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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22530/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25022/2022 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – Società di gestione del risparmio – spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n.36/2/2022, depositata il 17 giugno 2022 .

Oggetto: IVA –avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite perciò cessata la materia del contendere; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano annullava la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano n. 63/2/2021 che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – Società di gestione del risparmio – spa in liquidazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) contro la cartella di pagamento IVA 2015.

Osservava in particolare il giudice tributario di appello che il giudizio di primo grado era stato celebrato senza la partecipazione necessaria del fondo immobiliare gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] (Diaphora 3°), sicchè la causa andava rimessa avanti ai primi giudici.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la SGR.

Nelle more del giudizio la controversia è stata definita da [OSCURATO:PERSONA] ex legge 197/2022. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata ex legge 197/2022, come peraltro concordemente richiesto dalle parti, a cui carico rimangono le spese anticipate.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25022/2022 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – Società di gestione del risparmio – spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n.36/2/2022, depositata il 17 giugno 2022 . Oggetto: IVA –avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite perciò cessata la materia del contendere; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano annullava la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano n. 63/2/2021 che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – Società di gestione del risparmio – spa in liquidazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) contro la cartella di pagamento IVA 2015. Osservava in particolare il giudice tributario di appello che il giudizio di primo grado era stato celebrato senza la partecipazione necessaria del fondo immobiliare gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] (Diaphora 3°), sicchè la causa andava rimessa avanti ai primi giudici. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la SGR. Nelle more del giudizio la controversia è stata definita da [OSCURATO:PERSONA] ex legge 197/2022. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata ex legge 197/2022, come peraltro concordemente richiesto dalle parti, a cui carico rimangono le spese anticipate. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a car
Sentenza Cassazione n. 22530/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris