CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 11127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2022 della Corte di Appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 14 marzo 2022 il Tribunale di Bologna ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AZZO. 2. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti soggettivi necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale e la carenza del requisito dell'attualità della pericolosità. 3. [OSCURATO:PERSONA] AZZO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 17 giugno 2022, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello in precedenza avanzato dal ricorrente. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. 4.1. L'affermazione dell'appartenenza del ricorrente alle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011 sarebbe fondata su affermazioni generiche e non circostanziate, i giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto della natura bagatellare dei reati commessi dall'AZZO e non avrebbero dimostrato il collegamento esistente tra tali condotte delittuose ed effettivi incrementi illeciti del patrimonio del ricorrente. 4.2. La Corte territoriale sarebbe venuta meno all'obbligo di motivare adeguatamente in ordine all'attualità della ritenuta pericolosità sociale del ricorrente. I giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto degli elementi idonei ad escludere l'ipotizzata attualità indicati dalla difesa (attività lavorativa svolta dall'AZZO nonostante l'attuale sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari). 5. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. 159/2011 e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della durata della disposta misura di prevenzione. Il giudice dell'appello, limitandosi alla mera reiterazione del percorso argomentativo contenuto nel provvedimento genetico, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a quanto eccepito dalla difesa in ordine all'eccessivi& durata della misura applicata dal Tribunale. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art.125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massinnata). Nel caso di specie il riferimento alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello. 2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla pericolosità della ricorrente. 3. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali (illustrati con il richiamo a tutti i precedenti penali ed !ti carichi pendenti da cui è gravato il proposto: pag. 3 del decreto impugnato) da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1, lett. b) e c) d. Igs. 159/2011, anche in ragione delle valutazioni logiche desunte dalle affinità delle condotte illecite e del loro collegamento nella prospettiva della realizzazione di condotte lucrogenetiche (ripetuti episodi di furto aggravato, ricettazione, autoriciclaggio ed indebito utilizzo di carte di credito), in un arco temporale assolutamente considerevole -2008/2021- e tale da rappresentare - in difetto di continuative attività lecite di lavoro- la principale componente reddituale per il sostentamento del proposto (vedi pag. 3). 3.1. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità della ricorrente è íctu ()culi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione.I giudici di merito, con motivazione logicamente ineccepibile, hanno ritenuto attuale la pericolosità dell'AZZO sulla base di plurimi elementi predittivi di pericolosità che inducono a ritenere probabile il ripetersi di condotte inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge: contiguità temporale tra delitti commessi nel 2021 e l'adozione della misura di prevenzione, abitualità della condotta criminosa, reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale anche nel periodo successivo all'espiazione di pena detentiva, attuale sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari (vedi pag. 4 del provvedimento impugnato), elementi che i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione adeguata, non affievoliti dall'attuale svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente. 4. Il secondo motivo di ricorso è generico ed avanzato per motivi non consentiti. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto la durata della misura di prevenzione determinata dal Tribunale «adeguatamente commisurata al coefficiente di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]» (vedi pag. 4 del decreto impugnato). Le differenti e generiche valutazioni in fatto che il ricorrente intende proporre si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa sede. 5. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza della motivazione sul profilo sia della pericolosità, sia dell'attualità apprezzata attraverso la ricostruzione cronologica dei dati fattuali, sia della determinazione della durata della misura applicata al ricorrente. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila