CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 30174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 90 N. 9095/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, incentrato sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale è manifestamente infondato, stante il divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma quarto cod. pen., mentre è inammissibile la censura con la quale si contesta la natura (reiterata) della recidiva perchè non dedotta in appello (come, peraltro, espressamente rimarcato dalla Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata) e non prospettabile, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 13/01/2026, Rv. 289191-02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Di P.Q.M