5.», in quanto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla controparte era da considerare tardiva, inammissibile e pretestuosa e il giudice dell’esecuzione aveva sospeso l’esecuzione senza che ne ricorressero i presupposti, dato che la relazione tecnica dimostrava la fattibilità delle demolizioni; la censura è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni; in primis, si sostiene l’inammissibilità dell’opposizione per sua tardività, ma, a dispetto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., manca nel ricorso l’esposizione di «fatti della causa essenziali» per valutare la doglianza;del resto, i ricorrenti si limitano ad affermare che il ricorso in opposizione non è mai stato notificato, ma la circostanza è del tutto irrilevante, poiché assume rilievo la data del suo deposito; in secondo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la doglianza è tutt’altro che «chiara», dato che si richiama l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., senza però individuare alcun fatto decisivo omesso, e si indicano norme asseritamente violate (gli artt. 612 e 617 c.p.c.), senza però specificare le ragioni per il cui il giudice di merito avrebbe violato dette disposizioni; inoltre, proprio per le modalità con cui è redatto il ricorso, risulta impossibile comprendere se i ricorrenti lamentano la tardività dell’opposizione, la sua irrituale introduzione, la sospensione dell’esecuzione con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’erronea integrazione del titolo esecutivo o altro ancora; ad ogni buon conto, per quanto sembra voler sostenere la parte ricorrente (ipotizzando che, nella confusa illustrazione della censura, queste potessero essere le doglianze), si osserva che: • la mancata notifica del ricorso non determina affatto l’irritualità dell’opposizione, la quale - come noto - potrebbe essere proposta anche con atto equipollente al deposito (ad esempio, direttamente nel corso dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione o, come nel caso de quo, mediante la produzione in udienza di atto di opposizione già precedentemente depositato); • avverso l ’ ordinanza di sospensione (o di non sospensione) dell’esecuzione in esito ad opposizione esecutiva - anche ai sensi dell’art. 618 c.p.c. - è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo exartt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (oltre alla riproposizione delle questioni ivi affrontate nel giudizio di merito da incoare dopo l’esaurimento della fase sommaria), sicché la predetta decisione del giudice dell’esecuzione non può formare oggetto di opposizione exart.617 c.p.c., né (tantomeno) di ricorso per cassazione; in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti, con la distrazione chiesta in memoria dall’attuale difensore, le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; non si ravvisano i presupposti per considerare la lite temeraria a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti, con distrazione in favore del loro difensore, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentied al competente ufficio di merito, di