CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 29697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione Riesame, rigettava la richiesta di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Confermava quindi l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere disposta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Benevento in data 13/03/2022, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari preventive in relazione a plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), commessi in continuazione tra loro e, alcuni, in concorso con altri indagati. 2. Nell'unico motivo di ricorso presentato, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e difetto assoluto della motivazione in rapporto agli artt. 274, 275 cod. proc. pen.; 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, l'ordinanza impugnata non avrebbe motivato l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, replicando alle puntuali deduzioni della difesa la quale, nella richiesta di riesame, osservava che: i fatti per cui è stata emessa l'ordinanza risalgono a circa un anno e mezzo prima; le cessioni erano numerose ma avevano ad oggetto quantitativi minimi di sostanza stupefacente e l'organizzazione era rudimentale e poco accorta; [OSCURATO:PERSONA] è egli stesso assuntore di droga; dal gennaio 2021, l'indagato ha rescisso i contatti con il presunto /ocus commissi delicti trasferendosi stabilmente in Sicilia; [OSCURATO:PERSONA] percepisce una fonte di reddito lecita costituita dal reddito di cittadinanza ed è alla ricerca di occupazione in Sicilia; la compagna di Arena ha manifestato disponibilità ad accoglierlo nella sua abitazione ai fini della eventuale permanenza degli arresti domiciliari. Alla luce di tali elementi, il ricorrente reputa revocabili in dubbio gli elementi dell'attualità e della concretezza del pericolo che la giurisprudenza di legittimità conferma dover essere - entrambi e distintamente - alla base dell'applicazione della misura cautelare e che devono comunque permanere anche dopo l'applicazione della misura, in caso contrario imponendosene immediatamente la revoca. Il ricorrente riporta inoltre la giurisprudenza che richiama ad un'applicazione stringente dei citati requisiti, in forza di una valutazione che deve essere espressa in termini di probabilità, non di mera possibilità, e fondata su elementi reali, non congetturali. 3. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati. 2. L'ordinanza del Tribunale del riesame, oggetto d'impugnazione, richiama il principio giurisprudenziale per cui è possibile una motivazione per relationem rispetto al provvedimento genetico, ma passa comunque in rassegna il compendio probatorio dei (numerosi) episodi in contestazione, costituito, tra l'altro, da intercettazioni telefoniche. Da tale compendio si desume l'esistenza di uno strutturato traffico di droga e la partecipazione attiva e organizzata dell'indagato, che giustificano la valutazione indiziaria alla base della misura cautelare custodiale e il giudizio sulla sua adeguatezza. 3. Non appare, invece, del tutto soddisfacente la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari, con riguardo, in particolare, al pericolo di commissione di futuri reati. In proposito, è bene premettere come, in tema di misure cautelari personali, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Escluso dunque che si debbano individuare puntuali circostanze che possano indurre l'indagato alla commissione di ulteriori reati, il giudice del riesame deve, ciò nondimeno, motivare le ragioni per cui, viepiù in presenza di un cambiamento del contesto socio-ambientale, quale può essere anche determinato dal trasferimento in altra regione non limitrofa, permanga il rischio di commettere nuovi reati della spessa specie. 4. L'ordinanza impugnata fa discendere il giudizio sul rischio di commissione di futuri reati da elementi quali: le «dette emergenze processuali, in uno alla negativa personalità» di [OSCURATO:PERSONA] (gravato da precedenti per rapina, omicidio in concorso, diserzione, furto, stupefacenti), la particolare abilità ed esperienza di questi nei settori illeciti del traffico di stupefacente, il suo stretto rapporto con il contesto malavitoso, le notevoli abilità e dimestichezza dimostrate; la possibilità di contare su un'ampia rete di collaboratori e di appoggi logistici. Non replica tuttavia alle obiezioni della difesa, là dove questa aveva eccepito come [OSCURATO:PERSONA] vivesse in Sicilia, dove stava cercando un lavoro, e si trovasse quindi a una distanza spaziale tale da precludergli la possibilità di avvalersi di tali reti di rapporti e logistiche. Di qui la mancata valutazione di un elemento idoneo ad influire sulla continuità del pericolo e, quanto meno, sulla necessità di una misura cautelare massimamente cogente. Per tale ragione, l'ordinanza impugnata va annullata, con conseguente rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, nel quale si dovrà tenere conto del principio di diritto enunciato. In ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente, la Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter, disp. att cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. Att. cod. proc. p