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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1999

Cassazione n. 05200/2026

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AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 057VC82), avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 28/02/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, previo riconoscimento dell’attenuante dell’articolo 62, n. 4), cod.

Pen., alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 688 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 192 c.p.p. e 131-bis c.p..

3. In data 14 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositava memoria difensiva in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso previa rimessione alla Terza Sezione Penale.

4. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, a pagina 9, disattende la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis escludendo, non certo illogicamente, in relazione alla gravità del fatto desunta dalla condotta successiva al delitto (a pag. 6 si precisa che il suso è stato condannato in data 05/12/2019 con sentenza passata in giudicato per analogo fatto di reato commesso il 4 dicembre 2019, ossia dopo i fatti), e dalla non occasionalità del comportamento, desunta da precise circostanze di fatto, quale il rinvenimento di denaro riconducibile a pregresse cessioni di stupefacente (di cui ha disposto la confisca, capo di sentenza non impugnato).

Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01, hanno infatti stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, valutazione che la sentenza ha offerto in modo non illogico.

Quanto alla violazione dell’art. 192 del codice di rito, basti rammentare che per costante orientamento di legittimità è inammissibile la censura con cui si deduca violazione dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) in relazione alla valutazione delle prove in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis: Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 057VC82), avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 28/02/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, previo riconoscimento dell’attenuante dell’articolo 62, n. 4), cod. Pen., alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 688 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli articoli 192 c.p.p. e 131-bis c.p.. 3. In data 14 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositava memoria difensiva in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso previa rimessione alla Terza Sezione Penale. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, a pagina 9, disattende la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis escludendo, non certo illogicamente, in relazione alla gravità del fatto desunta dalla condotta successiva al delitto (a pag. 6 si precisa che il suso è stato condannato in data 05/12/2019 con sentenza passata in giudicato per analogo fatto di reato commesso il 4 dicembre 2019, ossia dopo i fatti), e dalla non occasionalità del comportamento, desunta da precise circostanze di fatto, quale il rinvenimento di denaro riconducibile a pregresse cessioni di stupefacente (di cui ha disposto la confisca, capo di sentenza non impugnato). Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01, hanno infatti stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, valutazione che la sentenza ha offerto in modo non illogico. Quanto alla violazione dell’art. 192 del codice di rito, basti rammentare che per costante orientamento di legittimità è inammissibile la censura con cui si deduca violazione dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) in relazione alla valutazione delle prove in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis: Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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